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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro U.O. TECNOLOGIA E INNOVAZIONE arch. Alfonso Cioffi

L ITER LEGISLATIVO 27 marzo 09 Testo uscito dal Consiglio dei Ministri 29 aprile 09 Conferenza Stato Regioni esprime parere negativo sul provvedimento 5 maggio incontro Parti Sociali Invio alle Commissioni parlamentari per il parere e ritorno al Governo per successiva e definitiva approvazione Pubblicato sul supplemento ordinario n. 142 alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009, entra in vigore il 20 agosto u.s.. Il testo differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal CdM del 27 marzo 2009; introduce notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di adempimenti formali. Numerose comunque le criticità ancora presenti, che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

LE PRINCIPALI NOVITA Articolo 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Tra l altro ha il compito di: Elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l obbligo in parola non operi in quanto l interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante.

LE PRINCIPALI NOVITA Articolo 16 Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

LE PRINCIPALI NOVITA Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1-bis. L obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall adozione del decreto di cui all articolo 8, comma 4. r) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza al lavoro superiore a tre giorni; l obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Consultazione del DVR LE PRINCIPALI NOVITA da parte del RLS esclusivamente in azienda. Comunicazione nominativo RLS e RLST in via telematica all INAIL, nonché per suo tramite al SINP. In fase di prima applicazione l obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati. L obbligo di comunicazione del nominativo del RLS esistente al 31 dicembre 2008 venne fissato originariamente dall INAIL al 16 maggio 2009 e fu poi prorogato al 16 agosto tramite una nota ministeriale. Circolare INAIL n. 43, del 25 agosto 2009: Comunicare il nominativo del RLS, per chi non lo ha ancora fatto. - La circolare n. 43 riguarda soltanto i rappresentanti eletti internamente dai lavoratori in azienda. Per quanto riguarda i rappresentanti territoriali (RLST), l INAIL si riserva nuove comunicazioni a seguito delle interpretazioni ministeriali che verranno. - Chi ha già ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo del RLS con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di designazione dopo il 1 gennaio 2009. - Chi non ha effettuato alcuna comunicazione deve inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative della circolare n. 43. Non è precisata alcuna scadenza temporale. - Chi non rientra nei casi precedenti, ad esempio le aziende nelle quali il RLS non è stato eletto tra i lavoratori, l'obbligo di comunicazione scatterà in occasione di un eventuale prima elezione del RLS. -Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere designato un RLS differente da quello segnalato. Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo.

LE PRINCIPALI NOVITA Esclusiva responsabilità dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti qualora la mancata attuazione degli obblighi di soggetti diversi dal datore di lavoro e dai dirigenti sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole unicamente e in difetto di vigilanza per le quali saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti. Data certa attestata anche da sottoscrizione del DVR da parte di datore di lavoro, RSPP, RLS e MC ove nominato. Rischio stress lavoro correlato valutazione secondo le indicazioni della Commissione consultiva e comunque obbligatoria dal 1 agosto 2010. Elaborazione DVR per nuove imprese per datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa obbligo entro 90 giorni dalla data di inizio dell attività.

LE PRINCIPALI NOVITA Aggiornamento DVR in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, nel termine di 30 giorni. Procedure standardizzate adozione anche per le imprese edili fino a 50 lavoratori delle procedure standardizzate per l effettuazione della valutazione dei rischi. Svolgimento compiti antincendio e primo soccorso da parte del datore di lavoro nelle imprese edili fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi, anche in caso di affidamento del ruolo di RSPP a un dipendente o a servizio esterno, previa informazione al RLS. Dovrà ovviamente svolgere i corsi specifici.

LE PRINCIPALI NOVITA Formazione di dirigenti e preposti anche presso organismi paritetici di cui all art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Visite mediche preventive in fase preassuntiva Accordo Stato-regioni su tossicodipendenza e alcol dipendenza emanazione di accordo, entro il 31.12.2009, finalizzato a rivisitare le condizioni e le modalità per l accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza.

