D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59: DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

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Giugno 2013 D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59: DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) Il d.p.r. n. 59/2013 («Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35», di seguito il Regolamento ) disciplina l operatività dell Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), un autorizzazione destinata a sostituire, in una serie di fattispecie, le altre autorizzazioni ambientali. Il Regolamento è stato pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2013 ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno. Ambito di applicazione Il Regolamento prevede che le disposizioni in materia di A.U.A. si applichino alle piccole e medie imprese, «nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale». La formulazione della disposizione induce quindi a ritenere che l A.U.A. sia idonea a sostituire i titoli autorizzativi concernenti (i) l attività delle piccole e medie imprese e (ii) gli impianti, condotti da imprese di qualunque natura, non assoggettati ad AIA. E però espressamente esclusa la possibilità che l A.U.A. operi con riferimento ai progetti sottoposti a Valutazione d Impatto Ambientale quando tale valutazione, ai sensi della normativa statale e regionale, comprenda e sostituisca tutti i titoli di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Operatività L A.U.A. è destinata a sostituire una serie di provvedimenti abilitativi e alcune comunicazioni: l autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la comunicazione preventiva di cui all articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006 per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; l autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006; l autorizzazione generale di cui all articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006; la comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; l autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006. La funzione semplificatoria dell A.U.A. comporta che essa sia facoltativa in tutti i casi in cui gli oneri che è destinata a sostituire siano meno gravosi rispetto all A.U.A. medesima. A questo riguardo, l art. 3, comma 3, del Regolamento stabilisce che ove l interessato sia soltanto tenuto a oneri di comunicazione, oppure si tratti di attività soggette solo ad «autorizzazione di carattere generale», resta possibile non avvalersi dell autorizzazione unica e seguire il procedimento ordinario previsto per la comunicazione o l autorizzazione. Benché l espressione sintetica «autorizzazione di carattere generale» (priva del rinvio alla fattispecie di cui all art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006) non appaia stilisticamente ineccepibile, sembra quindi possibile interpretativamente dedurre che, nei casi in cui sussistano solo oneri di comunicazione oppure l attività sia soggetta all autorizzazione ex art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, l A.U.A. non sia obbligatoria, ben potendo l interessato seguire la tradizionale procedura ordinaria. Schematicamente, dunque, è possibile distinguere: - l A.U.A. obbligatoria, che ricorre quando l impresa è obbligata a presentare domanda di autorizzazione unica perché assoggettata all ottenimento di una delle autorizzazioni menzionate dall art. 3, comma 1, del Regolamento diversa dall autorizzazione generale ex art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006;

- l A.U.A. facoltativa, che si ha quando l impresa, essendo assoggettata, ai fini dell esercizio della propria attività, al rilascio della autorizzazione di carattere generale, ex art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, o a semplici oneri di comunicazione, potrà scegliere (presumibilmente a valle di una specifica analisi costi/benefici) se chiedere il rilascio dell autorizzazione unica o seguire il procedimento tradizionalmente previsto per il singolo provvedimento o comunicazione. La prima fattispecie assorbe evidentemente la seconda allorché il soggetto sia tenuto tanto a oneri di comunicazione, quanto al rilascio di una autorizzazione diversa da quella di cui all art. 272, comma 2, nel quale caso l A.U.A. resta obbligatoria. Nel caso di A.U.A. facoltativa, le comunicazioni previste dall art. 3 del Regolamento, che l impresa scelga di inoltrare singolarmente senza ricorso all autorizzazione unica, dovranno però essere presentate all autorità competente per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive ( SUAP ), che costituisce, ai sensi del Regolamento, «l unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva». Procedura per il rilascio dell A.U.A. La domanda di A.U.A. deve essere presentata al SUAP, che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (i.e.: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale) e ne verifica, in accordo con la stessa autorità competente, la correttezza formale. I tempi di rilascio possono variare a seconda che l autorizzazione sostituisca titoli abilitativi per i quali è richiesto un termine di emissione uguale o inferiore a novanta giorni oppure un termine superiore: - nel primo caso, l autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che procede al rilascio del titolo, salva la possibilità d indire la conferenza di servizi (che deve essere indetta dal SUAP ogniqualvolta ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle norme regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento); - nel secondo caso, invece, il SUAP provvede a indire la conferenza di servizi; in questa ipotesi, l autorità competente adotterà l A.U.A. entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda (salva la possibilità di prolungare lo stesso termine a centocinquanta giorni dal ricevimento

