Patto di Stabilità. La normativa e la sua applicazione. A cura di: Marco Sigaudo Paolo Gros. (testo aggiornato al 11/09/2012)

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Patto di Stabilità La normativa e la sua applicazione (testo aggiornato al 11/09/2012) A cura di: Marco Sigaudo Paolo Gros

Sommario Introduzione... 5 Il patto e le società... 8 Obiettivo di saldo finanziario... 9 Analisi allegato per il calcolo dell obiettivo... 11 Fase 1... 11 Fase 2... 12 Fase 3A Enti non virtuosi... 12 Fase 3B Enti virtuosi... 13 Fase 4 Anno 2012... 14 Facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali... 15 Patto regionale verticale... 15 Patto regionale orizzontale... 15 Patto di stabilità interno orizzontale nazionale... 17 Patto regionale integrato... 19 Importi da escludere nella determinazione del saldo finanziario... 20 Avanzo e fondo... 20 Stato di emergenza... 20 Grande evento... 22 Risorse da UE... 22 Rilevazioni censuarie... 22 2

Federalismo demaniale... 23 Investimenti infrastrutturali... 23 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni connesse con la dichiarazione di stato d emergenza, di grande evento o alle risorse provenienti dall Unione Europea.... 23 Parametri di virtuosità... 25 Bilancio di previsione e approvazione... 30 Monitoraggio adempimenti... 32 Certificazione... 33 Enti commissariati... 34 Attività di controllo da parte della Corte dei conti... 35 Forme di elusione... 36 Iscrizione di spese nei servizi per conto terzi... 36 Concessione di crediti alle partecipate... 37 Incarico di realizzazione opere alla partecipata... 37 Acquisto di immobili comunali... 37 Leasing immobiliare in costruendo... 37 Project financing... 38 Esternalizzazione dei pagamenti a soggetti terzi... 38 Mancato rispetto patto di stabilità interno Sanzioni all ente... 39 Riduzione fondo sperimentale di riequilibrio... 40 Limite impegni spese correnti... 40 Divieto di ricorrere all indebitamento... 40 Divieto di procedere ad assunzioni del personale... 41 3

Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza... 41 Mancato rispetto patto di stabilità interno Sanzioni ai responsabili e agli amministratori... 42 Conclusioni... 43 F.A.Q.... 45 Applicazione patto... 45 Personale... 46 Contabili... 49 Sanzioni... 52 Appendice normativa... 53 Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42)... 53 Legge n. 183 del 13 novembre 2011 - Art. 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)... 63 Legge n. 183 del 13 novembre 2011 - Art. 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)... 70 Legge n. 111 del 15 luglio 2011 - Art. 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)... 71 Legge n. 44 del 26 aprile 2012 - Art. 4 ter (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento)... 73 Gli autori... 75 4

Introduzione Il patto di stabilità interno, applicato al comparto degli enti locali fin dal 1999, è una regola che obbliga Comuni e Province a rispettare determinati obiettivi per consentire allo Stato italiano di rispettare i vincoli europei in tema di deficit di bilancio e indebitamento. Il mancato rispetto del patto di stabilità ha come conseguenza l applicazione di un sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell Ente. Fino all esercizio 2004 il patto di stabilità è stato impostato sulla base di un saldo finanziario da raggiungere entro la fine dell anno; nello specifico si andavano a sottrarre le spese correnti nette alle entrate proprie. Il biennio 2005/2006 è stato caratterizzato da una determinazione del tetto della spesa basato sulla somma delle spese in conto capitale e di quelle correnti, procedendo con lo storno di alcuni costi sostenuti per motivi sociali e procedimenti tecnici. Dal 2007 è tornato il metodo del saldo finanziario, apportando alcune variazioni rispetto alla metodologia di calcolo adottata negli anni precedenti, prendendo in considerazione le entrate e le spese in una composizione più ampia e approfondita. Dopo le modifiche al meccanismo del Patto di stabilità varate dall anno 2011, le ulteriori novità per il 2012 riguardano i seguenti aspetti: a) l estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutti i comuni; b) l aumento dell importo complessivo della manovra; c) l introduzione dei criteri di virtuosità; d) le modifiche al Patto regionalizzato; e) l estensione delle fattispecie sanzionate. 5

Estensione dei vincoli a tutti i comuni Estensione delle fattispecie sanzionate Novità 2012 Aumento importo compl. manovra Modifiche patto regionalizzato Introduzione criteri di virtuosità Gli articoli 30, 31, e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014. Ai fini della tutela dell unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A decorrere dal 2014 saranno soggetti al patto anche le Unioni di Comuni costituite fra i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, rifacendosi ai dati ISTAT. 6

Comuni che devono aderire al patto di stabilità 2012: Comuni con popolazione superiore a 5.000 ab. 2013: Comuni con popolazione superiore ai 1.000 ab. 2014: Unioni dei Comuni sotto i 1.000 ab. Sono confermate le regole per gli Enti di nuova istituzione per i quali: gli Enti istituiti successivamente all anno 2009 saranno assoggettati al vincolo di finanza pubblica dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell anno successivo all istituzione; gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell anno 2009. Il decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, con l art. 25 comma 2, introduce, a far decorso dall anno 2013, l obbligo del rispetto del patto di stabilità interno per alcuni soggetti partecipati non societari. Questa definizione indica le aziende speciali e le istituzioni. Vengono specificamente escluse dall applicazione delle nuove regole le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono: servizi socio-assistenziali ed educativi; farmacie; attività culturali. 7

Il patto e le società Il decreto legge 138/2011 ha ribadito come siano soggette al rispetto del patto di stabilità interno anche le società in house affidatarie di servizi pubblici locali. Ad essere interessate sono le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che vedono il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti: svolgimento di attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; titolarità di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara; svolgimento di funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale. 8

Obiettivo di saldo finanziario Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 15,6 per cento per l anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi. I comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti applicano invece la percentuale di seguito indicata: per gli anni 2013 e successivi pari a 15,4 per cento. Percentuali da applicare sulla media spesa corrente Anno 2012 Anni 2013 e successivi Pop. superiore 5.000 ab. 15,6% 15,4% Pop. superiore 1.000 ab. Non soggetti al patto 15,4% Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Si rileva il tentativo da parte del Legislatore di portare a una contrazione della stipula di mutui da parte dell Ente. Dal momento in cui le entrate derivanti da questo istituto non rilevano infatti ai fini del patto non vi è alcun vantaggio per l ente nel ricorrere a questa forma di finanziamento, ci si sottopone anzi a un maggior rischio di sforamento del risultato obiettivo. Saldo di competenza mista + Accertamenti Tit. I-II-III entrata - Impegni Tit. I spesa + Riscossioni Tit. IV entrata - Pagamenti Tit. II spesa 9

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato e richiamato in precedenza, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 10