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SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 12 luglio 2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58904PC del registro di segreteria, proposto da G. S., rappresentato e difeso dall avv. Francesco Dal Piaz del Foro di Torino e dall avv. Mauro Montini del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest ultimo in Firenze via dei Rondinelli n.2 CONTRO INPS (già INPDAP) per l accertamento del diritto al computo nella quota A del trattamento di pensione di cui all art. 13 del d.lgs. n. 503/92 dei compensi per la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione, percepiti nel periodo 1.1.2005-31.12.2009. Visto l'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205. Udito, per il ricorrente, l avv. Silvia Montini, giusta delega in atti; Udito, per l Inps, l avv. Alessandro Funari; Esaminati gli atti e i documenti di causa. Ritenuto in FATTO

1. Con il ricorso odierno parte attrice, già segretario generale della Provincia di F. fino al 31.12.2009, collocato in quiescenza in pari data per limiti di età, chiedeva che ai fini della liquidazione della pensione fosse computata nella c.d. quota A di cui all art. 13 del d.lgs. n. 503/92, dall Inps computata in quota B, la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, CCNL 16.05.2001. Il ricorrente, soffermandosi sulla natura fissa e continuativa dell emolumento in questione, richiamava la giurisprudenza favorevole di questa Corte. 1.1. All Udienza del 12 luglio 2012 la causa era trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO 1. Innanzi tutto, il thema decidendum, a seguito della precisazione formulata espressamente dal patrono di parte attrice in udienza, deve circoscriversi alla richiesta di computo nella quota A del trattamento di pensione di cui all art. 13 del d.lgs. n. 503/92 dei compensi per la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione. Al riguardo questo Giudice ritiene ampiamente condivisibile l orientamento da ultimo abbracciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2/QM/2009, a seguito del quale si è formata giurisprudenza favorevole delle sezioni regionali e d appello (ex multis, sez. Lombardia, 9.1.2012 n. 56; Lazio, 4.10.2011 n. 1426, Lombardia, 25.7.2011 n.538; Sez. Prima Appello, n. 674/2010/A), alla cui stregua deve concludersi per la fondatezza della domanda relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolumento senz altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell ente secondo i criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge. 1.1. Ai fini di un doveroso inquadramento generale, va detto che la retribuzione di posizione dei Segretari Generali è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1997 dall art. 2 dell accordo integrativo di comparto del 16.5.97, in proporzione alle funzioni

ed alle responsabilità attribuite in relazione alla tipologia di ente locale. Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva decentrata. Quest ultima è collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell ente di cui il segretario è titolare (art. 41, comma 1) ed è corrisposta in valori complessivi annui lordi predeterminati e fissi secondo al grandezza dell ente (art. 41, comma 3). Il successivo comma 4 prevede che gli stessi Enti, nell ambito delle proprie disponibilità economiche, possono corrispondere una maggiorazione di cui possono solo determinarne la misura, peraltro secondo le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. Va, altresì, precisato che l indennità o retribuzione di posizione, ai sensi dell art.1, comma 1, della L. n.334/97, è pensionabile (art.13, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.503/92) e, quindi, non può dubitarsi che anche la relativa maggiorazione che ne costituisce parte variabile partecipa della medesima natura previdenziale della parte fissa (in tal senso, correttamente, l informativa INPDAP n. 20 del 13 febbraio 2002) (v. Sez. Lazio sent. 1624/2011). In questo senso, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 2/2009/QM, hanno stabilito che, proprio in relazione alla circolare INPDAP del 13.2.2002, la maggiorazione è riferita ad un emolumento già utile a pensione nella prima quota, o quota A. D altronde, la stessa esegesi della norma ex art. 41, comma 4, del CCNL sopra richiamato, depone per una sicura equiparazione della natura della retribuzione di posizione e di quella della maggiorazione della stessa, atteso che mentre la prima è variabile solo nella parte relativa alle dimensioni dell Ente e alle funzioni connesse, la seconda trova motivi di varianza solo nei parametri rinvenibili nei contratti e la sua eventualità è condizionata dalle risorse disponibili, ma questo nulla muta in ordine alla

sua natura e quiescibilità che sconta, ovviamente, la stessa natura della retribuzione di cui è maggiorazione. 2. Deve essere, dunque, accolta la richiesta attrice di riliquidazione della pensione, previa inclusione in quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi, calcolati secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 10/QM/2002. Per l effetto, l Inps deve essere condannato alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con l inclusione in quota A della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, e alla corresponsione degli arretrati dal dì del dovuto sino al soddisfo, comprensivi di interessi e rivalutazione calcolati come sopra indicato. A norma dell art. 92 c.p.c. sussistono eccezionali ragioni, legate alla complessità della questione di natura squisitamente interpretativa, per disporre la compensazione delle spese. *** P.Q.M. la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso n. 58904PC, proposto da G. S.. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Firenze all udienza 12 luglio 2012, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell art. 429 c.p.c. Trasmessa in pari data in Segreteria per il deposito.

IL GIUDICE UNICO F.TO Paola Briguori