Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. Commercio

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Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Commercio Programmazione regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa D.G.R. 12 Luglio 2013, n. 45-6097 Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012. Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2013 1

Aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità ambientale Protocollo ITACA - Edifici commerciali alla luce delle intervenute modifiche normative, per le quali il metodo di valutazione è esteso a tutti i casi di autorizzazione di strutture con superficie di vendita superiore a mq 4.500 D.G.R. 12 Luglio 2013, n. 44-6096 Aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilita' ambientale denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla D.G.R. n. 51-12993 del 30.12.2009 ai fini dell'applicazione dell'art. 15 cc.5 e 8 della DCR 191-43016 del 21.11.2012 che ha modificato la DCR 563-13414/99 ed adeguamento delle norme di procedimento di cui alla D.G.R. n. 43-29533 del 01.03.2000 s.m.i. Bollettino Ufficiale n. 31 del 01 / 08 / 2013 Le modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 riguardano in particolare i Principi e le finalità, l Onere aggiuntivo, la Revoca delle autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita e le Vendite con denominazione outlet. Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 15. Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande). Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2012 2

Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 la Regione Piemonte definisce - le norme di indirizzo generale per l insediamento delle attività commerciali - i criteri di programmazione urbanistica. Il Consiglio regionale approva - gli indirizzi generali per l insediamento delle attività commerciali - i criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, con: - modalità, criteri e parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali; - criteri e modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d uso per lo sviluppo e la trasformazione commerciale, i vincoli di natura urbanistica per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per la quantificazione dei parcheggi, le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta; - regolamento tra l autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia; - poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte dei Comuni. La conferenza dei servizi indetta dalla Direzione regionale competente - determina le disposizioni per le procedure di rilascio delle autorizzazioni - fornisce indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni e autorizzazioni. Si sottolinea che le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. La LR 28/99, all articolo 4, prescrive che i Comuni adottino criteri per il rilascio delle autorizzazioni ex articolo 8, comma 3, D. Lgs. 114/98 ed adeguino i loro strumenti urbanistici ed attuativi, individuando - le aree da destinare agli insediamenti commerciali, - i limiti per gli insediamenti commerciali, - i limiti per le imprese commerciali, - i vincoli di natura urbanistica - la correlazione tra atti autorizzativi commerciali e concessione o autorizzazione edilizia. Il Consiglio regionale approva i criteri per l individuazione delle località ad economia turistica ai fini delle deroghe ex art. 12, comma 1, D. Lgs. 114/98. La Provincia, su istanza del Comune, individua la connotazione di località turistica all interno del territorio comunale. 3

Grandi centri commerciali, regole più severe ulteriori modifiche dell allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2012 Sospensione della presentazione delle istanze di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi di vendita superiore a mq. 4500, fino all'approvazione della nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della l.r. 28/1999 e comunque non oltre sedici mesi dall'approvazione della presente legge. Legge regionale 27 luglio 2012, n. 8. Modifica alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio). Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30 del 27 luglio 2012 Legge regionale 6 dicembre 2011, n. 22. Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio). Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 / 12 / 2011 Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 Disposizioni urgenti in materia di commercio. (Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2011) Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 4

AVVISO DI RETTIFICA Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 Disposizioni urgenti in materia di commercio. la legge regionale in oggetto contiene alcune imprecisioni, si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta, il testo delle note all articolo 2 e all articolo 8 della citata legge. Con la Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 Disposizioni urgenti in materia di commercio è stata modificata la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 si evidenzia l Art. 13. (Norme transitorie e finali) 2. La presentazione delle domande, per le istanze di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi di vendita superiore a mq. 4500, è sospesa fino all approvazione della nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l insediamento delle attività del commercio di cui all articolo 3, commi 2 e 3 della l.r. 28/1999 e comunque non oltre dodici mesi dall approvazione della presente legge. Tale limitazione si applica alla scomposizione di autorizzazioni commerciali già rilasciate e alla ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali già autorizzati con esclusione degli ampliamenti e della riduzione della superficie di vendita e delle domande presentate in aree industriali dismesse o oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio esistente che non preveda l utilizzo di nuovo suolo. Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13. Disposizioni urgenti in materia di commercio. (Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2011) Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Con la Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 è stata, inoltre, modificata Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38. Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.) (modifiche agli articoli 8, 10 e sostituzione dell'articolo 21) 5

