Lezione per gli amministratori condominiali

Documenti analoghi
Art. 36. Informazione ai lavoratori

Ruolo dell'informazione e della formazione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE dei Lavoratori della Scuola sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

Dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva. La Comunicazione. e D.Lgs. 81/2008. La comunicazione nel Decreto Legislativo 81/2008

Centro servizi edili (CSE)

Il lavoratore ed il n uovo accordo

Speciale Sicurezza sul Lavoro

PUNTO srl Via Germania 16/ Vigonza (PD) APPROFONDIMENTO. Le imprese fornitrici devono redigere il POS? a cura di

Contrattazione Collettiva in Edilizia

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Liceo Ginnasio Statale Umberto I Piazza G. Amendola, , NAPOLI

LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Figure della sicurezza nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

RETE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MILANO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IGIENE ALIMENTARE FORMAZIONE SISTEMI DI GESTIONE- AMBIENTE

L IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

La formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

CORSO RLS + AGGIORNAMENTO

ART.36 E ART.37 D.LGS 81/08 D.LGS 106/09 ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI 2012 INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN EDILIZIA

Sistema legisla+vo in materia di sicurezza Sogge4 del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compi+, obblighi, responsabilità

- illustrazioni ed esempi su lavorazioni e rischi specifici (uso di DPI)

Cantieri temporanei e mobili Contratti d appalto o d opera o di somministrazione

INTRODUZIONE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA A RISCHIO D INCIDENTE RILEVANTE

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE DELLA PREVENZIONE TITOLO I ART. 2 COMMA 1 LETTERA C D.LGS. 81/08 RAAM SRL 1

I rischi da interferenza FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA SUL LAVORO

(S.O. n G.U. n. 101 del ) TITOLO I - Sezione IV Formazione, Informazione, Addestramento

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

POS, DUVRI e PSS inglobano quella serie di documentazioni che rendono operative le attività delle aziende.

La percezione del rischio - La cultura della sicurezza FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA SUL LAVORO

VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il diri'o dell Unione europea. La libera circolazione delle persone. La poli6ca dell immigrazione

La ges5one dell emergenza FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza sul lavoro: guida operativa e prassi aziendale

DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (D.lgs. 9 aprile 2008 N.81 art.90 aggiornato con DL 3 agosto 2009 n.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL ART.26 D.LGS 81/08

L organizzazione e la ges3one della sicurezza nella filiera delle costruzioni

LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO. Stefano Zaccara. 2 MODULO - Tipologie e modalità di intervento, esempi di successo

Il Cantiere temporaneo o mobile. Ruoli compiti e responsabilità nei cantieri temporanei 0 mobili di cui al titolo IV del D.Lgs e ss.mm.ii.

nato/a a prov. il domiciliato/a a prov. C.A.P. con seda a prov. C.A.P.

Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili

CORSO PER GLI RLS (32 ore)

COMUNE DI MALALBERGO PROVINCIA DI BOLOGNA

La normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI IL SOTTOSCRITTO COMMITTENTE:

ANACI Geom. Marco Marchesi

GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO RAAM SRL

Smania Paolo


OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Con Giulia & Angela ricapitoliamo Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81

PREVENZIONE PREVENZIONE

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Le responsabilità e gli obblighi delle figure della prevenzione nel D.Lgs. n.81/2008 mod. dal D.Lgs. n.106/2009

DOCUMENTO UNICO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO COMPRESO RISCHI PER INTERFERENZE INTEGRAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITA DI SPAZZAMENTO

La formazione come strumento necessario al lavoratore. Davide Ferrari SPSAL Azienda USL Modena

S T U D I O T E C N I C O C M

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO. Dipartimento della d. Servizio Istruzione. Insegnante Smaniotto Emilia

SERVIZIO TECNICO settore Urbanistica Edilizia Privata

che l impresa esecutrice dei lavori è con sede legale in via/loc. n

OGGETTO: Comunicazione di inizio dei lavori a seguito di rilascio di permesso di costruire.

INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione)

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81

CONTRATTI DI APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (art. 26)

PRINCIPALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL D.Lgs. n.81/2008 TITOLO I - con attenzione al settore Edile

Progetto Belluno, da periferia del Veneto a capoluogo delle Dolomiti

D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n.