LE PRINCIPALI NOVITA Organi di vigilanza potranno tener conto, ai fini della programmazione dell attività, delle attestazioni dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle imprese, tra cui l asseverazione dell adozione e della attuazione dei SGSL, da parte degli organismi paritetici. Specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti Istituite da parte degli organismi paritetici ai fini dello svolgimento dell attività di formazione e del rilascio dell attestazione delle attività di supporto alle imprese. Comunicazione da parte degli organismi paritetici all INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi degli RLST.

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un attività imprenditoriale qualora riscontrino l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell ALLEGATO I. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell allegato I. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. (continua)

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un attività imprenditoriale qualora riscontrino l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell ALLEGATO I. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell allegato I. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. (continua)

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un attività imprenditoriale qualora riscontrino l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale sono quelle individuate nell ALLEGATO I. L adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. (continua) La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione a seguito dell acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell attività di impresa, all accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.;

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all articolo 46 del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l arresto fino a sei mesi. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare; 11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico occupato dall impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMMINARE IL PROVVEDIMENTO Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche) Organi di vigilanza delle Asl Limitatamente all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Vigili del fuoco In materia di prevenzione incendi indicate nell allegato I

AMBITO DI APPLICAZIONE Il provvedimento sospensivo si applica in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni CAUSE Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

GRAVITÀ elenco tassativo di violazioni individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro (al momento sono quelle indicate nell allegato I al D. lgs. n. 81/08 e s.m.i.). REITERAZIONE quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. COMUNICAZIONI SOSPENSIONE Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Ministero delle Infrastrutture Provvedimento interdittivo a contrattare con le p.a. e alla partecipazione a gare pubbliche.

Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ABROGATO; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata nomina del coordinatore per la progettazione ABROGATO; Mancata nomina del coordinatore per l esecuzione ABROGATO. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza); Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

DURATA DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO Interdizione è pari alla durata della sospensione quando: La percentuale dei lavoratori irregolari è minore al 50% del totale di quelli presenti sul luogo di lavoro. Interdizione è incrementata del doppio della durata della sospensione, nel limite massimo di due anni quando La percentuale dei lavoratori irregolari è pari o maggiore al 50% del totale di quelli presenti sul luogo di lavoro o per gravi e reiterate violazioni, ovvero nei casi di reiterazione. Interdizione è pari a due anni (salvo rideterminazioni) Per mancata revoca del provvedimento sospensivo entro 4 mesi dalla sua emissione.

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO Organi ispettivi del Ministero del Lavoro: Regolarizzazione lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni Pagamento di una somma aggiuntiva 1.500,00 euro per utilizzo di lavoratori irregolari; 2.500,00 euro per gravi e plurime violazioni È fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO Organi ispettivi delle Asl: Accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni Pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500,00 euro È fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.

SOMMA AGGIUNTIVA Non si tratta di una sanzione amministrativa, ma di un onere economico accessorio e per questo motivo il mancato pagamento prevede la sola permanenza degli effetti sospensivi. PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA Il personale ispettivo è tenuto, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, ad adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria assegnando, inoltre, un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate. D. Lgs. n. 758/94 - Art. 20 (Prescrizione) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO Entro 30 gg. alle Direz. regionali del lavoro competenti territorialmente e al presidente della Giunta regionale. Decisione entro 15 gg. dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento sospensivo perde efficacia. Entro 60 gg. al Tar Entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

COMMA 11 bis Il provvedimento sospensivo per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l unico lavoratore occupato dall impresa. Nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono decorrere dalle ore 12 del giorno successivo o alla cessazione dell attività lavorativa in corso, salvo gravi rischi per la salute dei lavoratori o terzi (Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008).

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, TESTO COORDINATO servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: D. LGS. 81/08 TESTO COORDINATO 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali.

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Articolo 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 1. Nell ambito della Commissione di cui all articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 1-bis. Con riferimento all edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l impossibilità per l impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.