Valorizzazione del commercio urbano le misure di contenimento della spesa e le riduzioni operate sui Bilanci regionali per gli anni 2009 e 2010 non hanno reso disponibili le previste risorse di derivazione regionale destinate ai progetti presentati in attuazione dei provvedimenti attuativi; vengono pertanto modificate le linee di intervento programmate D.G.R. 3 Novembre 2010, n. 11-912 Modifica delle DD.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009, n. 29-11181 del 6/04/2009 e n. 20-12367 del 19/10/2009, relativamente alla linea di intervento "a." della Misura 1. per la valorizzazione del commercio urbano e alle linee di intervento "a." e "b." della Misura 2. per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli. (Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 / 11 / 2010) Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 38 11131 Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della LR 28/99 e della Delibera CIPE 125/07. Biennio 2009 2010. (B.U. n. 13 del 2 / 04 / 2009) Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 29 11181 D.G.R. n. 38 11131 del 30/03/2009. Misura 1. Linea di intervento a. "Accreditamento dei promotori dei Programmi di Qualificazione Urbana destinatari della Misura". (B.U. n. 14 del 9 / 04 / 2009) D.G.R. 19 Ottobre 2009, n. 20-12367 D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009. Misura 2 - Linee di interventi a. b. - Criteri e modalita' per il "sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e delle aree commercialmente deboli". (Bollettino Ufficiale n. 42 del 22 / 10 / 2009) 6

(ottobre 2010) riqualificazione delle città, valorizzando il commercio il Programma di riqualificazione urbana (Pqu), promosso da ciascun Comune, è lo strumento individuato dalla Regione Piemonte per coinvolgere gli operatori economici nel miglioramento dell ambiente urbano. Le azioni che possono essere inserite nel Pqu: - progetti di formazione e informazione per trasferire a livello locale le competenze in materia di marketing territoriale - interventi a opera dei Comuni per la riqualificazione urbana e delle aree mercatali, la realizzazione di parcheggi pubblici, dell illuminazione pubblica, dell arredo urbano e del verde pubblico - riqualificazione degli esercizi commerciali, proposta dalle imprese commerciali Valorizzazione del commercio urbano La Regione da un lato incentiva la qualificazione urbanistica e commerciale mediante lo strumento dei Piani di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), promossi dai Comuni maggiormente competitivi commercialmente, per favorire il coordinamento delle politiche settoriali inerenti l'urbanistica, il commercio, la viabilità, il turismo; dall'altro sostiene i Piani Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.) e una serie di interventi promossi dai Comuni e dalle imprese commerciali, al fine di salvaguardare le aree a rischio di desertificazione commerciale. Altri interventi sono la sistemazione delle aree mercatali e le azioni sperimentali, promosse da Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, per la salvaguardia del servizio di vicinato, quali ad esempio forme di consegna a domicilio. La Regione Piemonte sin dal 2000 promuove interventi per la trasformazione e qualificazione nei luoghi del commercio. Gli strumenti sono forniti dall Osservatorio Regionale del Commercio, come ad esempio l Atlante del Commercio piemontese, che è un nuovo sistema delle conoscenze. L Atlante non è solo uno strumento di monitoraggio delle trasformazioni ma anche un dinamico metodo di analisi per la definizione delle politiche, a supporto dell attività di programmazione. 7

Protocollo ITACA Strumento per la verifica della sostenibilità progettuale e del costruito a presupposto imprescindibile dell esito positivo dell iter amministrativo di autorizzazione delle strutture commerciali. La L.R. 40/1998 prevede di sottoporre le grandi strutture commerciali, con superficie di vendita superiore a 2.500 mq e lorda di pavimento superiore a 4.000 mq, alla procedura di verifica di impatto ambientale; oltre agli studi connessi alla compatibilità ambientale, si rendesse necessario intervenire sugli aspetti di efficienza energetica degli edifici commerciali. (marzo 2007) 5 poli in Piemonte le nuove strutture portano a quota 25 i grandi centri del Nord i progetti in arrivo: il nuovo parco tematico di Albiano d Ivrea i poli commerciali di Cameri, Castelletto Ticino e di Casale Monferrato la cittadella dello shopping di Caselle Torinese Provvedimenti della Regione Piemonte: D.G.R. 29 Marzo 2010, n. 66-13719 Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000 così come modificata dalla D.G.R. n. 100-13283 del 3 agosto 2004 - Modifiche ed integrazioni dell'allegato A. (Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2010) D.G.R. 30 Dicembre 2009, n. 51-12993 Sostenibilità ambientale degli interventi di edilizia commerciale. Approvazione del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010". (Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 / 01 / 2010) Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2009, n. 31 11223 Approvazione "Programma annuale di attività dell'osservatorio Regionale del Commercio per l'anno 2009", in attuazione del "Programma pluriennale 2008 2010", ai sensi dell'art. 21 della L.R. 28/99 e s.m.i. (Bollettino Ufficiale n. 17 del 30 / 04 / 2009) Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 38 11131 8

Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della LR 28/99 e della Delibera CIPE 125/07. Biennio 2009 2010. (B.U. n. 13 del 2 / 04 / 2009) Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 29 11181 D.G.R. n. 38 11131 del 30/03/2009. Misura 1. Linea di intervento a. "Accreditamento dei promotori dei Programmi di Qualificazione Urbana destinatari della Misura". (B.U. n. 14 del 9 / 04 / 2009) D.G.R. 19 Ottobre 2009, n. 20-12367 D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009. Misura 2 - Linee di interventi a. b. - Criteri e modalita' per il "sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e delle aree commercialmente deboli". (Bollettino Ufficiale n. 42 del 22 / 10 / 2009) Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 13/R. Regolamento regionale recante: Attuazione dell articolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).. (B. U. n. 32 del 7 agosto 2008) Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844 L.R. 12.11.1999 n. 28 Art. 3 c. 2 lett. d). D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 - Art. 15 c. 11 bis. Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Disposizioni attuative riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita (B.U. n. 3 del 18 gennaio 2007) Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38. Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. (Bollettino Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2007) Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione, nella materia del commercio-artigianato (B.U. n. 40 del 5 ottobre 2006) 9

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 17-3285 Misure e linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della LR 28/99 e della Delibera CIPE 100/98.Triennio 06-08:assegnazione di risorse regionali alla Direz. Commercio e Artigianato di 28.500.000,00 con accantonamento di 4.000.000,00/2006; definizione di risorse statali di 3.474.819,86. (B.U.R. n. 28 del 13 luglio 2006) Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. Legge finanziaria per l anno 2006. (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 17 del 27 aprile 2006) Deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831 Modifiche ed integrazioni dell allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 (B.U.R. n. 13 del 30 marzo 2006) Legge regionale 6 luglio 2005, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). (B.U.R. n. 27 del 7 luglio 2005) Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 100-13283 Integrazione e modifiche realtive al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all allegato A della D.G.R. n. 43-29533 del 1.03.2000 D.lgs. 114/98 - art. 9, L.R. 12/11/ 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. (Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004) Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 43-29533 D. lgs. 114/98-art. 9, L.R. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione 10

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347 42514 Modifiche ed integrazioni dell allegato A) alla DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03 del 23 gennaio 2004) Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) (Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004) Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con ripubblicazione dell allegato C) Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 42-29532 L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, attuazione del decreto legislativo 31.03.98, n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione mercati: Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 85-4860 (B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2001) Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 (B.U.R. n. 13 del 29 marzo 2000) Ministero della Sanità - Ordinanza 2 marzo 2000 (G.U. n. 56 del 8 marzo 2000) contributi: Deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2000, n. 10-29772 (B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2000) Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 60-5532 Approvazione del programma regionale di accesso al credito ex L.R. 28/1999, art. 18 - comma 1 lettera a - Sostituzione integrale del programma adottato in data 5/02/2001 con D.G.R. 62-2191 (Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002) 11

Il silenzio assenso si applica all autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 13/R. Regolamento regionale recante: Attuazione dell articolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).. Art. 6. (Autorizzazione preventiva per rilascio concessioni edilizie per insediamenti commerciali) 1. Nel procedimento amministrativo disciplinato dall articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e dalla deliberazione del Consiglio regionale del 12 ottobre 1993, n. 703-15162, decorsi 120 giorni dalla presentazione dell istanza alla struttura regionale competente, il silenzio dell amministrazione equivale al provvedimento di accoglimento dell istanza medesima. Nuove regole per i centri commerciali nella seduta del 24 marzo il Consiglio regionale ha approvato la delibera della Giunta regionale che stabilisce nuove norme per la costruzione dei grandi centri commerciali. La legge 10/2005 infatti aveva sospeso, dal luglio 2005 al 31 marzo 2006, la possibilità di presentare le domande di autorizzazione per aprire nuove grandi strutture di vendita. La delibera approvata in Consiglio regionale introduce alcune nuove regole: - i Comuni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alla legge 28/1999 per le disposizioni urbanistiche, territoriali, di viabilità e compatibilità ambientale connesse alla costruzione di nuovi centri commerciali e devono privilegiare nella scelta delle aree quelle industriali dismesse da almeno 5 anni, utilizzando a fini commerciali soltanto il 50% dell'area disponibile; - le Province hanno il compito di esprimere un parere vincolante sulla localizzazione nelle zone urbano-periferiche; - è stata tolta la possibilità di costruire nuovi grandi insediamenti commerciali fuori dai centri urbani. 12

