TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA. vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 6 ss e 12bis ss Legge 3/2012

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N. 6/2018 ADR TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 6 ss e 12bis ss Legge 3/2012 depositata in data 13.04.2018 da visto il proprio provvedimento in data 08.05.2018, vista la memoria integrativa depositata da in data 23.05.2018, *** -premesso che la proposta di piano del consumatore depositata in data 13.04.2018 prevede il versamento di Euro 400,00 mensili da parte del sovra-indebitato (con garanzia ex art. 8 co. 2 Legge 3/2012 prestata dal fideiussore ) per il pagamento dei creditori secondo le seguenti scadenze: pagamento integrale dei compensi prededuttivi entro 20 mesi dal passaggio in giudicato dell omologa del piano; pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 2 cc entro 32 mesi dal passaggio in giudicato dell omologa del piano e dei creditori privilegiati ex art 2764 cc entro 42 mesi dal passaggio in giudicato dell omologa del piano (classe 1); pagamento degli altri creditori privilegiati nella misura del 50% entro 60 mesi dal passaggio in giudicato dell omologa del piano (classe 2); pagamento dei creditori chirografari nella misura del 4,03% del loro ammontare entro 60 mesi dal passaggio in giudicato dell omologa del piano (classe 3); 1

-premesso che questo Giudice, con proprio provvedimento dell 08.05.2018, ha rilevato che la moratoria ultra-annuale dei creditori privilegiati prevista dalla proposta di piano del consumatore non è conforme al disposto dell art. 8 comma 4 Legge 3/2012 (per cui La proposta di accordo con continuazione dell attività d impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione ), ed ha assegnato a termine di 15 giorni per il deposito di osservazioni e/o integrazioni e nuovi documenti; -premesso che ha depositato in data 23.05.2018 memoria integrativa. espone quanto segue. Viene richiamata la normativa che ammette il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, ed in particolare gli artt. 182ter e 186bis co. 2 lettera c) Rd 267/1942 ( L articolo 186 bis comma 2 lettera c), se da un lato ha la funzione di limitare sul piano sostanziale la dilazione dei creditori prelazionari, dall altro ha un incidenza limitata al solo piano della legittimazione al voto dei prelazionari dilazionati. Cosicchè è possibile affermare che, se la proposta prevede il pagamento entro un anno dall omologa, nessun diritto di voto dovrà essere riconosciuto al creditore prelatizio; se, invece, la proposta prevede un pagamento dilazionato maggiore, gli sarà riconosciuto il diritto di voto per il venir meno del presupposto dell indifferenza rispetto alle sorti del concordato. In sintesi, i creditori prelatizi non sono ammessi al voto, salvo il caso in cui rinuncino al privilegio, ovvero la proposta ecceda il termine della moratoria in commento; mentre laddove la proposta è in continuità aziendale il debitore può proporre di pagare i creditori prelatizi entro un anno 2

dall omologazione, avvalendosi della moratoria ex art. 8 comma 4 Legge 3/2012, senza che questi possano esprimersi negativamente sul punto. Laddove la moratoria ecceda l anno, la proposta non sarà considerata tout court inammissibile, ma in tal caso il creditore prelatizio sarà chiamato al voto ). Si evidenzia altresì che il piano proposto consentirebbe ai creditori di ottenere una soddisfazione dei propri crediti migliore rispetto a quella per ipotesi ricavabile dall alternativa liquidatoria ex artt. 14ter ss Legge 3/2012, o da procedure di espropriazione forzata. chiede di essere ammesso ai benefici della L. 03/2012 ; -osservato che la Legge 3/2012, quanto alle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento (e cioè accordo di composizione della crisi o piano del consumatore), disciplina separatamente la formazione e l esecuzione dell accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore. In punto di formazione dell accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, la legge (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis e 12ter Legge 3/2012) prevede un procedimento bifasico, che si compone della fase c.d. preliminare e della fase c.d. di omologa. Vi è la fase c.d. preliminare, con la presenza del solo sovra-indebitato, nell ambito della quale il Giudice, a seguito di deposito della proposta verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, in parte comuni in parte divergenti tra l accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore. Trattasi di verifica che il Giudice svolge in camera di consiglio, pur potendo assegnare al sovra-indebitato ai sensi dell art. 9 co. 3ter termini sino a 15 giorni per il deposito di integrazioni e documenti. 3

In assenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, il Giudice pronuncia decreto con il quale non ammette il sovra-indebitato alle fasi c.d. di omologa delle procedure di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore In presenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, il Giudice ammette il sovra-indebitato alla fase c.d. di omologa delle procedure di composizione della crisi o di piano del consumatore, pronunciando i decreti previsti dall art. 10 commi 1 e 2 (per l accordo di composizione della crisi) o dall art. 12bis commi 1 e 2 (per il piano del consumatore). Trattasi di provvedimenti i quali hanno come principale contenuto quello di fissare l udienza di comparizione delle parti, instaurando così il contraddittorio tra il sovraindebitato ed i creditori, con contestuale sospensione delle procedure esecutive pendenti nei confronti del sovra-indebitato (nell ipotesi di accordo di composizione della crisi la sospensione è necessaria ed estesa a tutte le procedure esecutive ancorché non operante nei confronti dei soggetti titolari di crediti impignorabili, mentre nell ipotesi di piano del consumatore è limitata solo a quegli specifici procedimenti che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano). Vi è quindi la fase c.d. di omologa, la quale presenta caratteri differenti tra l accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore. Quanto all accordo di composizione della crisi, la legge distingue due sotto-fasi. La prima sotto-fase, c.d. voto della proposta, prevede che i creditori esprimano il proprio voto sulla proposta. Qualora i voti favorevoli siano inferiori al 60% dei crediti, il Giudice pronuncerà l improcedibilità della procedura. Qualora invece i voti favorevoli siano pari ad almeno il 60% dei crediti, la legge considera concluso l accordo tra sovra-indebitato e creditori per la composizione della crisi, ed il Giudice, tramite rimessione degli atti in camera di consiglio, introdurrà la sotto-fase c.d. giudizio di omologa. 4

La seconda sotto-fase, c.d. giudizio di omologa, prevede che il Giudice, in camera di consiglio, verifichi l idoneità e la convenienza dell accordo nei termini descritti dall art. 12 co. 2 Legge 3/2012. In caso negativo, il Giudice pronuncerà provvedimento di rigetto dell omologazione dell accordo. In caso positivo, il Giudice pronuncerà provvedimento di omologazione dell accordo. Quanto al piano del consumatore, la legge distingue due sotto-fasi. La prima sotto-fase, c.d. discussione della proposta, prevede la discussione delle parti sulla proposta di piano del consumatore avanzata dal sovra-indebitato. Ed a seguito della discussione il Giudice rimette gli atti in camera di consiglio, così introducendo la seconda sotto-fase, c.d. giudizio di omologa. La seconda sotto-fase, c.d. giudizio di omologa, prevede che il Giudice, in camera di consiglio, verifichi l idoneità, fattibilità, convenienza, e meritevolezza della proposta, come descritte dall art. 12bis co. 3 Legge 3/2012. In caso negativo, il Giudice pronuncerà provvedimento di rigetto dell omologazione dell accordo. In caso positivo, il Giudice pronuncerà provvedimento di omologazione della proposta di piano del consumatore (che, anzi, dalla data di omologazione cesserà di essere una mera proposta divenendo a tutti gli effetti un piano del consumatore ). La formazione dell accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, avviata con il deposito della proposta presso il Tribunale competente, può dirsi compiuta solo a seguito dell omologazione da parte del Giudice. E l accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, come omologati, saranno eseguiti ai sensi degli artt. 13 ss Legge 3/2012; -osservato che nel caso di specie non è in contestazione che la proposta di piano del consumatore avanzata da prevede la moratoria ultra-annuale dei crediti privilegiati (il versamento di Euro 400,00 mensili, destinati innanzitutto al pagamento 5

