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Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841 Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99 n. 24 del 22 giugno 2002 Sommario Ø Congedo straordinario e congedi parentali Ø Importante: imminenti le promozioni per gli ispettori Ø Tre Ispettorati presso Ministeri diventano uffici Speciali di Pubblica Sicurezza Ø Cure termali: la circolare 2002 Ø Istituiti 10 posti di Polizia a carattere temporaneo Ø Rapporti informativi: qual è il periodo minimo per poter essere valutati? Congedo straordinario e congedi parentali Continuano a pervenire quesiti relativi all applicazione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento al trattamento retributivo e, di conseguenza, anche ai riflessi sui trattamenti pensionistici e previdenziali. Come noto la materia è oggi regolata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dal DPCM 21 luglio 2000, n. 278, con riferimento ai quali state emanate circolari esplicative sia da parte dell Inpdap (27.11.2000 n. 49 e 10.1.2002, n. 2) che da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza (31.7.2001, 6.8.2001 e 2.5.2002), in attesa, altresì, dell imminente recepimento mediante d.p.r. dell accordo contrattuale siglato il 14 maggio scorso.

Secondo la normativa generale, applicabile a tutte le categorie di lavoratori, durante la fruizione del congedo parentale, previsto dall articolo 32 d.lgs. 151/2001 (il testo unico su maternità e paternità), nei primi tre anni di vita del bambino spetta la corresponsione di un indennità pari al 30% della retribuzione (articolo 34); il congedo parentale, inoltre, non viene computato ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Secondo quanto previsto dalle richiamate circolari del Dipartimento ed, in particolare, dal citato accordo 14.5.2002, in deroga a quanto previsto dall articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il congedo straordinario. E bene rammentare che il congedo parentale è un diritto assoluto, che spetta a tutti i genitori, indipendentemente dalla sussistenza di problematiche e, quindi, da qualsiasi valutazione di merito da parte dell Amministrazione; il congedo straordinario, all opposto, è un diritto legato alla sussistenza di gravi motivi da valutarsi a cura dell Amministrazione. Esemplificando: un appartenente alla Polizia di Stato che richiede il congedo straordinario deve dichiarare e documentare i gravi motivi all origine della richiesta; l Amministrazione, da canto suo, può non concedere il congedo straordinario, giudicando insussistenti o non gravi i motivi addotti; lo stesso appartenente alla P.S., se è mamma o papà di un minore degli anni tre, chiedendo di fruire di congedo parentale, ottiene il trattamento economico relativo al congedo straordinario (nessuna riduzione di stipendio e pienamente computabile a tutti gli effetti) nel limite dei 45 giorni nel triennio; tale congedo straordinario, tuttavia, NON richiede la sussistenza di patologie, problematiche o comunque motivi, sia pur lievi e non può, dunque, essere negato dall Amministrazione, che ha solo diritto ad un preavviso di quindici giorni; l avvenuta fruizione di un periodo di assenza a titolo di congedo parentale, esattamente come avviene per la fruizione del congedo ordinario (le ferie), non impedisce che detto periodo possa successivamente essere considerato a tutti gli effetti come congedo straordinario (purché, ovviamente, nei limiti di 45 giorni per anno), qualora si possa documentare, anche a posteriori, la sussistenza o la sopravvenienza di gravi motivi. Tutta la normativa e le circolari citate sono consultabili sul nostro web, all indirizzo www.siulp.it, in home page, nello spazio dedicato al testo unico su maternità e paternità, nonché, per quanto riguarda il contratto, nello spazio speciale ad esso dedicato. pagina 2/8

Importante: imminenti le promozioni per gli ispettori La Commissione per il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è stata convocata per il 21 giugno al fine di procedere, tra l altro, agli scrutini: - per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione a ispettore della Polizia di Stato di Stato di n. 104 vice ispettori che alla data del 31/12/2000 hanno maturato l anzianità di due anni nella qualifica (art. 28 dpr 335/1982, come sostituito dall art. 3, 6 comma, D.Lvo 197/95 e dell art. 13, 4 comma del D.Lvo 197/95); - per merito assoluto a ruolo aperto per la promozione a ispettore Capo della Polizia di Stato di n. 1727 ispettori che alla data del 31/12/2001 hanno maturato l anzianità di cinque anni nella qualifica, ai sensi del combinato disposto dell art. 31 del DPR 335/1982, come sostituito dall art. 3, 8 comma, del decreto legislativo 197/95 e dell art. 13, 2 e 3 comma, D.Lvo 197/95, così come modificato dall art. 3, lettera d), D.Lvo 53/2001. Tutta la normativa citata è consultabile sul nostro web, all indirizzo www.siulp.it, area legislazione. pagina 3/8