Programmazione del commercio: le novità - la riduzione radicale delle possibilità di realizzazione di grandi strutture commerciali alle periferie delle città, nella tutela degli aspetti ambientali. - un maggiore equilibrio nello sviluppo tra gli esercizi commerciali piccoli e quelli grandi. - l'assegnazione di un ruolo determinante al commercio in ambito urbano, generalmente rappresentato dagli esercizi di piccola dimensione. - l'attribuzione di ulteriori competenze, nello spirito del principio di sussidiarietà, ai comuni e alle province. (gennaio 2004) commercio in Piemonte Il Consiglio ha approvato una legge e nuovi criteri di programmazione norme più rigide per l apertura di centri commerciali nelle aree extraurbane delle grandi città. Le Province devono regolare la concertazione tra i Comuni per la localizzazione dei centri commerciali nelle zone extraurbane, in base al piano territoriale provinciale e al sistema della viabilità. La Regione fissa i criteri per diradare i centri commerciali e garantire un giusto equilibrio con il piccolo commercio. La legge regionale 37/2003 prevede il contributo aggiuntivo, per la media e grande distribuzione, all apertura di nuovi centri commerciali nelle zone periferiche delle città. La Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347 42514 prescrive che i centri commerciali extraurbani con più di 18mila mq siano ubicati ad una distanza minima dagli addensamenti urbani dei comuni di almeno 10 chilometri, tra una localizzazione e l altra. Nei Comuni con meno di 10mila abitanti i nuovi centri commerciali non possono superare i 3mila mq nelle aree urbane e 6mila nelle aree periferiche o extraurbane. Procedure più snelle per le autorizzazioni di ampliamento o di trasferimento delle strutture già esistenti, la valutazione ambientale degli insediamenti deve essere coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio dei permessi di costruire. 13

(marzo 2003) dalla Regione nuovi indirizzi per la grande distribuzione no ai grandi centri nei comuni sotto i 10mila abitanti sono state proposte modifiche agli indirizzi di programmazione di tre anni fa: migliore concertazione tra Regione ed enti locali, soprattutto per la viabilità e i trasporti; la Regione fissa criteri e le Province indicano la compatibilità delle localizzazioni commerciali extraurbane; maggior attenzione alla compatibilità ambientale; per i centri commerciali con superficie > 18mila mq è aumentato il numero minimo dei posti auto; nuove regole per le multisala cinematografiche inserite nei centri commerciali. Oltre agli oneri di urbanizzazione sono previsti contributi per lo sviluppo e la riqualificazione del commercio urbano. Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) il rilascio dell autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento. Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 60-5532 Approvazione del programma regionale di accesso al credito ex L.R. 28/1999, art. 18 - comma 1 lettera a Sostituzione integrale del programma adottato in data 5/02/2001 con D.G.R. 62-2191 possono ottenere i benefici gli interventi che si inseriscono in: PQU, così come previsti dall art. 18 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414 Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114 PIR, così come previsti dall art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414. 14

mercati: Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Si definiscono i criteri generali e gli indirizzi, ai quali i Comuni si devono attenere, per l individuazione delle aree da destinare all esercizio del commercio su area pubblica, nonchè il loro dimensionamento. Ministero della Sanità-Ordinanza 2 marzo 2000 Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche i mercati su strada si adeguano alle regole igieniche imposte da Bruxelles. Per ogni banco diventa obbligatorio l allaccio a luce, acqua e fognatura. Il mercato deve dotarsi di rete fognaria e di servizi igienici. Entro tre anni obbligatorio l adeguamento per tutti i mercati esistenti. contributi: Deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2000, n. 10-29772 Integrazione dell elenco dei provvedimenti di cui alle DD.G.R. n. 61-9963 del 24.6.1996, n. 206-17824 del 24.3.1997, n. 26-23830 del 19.1.1998, n. 14-24158 del 16.3.1998 e n. 30-26158 del 27.11.1998 per l erogazione dei finanziamenti ai sensi della L.R. 30.4.1996, n.24 Sostegno finanziario ai Comuni per l adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica Si segnala che le varianti ai P.R.G., redatte dai Comuni, ai sensi dell art. 4, L.R. 28/99 potranno essere finanziate ai sensi della L.R. 24/96 15