dei crediti prededucibili pari ad Euro 8.144,30, non consentirebbe neppure di iniziare il pagamento dei crediti privilegiati prima del decorso dell anno dall omologazione). Orbene, la proposta del piano del consumatore avanzata da nella parte in cui prevede la moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati, si pone in contrasto con il disposto dell art. 8 comma 4 Legge 3/2012, a norma del quale la proposta del piano del consumatore deve prevedere una moratoria non superiore ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati. L incompatibilità tra il disposto dell art. 8 comma 4 Legge 3/2012 e la previsione da parte del piano del consumatore di moratorie ultra-annuali per il pagamento dei creditori privilegiati è già stata evidenziata dalla giurisprudenza di merito. Sul punto può essere citato il decreto pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 13.12.2016, Estensore dott. Martinelli, per cui Pare di tutta evidenza come i principi sopra esposti debbano essere traslati anche nell ambito della l. n. 3/2012; tuttavia il legislatore, in questo caso, ha imposto al debitore che depositi il piano del consumatore, la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione [ ] Si è consapevoli che la disposizione pone un limite rigido alle ragioni del consumatore, spesso focalizzate al mantenimento dell immobile familiare; tuttavia il contenuto della disposizione è vincolante e solo attraverso una modificazione legislativa è possibile immaginare un diverso contenuto del piano. Si aggiunga che le difese svolte da non possono essere accolte. Il ricorrente richiama disposizioni normative che effettivamente sono state interpretate dalla giurisprudenza nel senso di rendere ammissibili pagamenti dilazionati dei creditori privilegiati, anche ultra-annuali (art. 182ter Rd 267/1942 ed art. 186bis comma 2 lettera c) Rd 267/1942, quest ultima norma in particolare interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui le sentenze della Corte di Cassazione nn. 20388/2014 e 10112/2014, nel 6

senso che la moratoria ultra-annuale, pur ammissibile, comporta l attribuzione al creditore privilegiato di diritto di voto commisurato alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo nel pagamento). Trattasi tuttavia di riferimenti normativi che non possono essere invocati a sostegno dell ammissibilità di un piano del consumatore con moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati. Ed invero, il piano del consumatore, da un lato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo con continuità aziendale, dall altro, sono fattispecie tra loro non assimilabili considerato il dato differenziale rappresentato dal consenso dei creditori, previsto come presupposto necessario per l omologa dell accordo di ristrutturazione o del concordato, ed invece non necessario nell ambito della formazione del piano del consumatore. E proprio la possibilità per i creditori di cautelarsi, rispetto a proposte di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato che prevedano pagamenti che essi ritengano troppo dilazionati nel tempo rispetto alle loro esigenze economiche, tramite l espressione di voto negativo rispetto alla proposta (possibilità invece assolutamente preclusa ai creditori nell ambito della formazione del piano del consumatore di cui alla Legge 3/2012), giustifica la scelta legislativa di ammettere solo per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i concordati (e non invece per i piani del consumatore) il pagamento dilazionato ultra-annuale dei creditori privilegiati. Né può sostenersi la tesi volta ad introdurre, all interno della procedura di formazione del piano del consumatore, il diritto di voto sulla proposta in capo ai creditori privilegiati con moratoria ultra-annuale, prevedendo che la proposta potrebbe essere omologata solo in caso di voto positivo da parte di tali creditori (quindi assimilando parzialmente l accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, con l introduzione all interno della procedura di formazione del piano del consumatore di una fase o sotto-fase c.d. di voto 7

della proposta, ancorché limitata solo ad una categoria di creditori). L elemento strutturale della procedura di formazione del piano del consumatore (e differenziale rispetto all accordo di composizione della crisi) è infatti l assenza di qualsivoglia elemento negoziale, nel senso che l omologazione del piano del consumatore non richiede in via preventiva l accordo tra il sovra-indebitato ed i creditori, tramite l espressione da parte dei creditori di voto favorevole sulla proposta di piano, riservando invece al Giudice la decisione sull omologazione a seguito della mera discussione tra le parti. E l assenza dell elemento negoziale all interno della procedura di formazione del piano del consumatore (e quindi la scelta di non attribuire, neppure in senso lato, carattere di negozio giuridico al piano del consumatore) rappresenta volontà legislativa inconciliabile con l applicazione, anche per analogia, delle norme legislative e degli orientamenti giurisprudenziali propri delle procedure di ristrutturazione della posizione debitoria fondate sul raggiungimento di accordi tra il debitore e la massa creditoria (concordato, accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento, accordi di ristrutturazione dei debiti), stante la differente ratio alla base della disciplina di tali procedure. Questo Giudice, rispetto alla proposta di piano del consumatore avanzata da deve rilevare l assenza del requisito di cui all art. 8 comma 4 Legge 3/2012 (appunto moratoria dei creditori privilegiati contenuta nell anno). Questo Giudice non può quindi pronunciare il decreto previsto dall art. 12bis commi 1 e 2 Legge 3/2012 (che concluderebbe positivamente la c.d. fase preliminare della formazione del piano del consumatore con contestuale introduzione della c.d. fase di omologa), e deve essere pronunciato provvedimento declaratorio della non ammissione di alla c.d. fase di omologa della proposta del piano del consumatore; -osservato che, da un lato, il tenore delle difese svolte da (il quale, a pagina 3 della propria memoria integrativa, esprime la possibilità che nel caso di 8