Tre Ispettorati presso Ministeri diventano uffici Speciali di Pubblica Sicurezza Con proprio decreto in data 14 maggio 2002, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha disposto la soppressione dell Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Ministero delle Comunicazioni e dell Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I compiti di vigilanza, protezione e tutela sinora svolti dalle strutture soppresse sono stati devoluti all Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale, nell ambito del quale, tuttavia, proprio per l assolvimento di detti compiti, compresi gli eventuali servizi di sicurezza individuali a tutela delle personalità svolgenti incarichi istituzionali presso i menzionati Dicasteri, sono stati contestualmente costituiti tre uffici speciali, aventi sede rispettivamente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Comunicazioni, nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le esigenze di cui sopra la direzione Centrale delle Risorse Umane assegnerà al citato Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale tre funzionari con qualifica non inferiore a Primo Dirigente della Polizia di Stato, nonché le dotazioni umane e materiali delle strutture soppresse. Sul nostro web, all indirizzo www.siulp.it, area provvedimenti, potrete consultare il testo integrale del decreto. Cure termali: la circolare 2002 Con circolare n. 333-A/9807.h.6.2 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha confermato anche per l anno 2002, come peraltro già avvenuto con circolari pari numero per gli anni 2000 e 2001, le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idroponiche ed inalatorie impartite nell anno 1999 e diramate con circolare n. 333-A/9807.H.6.1, del 26 marzo 1999. Ulteriori disposizioni verranno comunicate in merito alla prevista applicazione della nuova procedura introdotta dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza delle patologie da causa di servizio ed all eventuale sua ascrivibilità ad una delle categorie previste dalla legge. Come noto, infatti, le cure termali possono essere effettuate in regime di congedo straordinario soltanto dagli invalidi per servizio che debbano attendere alle cure richieste dal loro stato d'invalidità. Invalidi per servizio vengono considerati i dipendenti ai quali sia stata accertata, con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, un'infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle richiamate categorie previste dalla legge. pagina 4/8

Devono altresì considerarsi invalidi per servizio, ai fini delle concessione del congedo straordinario per l effettuazione delle cure termali, i dipendenti della Polizia di Stato che abbiano ottenuto la corresponsione dell'indennità "una tantum" di cui all'articolo 7 del d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 738. I dipendenti che abbiano ancora in pendenza la procedura per la concessione dell'equo indennizzo, ma abbiano già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie invalidanti giudicate ascrivibili ad una delle categorie, potranno essere autorizzati a fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario. Qualora la procedura si concluda con un provvedimento di diniego dell'equo indennizzo, detta circostanza precluderà, ma solo per l'avvenire, la concessione di ulteriori periodi di congedo straordinario. Al tempo stesso non potranno essere effettuate in regime di congedo straordinario le cure termali relative ad infermità in relazione alle quali sia stato sì concesso l equo indennizzo, ma non siano ascrivibili ad alcuna categoria di pensione e, pertanto, non invalidanti, ovvero non dipendenti da causa di servizio. Sul nostro web, all indirizzo www.siulp.it, le circolari e la normativa citati, rispettivamente nelle aree circolari e legislazione ; ricordiamo lo speciale dedicato alla nuova regolamentazione dei procedimenti relativi a causa di servizio ed equo indennizzo, di cui al d.p.r. 461/2001, accessibile direttamente dalla home page, nello spazio dedicato a Previdenza, Servizi ed Assistenza. Istituiti 10 posti di Polizia a carattere temporaneo Con altrettanti decreti, tutti adottati lo scorso 17 maggio, il Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica sicurezza ha deliberato l istituzione dei seguenti posti di Polizia a carattere temporaneo: a) in località Riccione (RN) un Posto di Polizia Ferroviaria a carattere temporaneo alle dipendente del Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona. Il predetto Posto di Polizia Ferroviaria sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002; b) in località Capaccio (SA) un Posto Mobile della Polizia Stradale a carattere temporaneo alle dipendente del Compartimento Polizia Stradale Campania. Il predetto Posto Mobile della Polizia Stradale sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002; c) in località Alghero (SS) un Posto Mobile della Polizia Stradale a carattere temporaneo alle dipendente del Compartimento Polizia Stradale Sardegna. Il predetto Posto Mobile ella Polizia Stradale sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002; d) in località Castellabate (SA) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendente della Questura di Salerno. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002; e) in località Camerota (SA) un Posto di Polizia a carattere pagina 5/8

temporaneo alle dipendenze della Questura di Salerno. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 1 luglio al 31 agosto 2002; f) in località Bellaria Igea Marina (RN) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Rimini. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002; g) nel Comune di Riccione (RN) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Rimini. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002; h) in frazione Pinarella di Cervia (RA) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Ravenna. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002; i) in località Cesenatico (FC) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze ella Questura di Forlì-Cesena. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002; j) nel Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) un Posto di Polizia a carattere temporaneo alle dipendenze della Questura di Udine. Il predetto Posto di Polizia sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2002. Rapporti informativi: qual è il periodo minimo per poter essere valutati? Un collega, che nel 2000 ha lavorato per i primi dieci mesi in un ufficio e per gli altri due, a seguito di trasferimento, in un altro, chiede quale Ufficio è competente per la compilazione del suo rapporto informativo; secondo la dottrina (L. Mone Amministrazione della P.S. e ordinamento del Personale ), l Ufficio competente è il primo, quello ove ha prestato servizio per dieci mesi; in particolare: Premesso che il diritto alla compilazione del rapporto informativo sorge alla data del 31 dicembre di ciascun anno, a tale data devono essere riferite le valutazioni e le indicazioni sugli organi competenti ad esprimersi. Può accadere, però, che per assenza dal servizio del dipendente, per mancata nomina del compilatore o dell organo che deve attribuire il giudizio complessivo od, anche, per prolungata assenza degli stessi nel corso dell anno, la compilazione del rapporto non è resa possibile nelle forme sopra descritte. In tal caso l art. 53 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 prescrive che il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio d Amministrazione sulla base degli elementi in possesso e trasmessi dall organo competente ad esprimere il giudizio al Dipartimento, Direzione Centrale del Personale. Per quanto concerne la quantificazione del periodo minimo di prestazioni lavorative nell anno per consentire la valutazione, la giurisprudenza, in assenza di una specifica previsione di legge, ha indicato in tre mesi il periodo minimo per consentire la valutabilità del dipendente da parte del compilatore naturale. pagina 6/8