OGGETTO: Comunicazione di inizio dei lavori a seguito di rilascio di permesso di costruire.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Documento di Valutazione dei Rischi in applicazione dell art. 26, com. 3 bis, del D.Lgs. 81/08

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO RISCHI (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08).

D.LGS 626/94 (Attuazione direttiva comunitaria 89/391/CEE) INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 242/96

COMUNE DI TORRALBA PROVINCIA DI SASSARI. Tel fax e mail : ufficio

I RISCHI DEL PROPRIETARIO

Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Capo I, articolo 90 e segg.nti

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 10, comma 4, l.r. 10 agosto 2016, n.16)

Articolo 50 Decreto Legislativo 81/2008

Soggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.

I L Q U A D R O N O R M A T I V O: I L T E S T O U N I C O. IL QUADRO NORMATIVO: IL TESTO UNICO

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81

VERIFICA PRELIMINARE DELL APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL IMPRESA ESECUTRICE (art.90, comma 9, lett. c D.Lgs 81/2008)

COMUNICA. che la struttura tecnica competente ha rilasciato autorizzazione sismica ai sensi dell art. 11 della L.R. 19/2008, Det. n, Prot. n del.

che convergono alla sicurezza dei lavori

Transcript:

Lezione per gli amministratori condominiali 1

Premesse La tutela dell integrità psico- fisica dei lavoratori è garan9ta, dalla Cos9tuzione, segnatamente agli ar>.2, 32, 35 e 41, come principio assoluto che non amme>e deroghe quali l inelu>abilità, la fatalità, la fagbilità economica e produgva nella predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri 2

La cos9tuzione Art.2 La Repubblica riconosce e garan9sce i dirig inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli9ca, economica e sociale Inserire testo ar9coli. Art.32, primo comma La Repubblica tutela la salute come fondamentale diri>o dell'individuo e interesse della collegvità e garan9sce cure gratuite agli indigen9. Art.35, primo, secondo e terzo comma La Repubblica tutela il lavoro in tu>e le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i dirig del lavoro. Art.41 L'inizia9va economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la u9lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'agvità economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 3

Il Testo Unico Il primo testo che ha regolamentato in maniera organica la sicurezza e la salute dei lavori è stato il D.Lgs 626/94, cui ha fa>o seguito il Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008). 4

I soggeg Des;natari della disciplina sono tu= i lavoratori, subordina9 e autonomi (art.2, comma 1, le>. a). Si considera lavoratore colui che, indipendentemente dalla 9pologia e dalla natura contra>uale, svolge un agvità lavora9va. Principale responsabile dell a>uazione delle prescrizione sulla sicurezza è il datore di lavoro. Nell ipotesi in cui il datore di lavoro decida di affidare, totalmente o in parte, ad altri soggeg, interni od esterni, l agvità di programmazione della prevenzione e protezione, egli deve incaricarne un numero sufficiente rispe>o alle cara>eris9che dell azienda. Si hanno così le figure del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dell Adde>o al servizio di prevenzione e protezione. 5

L amministratore Nel condominio la funzione di datore di lavoro è svolta dall amministratore condominiale (Circolare del Ministero del Lavoro n.28 del 5 marzo 1997). 6

L art.3 comma 9 L art.3 comma 9 dispone: Nei confron9 dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contra>o collegvo dei proprietari di fabbrica9 trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli ar9coli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forni9 i necessari disposi9vi di protezione individuali in relazione alle effegve mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca a>rezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali a>rezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al 9tolo III. 7

L art. 36 Art. 36 Informazione ai lavoratori Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla agvità della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lo>a an9ncendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nomina9vi dei lavoratori incarica9 di applicare le misure di cui agli ar9coli 45 e 46; d) sui nomina9vi del responsabile e degli addeg del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'agvità svolta, le norma9ve di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei prepara9 pericolosi sulla base delle schede dei da9 di sicurezza previste dalla norma9va vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le agvità di protezione e prevenzione ado>ate. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, le>era a), e al comma 2, le>ere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'ar9colo 3, comma 9. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consen9re loro di acquisire le rela9ve conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigra9, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua u9lizzata nel percorso informa9vo. 8

L art.37 Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentan; Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con par9colare riferimento a: a) conceg di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, dirig e doveri dei vari soggeg aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferi9 alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen9 misure e procedure di prevenzione e protezione cara>eris9ci del se>ore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione e l addestramento devono avvenire in occasione: a) della cos9tuzione del rapporto di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove a>rezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze prepara9 pericolosi. L'addestramento viene effe>uato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 9