moratoria ultra annuale il creditore privilegiato sia chiamato al voto, al contempo evidenziando, alle pagine 5 e 6 della medesima memoria, la convenienza della proposta per i creditori rispetto all alternativa liquidatoria), dall altro le conclusioni formulate da ( Chiede di essere ammesso ai benefici della L. 03/2012 ), considerate anche alla luce del principio di economia processuale proprio dell ordinamento, consentono di interpretare la proposta come domanda principale di ammissione della stessa nelle forme del piano del consumatore (appunto non ammessa) e domanda subordinata di ammissione nelle forme dell accordo di composizione della crisi. Questo Giudice, stante la non ammissione di alla procedura del piano del consumatore e la domanda subordinata di ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi, deve quindi disporre che il presente procedimento prosegua nelle forme dell accordo di composizione della crisi. Si aggiunga che la prosecuzione del presente procedimento nelle forme dell accordo di composizione della crisi, con contestuale non ammissione di alla procedura del piano del consumatore, non appare lesiva né dei diritti del sovra-indebitato né dei diritti dei creditori. Ed invero, pur nelle more della procedura di formazione dell accordo di composizione della crisi, è titolare del diritto di impugnare il presente provvedimento (con termini decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento) nella parte in cui non ha ammesso la proposta del piano del consumatore. Si consideri che la possibilità che i provvedimenti del Giudice del sovra-indebitamento vengano impugnati nel corso della procedura (e senza interruzione della stessa) è espressamente prevista dalla Legge 3/2012, nella parte in cui, ad esempio, ammette l impugnazione da parte dei creditori del provvedimento introduttivo della c.d. fase di omologa dell accordo di composizione della crisi, con contestuale prosecuzione della 9

procedura (art. 10 comma 6 Legge 3/2012). L impugnazione immediata dei provvedimenti emessi dal Giudice del sovra-indebitamento, pur nelle more del proseguo della procedura, è peraltro conforme alla disciplina di altre procedure concorsuali, tra cui si segnala in particolare l art. 26 Rd 267/1942 che prevede termini perentori per la proposizione dei reclami avverso i decreti del Giudice Delegato, decorrenti dalla data di comunicazione di tali provvedimenti, senza attendere la conclusione della procedura concorsuale. Ed ancora, si consideri che il rigetto tout court della domanda di ammissione del piano del consumatore proposto da senza esaminare la domanda subordinata di ammissione della proposta di accordo di composizione della crisi, imporrebbe al sovra-indebitato di attendere i tempi e l esito del giudizio di impugnazione, o comunque di presentare una nuova proposta di identico contenuto (pur nelle forme non più del piano del consumatore bensì in quelle dell accordo di composizione della crisi), conseguendone in capo al sovra-indebitato uno iato temporale e costi maggiori per accedere ai benefici di cui alla Legge 3/2012. Quanto alla posizione dei creditori, gli stessi appaiono sufficientemente garantiti da due circostanze: da un lato, gli artt. 7, 8 e 9 prevedono requisiti simili per l accesso del sovraindebitato alle procedure del piano del consumatore e dell accordo di composizione della crisi; dall altro lato, la procedura di accordo di composizione della crisi assegna ai creditori una posizione centrale nel procedimento di formazione dell accordo, considerato che i creditori hanno diritto di voto sulla proposta (diversamente da quello che accade per il piano del consumatore). -osservato che questo Giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 per l ammissione alla cd. fase di omologa dell accordo di composizione della crisi. Si evidenzia innanzitutto che la moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati, se prevista nell ambito dell accordo di composizione della crisi, non si pone in 10