della domanda medesima, in caso di richiesta d integrazione della documentazione). L A.U.A. ha una validità di quindici anni; relativamente agli scarichi di sostanze pericolose è però previsto, a carico dei gestori degli impianti autorizzati, un obbligo di comunicazione intermedia (almeno ogni quattro anni) all autorità competente circa gli esiti delle attività di autocontrollo. Tale aggiornamento non modifica, tuttavia, la durata complessiva dell autorizzazione. Rinnovo dell A.U.A. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal titolare dell A.U.A. almeno sei mesi prima della scadenza. Il titolare presenta all autorità competente, tramite il SUAP, un istanza corredata della documentazione (aggiornata) indicata al comma 1 dell art. 4 del Regolamento. Il comma 2 dell art. 5 del Regolamento consente altresì di poter far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell autorità competente nel caso in cui le condizioni di esercizio, oppure le informazioni ivi contenute, siano rimaste immutate. L autorità competente si esprimerà sulla domanda di rinnovo attraverso la procedura di cui all art. 4 del Regolamento. Modifiche successive all ottenimento dell A.U.A. La disciplina introdotta dal Regolamento con riguardo agli oneri che sussistono in capo al titolare dell A.U.A., ove intenda effettuare una modifica dell attività o dell impianto autorizzati, è differenziata a seconda che tale modifica sia o no sostanziale. Se la modifica è sostanziale, infatti, essa va autorizzata, e l impresa deve quindi presentare domanda di A.U.A. (ai sensi dell art. 4 del Regolamento); se la modifica non è sostanziale, invece, è sufficiente una comunicazione. Sul punto, tuttavia, il Regolamento adotta una nozione di modifica sostanziale che presenta qualche incongruenza con la rispettiva definizione contenuta nel d.lgs. n. 152/2006. Il Regolamento, all art. 2, definisce modifica «ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell impianto, che possa produrre effetti sull ambiente», mentre definisce modifica sostanziale di un impianto «ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente».

Seguendo un interpretazione del Regolamento conforme a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (che impone, per inciso, il divieto di derogare alle disposizioni in esso contenute da parte di fonti diverse da quelle primarie), la definizione contenuta nel d.p.r. n. 59/2013 dovrebbe essere intesa come un rinvio alla nozione di modifica sostanziale contenuta nel medesimo d.lgs. n. 152/2006, dovendosi perciò ritenere che, anche ai fini dell A.U.A., siano sostanziali le modifiche che (ex art. 3, comma 1, lett. l-bis, d.lgs. n. 152/2006) «producano effetti negativi e significativi sull ambiente secondo l autorità competente». Dovrebbe perciò concludersi che la procedura stabilita dal Regolamento per la modifica sostanziale si applichi a ogni modifica che l autorità competente ritenga idonea a produrre effetti negativi e significativi sull ambiente. Invece, la disciplina prevista dal Regolamento (distorcendo in parte lo schema ricavabile dalle definizioni che esso medesimo contiene) prevede che la richiesta di A.U.A. debba essere presentata dal «gestore che intende effettuare una modifica sostanziale». Si rimette, dunque, al gestore, anziché all autorità competente, la valutazione preliminare circa il carattere sostanziale o no della modifica, e dunque la conseguente scelta circa l onere cui è sottoposto al fine di apportare la modifica stessa (semplice comunicazione o nuova domanda di A.U.A.). Tale incongruenza viene parzialmente stemperata da quanto previsto al terzo comma dello stesso articolo 6 del Regolamento, il quale prevede che, «l autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione». Si assiste, in ogni caso, a una parziale alterazione del modello introdotto dal d.lgs. n. 152/2006, poiché, nel caso di modifiche relative ad attività o impianti soggetti ad autorizzazione unica, è il gestore a poter decidere, sulla base della propria valutazione circa il carattere sostanziale o no della modifica, se limitarsi a comunicarla o presentare una nuova domanda autorizzativa: il che da una parte onera il gestore di una decisione che potrebbe non essere confermata dall autorità (esponendolo quindi a incertezza) e dall altra comporta il rischio che, qualora l autorità competente non si esprima sulla comunicazione di una modifica ritenuta dal gestore non sostanziale, quest ultimo proceda all esecuzione di modifiche che siano in realtà sostanziali. Disciplina transitoria Le disposizioni in tema di AUA non si estendono ai procedimenti avviati prima dell entrata in vigore del Regolamento (i.e.: il 13 giugno 2013), per i quali continueranno ad applicarsi le norme vigenti al momento dell avvio dei

procedimenti stessi. Come dispone lo stesso art. 10 del Regolamento, l A.U.A. potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. * * * * *

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