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro I prepos9 ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compi9 in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenu9 della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggeg coinvol9 e i rela9vi obblighi; b) definizione e individuazione dei fa>ori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizza9ve e procedurali di prevenzione e protezione. I lavoratori incarica9 dell'agvità di prevenzione incendi e lo>a an9ncendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di ges9one dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diri>o ad una formazione par9colare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisten9 negli ambi9 in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 10

Gli adempimen9 Gli adempimen9 fondamentali previs9 dal T.U. sono la valutazione dei rischi il documento di valutazione dei rischi (DVR) il Documento di valutazione dei rischi interferen9 (DUVRI) 11

Valutazione dei rischi Per valutazione dei rischi si intende l individuazione dei pericoli presen9 in un ambiente di lavoro e l individuazione dei rischi che possono originarsi da tali pericoli. 12

Il DVR e il DUVRI Il DVR (art.17 comma 1 le>era a e art.28) è il documento che formalizza per iscri>o quanto emerso al termine della valutazione dei rischi. Il DUVRI è richiesto a qualunque datore di lavoro che, in qualità di commi>ente, affidi nella propria azienda lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi; il documento è previsto dal legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i contag rischiosi ) tra i lavoratori del commi>ente e gli esecutori delle opere in appalto (art.26 del T.U.) 13

La sicurezza nel condominio Per quanto riguarda il condominio è bene precisare che: gli obblighi di sicurezza sul lavoro sussistono solo in presenza di dipenden9 condominiali l'amministratore, in qualità di datore di lavoro, deve assolvere agli obblighi di formazione ed informazione nei confron9 dei lavoratori dipenden9 l'amministratore non è obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR). Ciò nonostante la valutazione dei rischi è consigliabile sopra>u>o ai fini di una corre>a formazione ed informazione dei dipenden9 condominiali. In presenza di dipenden9 condominiali solo in caso di interven9 connessi a contrag di appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe essere obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze (DUVRI). 14

Opere Edili Premesse generali (art.89) Il can9ere è qualunque luogo in cui si effe>uano lavori edili o di ingegneria civile. Il commi>ente è il sogge>o per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamen9 della sua realizzazione. Il responsabile dei lavori è il sogge>o incaricato, dal commi>ente, della proge>azione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale sogge>o coincide con il progegsta per la fase di proge>azione dell'opera e con il dire>ore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui agvità professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Il piano opera9vo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo can9ere interessato, ai sensi dell'ar9colo 17, comma 1, le>era a). 15

Obblighi comuni a tug i can9eri (cfr. art.90, comma 9) Il commi>ente o il responsabile dei lavori, nella fase di proge>azione dell'opera e nell'esecuzione del proge>o ha l obbligo di valutare e prevenire eventuali rischi per i lavoratori Il commi>ente, o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico- professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, dis9nto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effe>uate all'is9tuto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'is9tuto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione rela9va al contra>o collegvo s9pulato dalle organizzazioni sindacali compara9vamente più rappresenta9ve, applicato ai lavoratori dipenden9. trasme>e all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori ogge>o del permesso di costruire o della denuncia di inizio agvità, il nomina9vo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra. 16

L impresa affidataria Ha l obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affida9 e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano sicurezza e coordinamento. Coordina gli interven9 di sicurezza generali e specifici riguardan9 i lavori in corso di esecuzione e, in caso di subappalto, deve verificare la congruenza dei piani opera9vi (POS) delle imprese esecutrice rispe>o al proprio. Nell ambito dello svolgimento dell agvità il personale dell impresa appaltatrice deve essere munita di tessera di riconoscimento corredata di fotografia. Redige il Piano opera9vo di sicurezza - POS 17

I can9eri complessi Can9eri cara>erizza9 dalla presenza di più imprese, anche non contemporanee Can9eri segui9 da una sola impresa per opere di en9tà superiore a 200 uomini- giorno ü per uomini- giorno si intende l en9tà presunta del can9ere rappresentata dalla somma delle giornate lavora9ve prestate dai lavoratori previste per la realizzazione dell opera. 18

Obblighi specifici per i can9eri complessi Designare il coordinatore per la proge>azione Designare il coordinatore per l esecuzione No9ficare preliminarmente i lavori agli organismi competen9 19