contrasto con l art. 8 co. 4 Legge 3/2012. La norma si riferisce espressamente alla proposta di accordo con continuazione dell attività di impresa ed al piano del consumatore, così che deve escludersi che il legislatore abbia inteso estenderne il campo di applicazione anche agli accordi di composizione della crisi senza continuazione dell attività d impresa, come quello proposto in via subordinata da (per una pronuncia di questo Tribunale su un caso simile, nel quale è stato ammesso accordo di composizione della crisi senza continuazione dell attività d impresa, pur prevedendo lo stesso la moratoria ultra-annuale dei crediti privilegiati, vedasi decreto del 13.01.2016, n. 98/2014 Adr, estensore dott. Farina, pronunciato ad esito di reclamo ex art. 737 cpc). L accordo di composizione della crisi proposto da non soddisfa allo stato il requisito di cui all art. 9 comma 1 secondo periodo Legge 3/2012, per cui La proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell organismo di composizione della crisi, all agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell ultimo domicilio fiscale del proponente. E quindi necessario che provveda alla comunicazione della proposta agli uffici indicati dalla legge (non potendosi intendere come perentorio il termine di tre giorni indicato dalle legge, stante il disposto dell art. 152 co. 2 cpc per cui I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori ). L accordo di composizione della crisi proposto da non soddisfa integralmente il requisito previsto dall art. 7 co. 1 secondo periodo, per cui E possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, 11

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. La proposta non indica il valore del seguente bene mobile: Autovettura modello Peugeot 106, immatricolata il 23.09.1999, e targata BG196BE. La circostanza è rilevante per i seguenti motivi. La proposta, come evidenziato alle pagine 27-31 della relazione dell organismo di composizione della crisi, prevede il pagamento parziale, nella misura del 50%, di una parte dei crediti privilegiati (trattasi della classe 2 indicata in proposta), tra cui, a titolo esemplificativo, anche crediti con privilegio generale sui beni mobili (è il caso dei crediti dello Stato per tributi diretti e sanzioni ex art. 2752 co. 1 cc, e dei tributi della finanza locale ex art. 2752 ultimo comma cc). L autovettura Peugeot targata BG196BE, di proprietà di è stata assegnata alla moglie nell atto di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Taranto in data 11.07.2016, ma il provvedimento di assegnazione non è stato ancora trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (pagine 20-21 della relazione dell organismo di composizione della crisi). Ciò significa che allo stato l autovettura costituisce bene liquidabile a favore dei creditori di (nell ambito di procedure esecutive individuali o nell alternativa liquidatoria ex artt. 14ter ss Legge 3/2012), in quanto il provvedimento di assegnazione, stante la sua mancata trascrizione, non sarebbe opponibile ai creditori pignoratizi o comunque ai creditori partecipi della procedura di liquidazione ex artt. 14ter ss Legge 3/2012, come emerge dal disposto degli artt. 337sexies e 2914 cc (per una recente pronuncia giurisprudenziale vedasi Cass. 7776/2016). L attestazione dell organismo di composizione della crisi deve quindi estendersi al bene mobile rappresentato dall autovettura Peugeot targata BG196BE (nel senso che i crediti di 12

cui non si prevede la soddisfazione integrale, e che hanno privilegio sull autovettura, non sarebbero soddisfatti in misura superiore nell ipotesi di liquidazione del bene mobile, tenuto conto dello specifico grado di collocazione preferenziale di tali crediti sul bene). Questo Giudice, al fine di consentire a il deposito della documentazione mancante, assegna alla parte il termine di 15 giorni previsto dall art. 9 co. 3ter Legge 3/2012. *** P.Q.M. A) Non ammette la proposta di piano del consumatore depositata da B) Dispone che il presente procedimento prosegua nelle forme della proposta di accordo di composizione della crisi. C) Assegna a termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per depositare i seguenti documenti: prova della comunicazione della proposta all agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell ultimo domicilio fiscale del proponente; attestazione dell organismo di composizione della crisi in merito alla circostanza che i crediti con privilegio sull autovettura Peugeot targata BG196BE, per i quali la proposta non prevede la soddisfazione integrale, saranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del medesimo bene, tenuto conto della specifica collocazione preferenziale di tali crediti sul bene. La Spezia, 13.06.2018 il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli 13