Provvedimenti dello Stato: LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 186 del 11 agosto 2006- Suppl. Ordinario n. 183) D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (luglio 2006) la liberalizzazione per decreto: soppresso il parametro della distanza minima tra un esercizio e l altro per la concessione dell autorizzazione all apertura di una attività commerciale. D ora in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l attestazione del possesso dei requisiti igienicosanitari, urbanistici e ambientali. LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale le attività commerciali sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 16

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 stabilisce i principi e le norme generali sull esercizio dell attività commerciale; all art. 4 dà le definizioni di: - commercio all ingrosso e al dettaglio, - di superficie di vendita (area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, esclusa l area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), - di esercizi di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti), - di medie strutture di vendita (con superfici maggiori di quelli di vicinato e fino a 1500 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti, fino a 2500 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti), - di grandi strutture di vendita (con superficie superiore alle medie strutture di vendita), - di centro commerciale (una media o grande struttura di vendita con più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti) - di forme speciali di vendita al dettaglio. Al comma 2, art. 4 sono elencati i casi in cui il D.lgs n.114/98 non si applica. Le Regioni devono: - definire gli indirizzi generali per l insediamento delle attività commerciali, tenendo conto delle aree metropolitane omogenee per una programmazione integrata tra centro e periferia, aree sovracomunali, centri storici e centri minori; - fissare i criteri di programmazione urbanistica affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino le aree da destinare agli insediamenti commerciali, i loro limiti in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, i vincoli di natura urbanistica (parcheggi,ecc.), la correlazione dei procedimenti di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia degli immobili e dell autorizzazione all apertura di una media o grande struttura di vendita. Le Regioni devono stabilire un termine, non oltre 180 giorni, entro il quale i Comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici e regolamenti di polizia locale, prevedendo il potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 6). Per l apertura, il trasferimento e l ampliamento (entro i limiti art. 4) degli esercizi di vicinato è sufficiente una comunicazione al Comune, dove il soggetto interessato dichiara anche di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d uso; possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 17

L apertura, il trasferimento e l ampliamento (entro i limiti art. 4) di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione del Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all articolo 6. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, massimo 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte. L apertura, il trasferimento e l ampliamento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione del Comune, che indice una conferenza di servizi; tale conferenza, composta dai rappresentanti della Regione, Provincia e Comune, decide in base alla conformità dell insediamento ai criteri di programmazione (art. 6), entro 90 giorni dalla convocazione. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, stabilisce il termine, massimo 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, entro il quale le domande devono ritenersi accolte. La Regione, per i comuni, frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonché per le zone montane, prevede la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività; La Regione, per i centri storici, aree o edifici con valore storico, archeologico, artistico e ambientale, prevede l attribuzione di maggiori poteri ai Comuni; La Regione per le aree alle lettere a), b) e c) dell art. 6, comma 3, prevede l indicazione di criteri in base ai quali i Comuni possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all apertura degli esercizi di vicinato, massimo per 2 anni, sulla base di specifica valutazione circa l impatto del nuovo esercizio sull apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi. La Regione può individuare zone alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita, art. 4, lett. d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica. 18

I possibili effetti sull urbanistica e sul territorio si possono riassumere: più attenzione all impatto del commercio sul territorio; fine di varianti ad hoc ai PRG per far sorgere nuovi ipermercati. per un anno il blocco del rilascio di autorizzazioni per grandi strutture. Le Regioni ora devono elaborare indirizzi e procedure specifiche, la guida all elaborazione dei criteri comunali per le medie strutture e al rilascio dei pareri regionali sulle grandi strutture; tra gli obiettivi - rendere compatibile con il territorio l impatto degli insediamenti commerciali - valorizzare il commercio per la riqualificazione del tessuto urbano - salvaguardare e riqualificare i centri storici (aprile 2004) Urbanistica e commercio i piccoli esercizi di vendita influiscono sulla qualità dell ambiente urbano; le azioni di sostegno e rilancio del commercio sono una componente delle politiche di riqualificazione urbana e di coinvolgimento del privato. - i piccoli esercizi commerciali contribuiscono alla vitalità e alla sicurezza dell ambiente urbano - gli esercizi di vicinato rivestono utilità sociale, le utenze deboli non vengono emarginate (non possedendo l auto) (aprile 2004) rete distributiva tradizionale in Piemonte il commercio ha una funzione di riequilibrio urbano e territoriale i PRG devono considerare le funzioni commerciali come elemento di ridisegno del territorio 19