Manovre Finanziarie 2011 Alessandro Cotto
Le manovre INTERVENTI DEL GOVERNO DL 13.5.2011 N. 70 DL 6.7.2011 N. 98 DL 13.8.2011 N. 138 in vigore dal 14.5.2011 in vigore dal 6.7.2011 in vigore dal 13.8.2011 L 12.7.2011 N. 106 L 15.7.2011 N. 111 L 14.9.2011 N. 148 in vigore dal 13.7.2011 in vigore dal 17.7.2011 in vigore dal 17.9.2011 2
Le manovre DL 70/2011 DECRETO SVILUPPO Principali novità: durata degli accessi da parte dell Amministrazione finanziaria accertamenti esecutivi esonero tenuta schede carburante per pagamenti elettronici rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA delle operazioni con carta di credito aumento del limite dei ricavi per il regime di contabilità semplificata modifiche al regime di deducibilità per i contratti a corrispettivi periodici 3
Le manovre DL 98/2011 MANOVRA CORRETTIVA Principali novità: contributo unificato definizione liti pendenti di valore non superiore ai 20.000 euro nuovo regime dei minimi revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti riallineamento valori fiscali in presenza di consolidato aumento imposta di bollo su conto titoli 4
Le manovre DL 138/2011 MANOVRA DI FERRAGOSTO Principali novità: incremento dell aliquota di tassazione delle rendite finanziarie contributo di solidarietà modifiche alla disciplina delle società non operative aumento dell aliquota IVA aumento delle soglie di punibilità in ambito penale tributario riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante 5
MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI L art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, ha modificato il regime dei contribuenti minimi negli aspetti di seguito indicati: introduzione di NUOVI REQUISITI di ACCESSO; previsione di un LIMITE di DURATA del regime; riduzione dell ALIQUOTA dell IMPOSTA SOSTITUTIVA dal 20% al 5%; previsione di AGEVOLAZIONI FISCALI per i soggetti esclusi. Decorrenza modifiche a partire dal 1 gennaio 2012
SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ PERSONE FISICHE CHE POTRANNO UTILIZZARE IL NUOVO REGIME DAL 2012 Avvio di nuova attività d impresa o di lavoro autonomo Esercizio in corso dell impresa o del lavoro autonomo Inizio dall 1.1.2012 Avvio successivamente al 31.12.2007 Pertanto, i soggetti che hanno iniziato l attività prima del 31.12.2007 sono esclusi dal nuovo regime dei minimi dall 1.1.2012.
NUOVI REQUISITI DI ACCESSO il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni); in caso di prosecuzione dell attività d impresa di altro soggetto, i ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non devono essere superiori a 30.000 euro. Per la fruizione del regime, tali nuovi requisiti si aggiungono a quelli originari previsti dalla L. 244/2007 (es. limite di ricavi/compensi e all acquisto di beni strumentali).
DURATA DEL REGIME DEI MINIMI Regola per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi (cioè per 5 annualità) Deroga anche oltre 5 annualità, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età Esempio di un soggetto che inizia l attività d impresa l 1.1.2012 all età di 25 anni: fruibilità del regime per un totale di 10 annualità successive alla prima (4 ordinarie, più quelle esistenti fino al compimento di 35 anni), vale a dire fino al 2022, incluso.
AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI ESCLUSI Beneficiari: soggetti con le caratteristiche di cui ai co. 96 e 99 dell art. 1 della L. 244/2007 ( vecchi minimi ), ma che non possono fruire del nuovo regime per carenza dei nuovi requisiti. Agevolazioni: esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e IVA; esonero da liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA; esenzione da IRAP. Fermi gli obblighi di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
La manovra di ferragosto BENI D IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI REDDITI DIVERSI la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore 11
La manovra di ferragosto BENI D IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI REDDITO D IMPRESA I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile 12
La manovra di ferragosto ESEMPIO NUMERICO ALFA SRL IMMOBILE STRUMENTALE SOCIO A VALORE DI MERCATO 30.000 EFFETTI DELLA DISPOSIZIONE: REDDITO DIVERSO IN CAPO AL SOCIO PER 10.000 CORRISPETTIVO 20.000 COSTI RELATIVI ALL IMMOBILE INDEDUCIBILI 13
La manovra di ferragosto ESEMPIO NUMERICO ALFA SRL IMMOBILE STRUMENTALE SOCIO A LETTERALMENTE ANCHE UNO SCOSTAMENTE MINIMO TRA VALORE DI MERCATO E CORRISPETTIVO DETERMINA L INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI 14
La manovra di ferragosto BENI D IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI Art. 58. co 3 del TUIR: Norme in vigore prima del DL 138/2001 (e ancora in vigore) Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa Art. 86 co. 1 del TUIR Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa ( ) concorrono a formare il reddito se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa PRINCIPIO DI INERENZA 15
La manovra di ferragosto BENI D IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI AI FINI IVA Costituiscono cessioni di beni ai sensi dell art. 2 del DPR 633/72: la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata la detrazione dell'imposta; le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto 16
Beni d impresa in godimento a soci e famialiri AMBITO SOGGETTIVO redditi diversi beni dell impresa Soci persone fisiche Imprenditori individuali Società commerciali 17
Beni d impresa in godimento a soci e familiari? AMBITO SOGGETTIVO SOCIO A IMMOBILE ALFA SRL BETA SRL 18
Beni d impresa in godimento a soci e familiari AMBITO OGGETTIVO Tutti i beni relativi all impresa, compresi i beni merce (es. immobili delle imprese di costruzione dati in uso ai soci); Concessione in godimento per finalità personali (non rientra il bene utilizzato per finalità imprenditoriali) Non è chiaro se l uso deve essere esclusivo Non è chiaro se l uso deve interessare l intero periodo d imposta 19
Beni d impresa in godimento a soci e familiari OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Impresa concedente, soci e familiari devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. In caso di mancata comunicazione è dovuta in solido una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore normale e corrispettivo. VALORE DI MERCATO 30.000 CORRISPETTIVO 20.000 30% 20
Beni d impresa in godimento a soci e familiari OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Impresa concedente, soci e familiari devono comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. VALORE DI MERCATO 30.000 Sanzione residuale da 258 a 2065 CORRISPETTIVO 30.000 21
Beni d impresa in godimento a soci e familiari CONTROLLO SISTEMATICO L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società 22
Beni d impresa in godimento a soci e familiari ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011. Nella generalità dei casi vale per il 2012. ATTENZIONE ALLE SOCIETÀ CON ESERCIZIO SOCIALE CHE INIZIA A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE. LA NORMA È TEORICAMENTE APPLI CABILE 23