NOVITA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

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Circolare n. 2/2013 Pagina 1 di 5 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 2/2013 del 17 gennaio 2013 NOVITA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA 1 Riforma degli ammortizzatori sociali aumentano i costi per i datori di lavoro Con la riforma degli ammortizzatori sociali, prevista dalla Legge 28.6.92, n. 92 Riforma del mercato del Lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro dovranno provvedere a finanziare il sistema universale di tutele per chi perde il lavoro. 1.1 Contributo ASPI e MINI-ASPI Vengono istituite due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l occupazione: l indennità di disoccupazione Aspi e indennità di disoccupazione denominata Mini-Aspi. Tutti i datori di lavoro, per tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, dovranno destinare alla nuova indennità di disoccupazione il contributo ordinario dell 1,61% della retribuzione imponibile. Se larga parte delle imprese (industria, artigiani, terziario) versano già questa aliquota (contributo DS), altre imprese, prima escluse, si troveranno alle prese con il nuovo onere (esempio le cooperative). Generalizzato è invece l aumento per gli apprendisti che, per la prima volta vengono ricompresi nella tutela degli ammortizzatori sociali. 1.2 Contributo di licenziamento In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore a tempo indeterminato per ragioni diverse dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche per l interruzione del rapporto al termine del periodo formativo nel contratto di apprendistato ( mancata qualificazione ) e, anche per le risoluzioni consensuali, procedura ex art.7 L.604/1966. L INPS chiarisce che i criteri di determinazione del contributo di licenziamento e le modalità di versamento saranno oggetto di successive indicazioni. 1.3 Contributo addizionale per contratti a termine. Per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale dell 1,4% a carico del datore di lavoro. Il contributo non è dovuto per i lavoratori stagionali, per gli apprendisti e per quelli assunti per sostituire lavoratori assenti. Se il rapporto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro potranno essere restituite le ultime sei mensilità del contributo addizionale. La restituzione spetta anche quando l assunzione a tempo indeterminato avviene entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato. 1.4 Meno incentivi Riduzione della platea dei potenziali lavoratori la cui riassunzione garantiva benefici contributivi. Nel 2013 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti non potranno più iscriversi alle liste di mobilità e i datori di lavoro che li rioccupano non avranno più accesso alle agevolazioni.

Circolare n. 2/2013 Pagina 2 di 5 2. Rapporti di lavoro autonomo e misure di contrasto delle false partite IVA La Legge 28.6.2012 n. 92 (cosiddetta riforma del mercato del lavoro) ha poi introdotto novità in materia di: contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo da persone titolari di partita IVA. L intervento riformatore mira a razionalizzare il ricorso a tali istituti, attraverso la previsione di una serie di limiti all autonomia contrattuale delle parti, volti a limitarne l utilizzo alle sole prestazioni genuinamente autonome. 2.1 Novità in materia di contratti di collaborazione a progetto Eliminazione di qualsiasi riferimento al concetto di programma di lavoro o alla sua fase - stante la difficile individuazione, nel concreto, di tali fattispecie con conseguente limitazione dei casi di legittima stipulazione del contratto alle ipotesi di riconduzione dell attività del collaboratore a uno o più progetti specifici ; definizione più stringente del progetto che: - deve essere specifico; - deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, ossia ad un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco di tempo, obiettivamente verificabile e idoneo a soddisfare uno specifico e circoscritto interesse del committente; - deve essere descritto dettagliatamente nel contratto di lavoro, con l individuazione, oltre che del suo contenuto caratterizzante, anche del risultato finale che si intende conseguire; - non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, nel senso che il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo del committente, deve essere caratterizzato da un autonomia di contenuti e obiettivi; - non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; è infatti necessario che dal contenuto del contratto, o dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emergano i caratteri di routinarietà o di elementarietà e, che al collaboratore siano lasciati margini di autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti assegnati. Con riferimento a tale requisito il Ministero del Lavoro, con la circolare 11.12.2012 n. 29, ha fornito al proprio personale ispettivo l elencazione, non tassativa né esaustiva, di una serie di attività difficilmente inquadrabili nell ambito del rapporto di collaborazione, rispetto alle quali il personale ispettivo procederà a ricondurre il rapporto instaurato nell ambito della subordinazione (es. addetti alle pulizie, baristi e camerieri, custodi e portieri, estetisti e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori e qualifiche operaie dell edilizia, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi e bevande, prestazioni rese nell ambito di call center); introduzione di un corrispettivo minimo per i lavoratori a progetto, c.d. salario base che, oltre a dover essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Quando non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore, alle retribuzioni minime previste dai CCNL applicati nel settore di riferimento, alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto;

Circolare n. 2/2013 Pagina 3 di 5 introduzione di limiti di recesso anticipato del committente, con l eliminazione della possibilità, fino ad ora ammessa, di introdurre clausole contrattuali che abilitino il committente stesso a recedere dal contratto rispettando un termine di preavviso. Prima della scadenza del termine, il committente può recedere dal contratto solo per giusta causa, ovvero quando emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; sul piano sanzionatorio, salvo prova contraria a carico del committente, nel caso in cui il progetto venga ritenuto assente o, carente dei requisiti sopra indicati, i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla costituzione del rapporto; per quanto riguarda i disincentivi di carattere economico, si ricorda l incremento di due punti percentuali delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata. Decorrenza Le novità introdotte dalla Legge 92/2012, trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione a progetto stipulati dal 18/07/2012. Per i rapporti in corso a tale data, le nuove disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma e quindi dal 18/07/2013. 2.2 Novità in materia di lavoro autonomo puro contrasto delle false partite IVA La Legge 92/2012 introduce una presunzione legale relativa che, al ricorrere di determinati indici e, in mancanza di prova contraria, consente di procedere ad una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con partita IVA in: - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; - e, conseguentemente, qualora manchi, ove necessario, uno specifico progetto cui ricondurre la collaborazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con la circolare 27.12.12 n. 32 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito all ambito applicativo della presunzione. La riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa opera (salvo prova contraria del committente) se ricorrono almeno due dei tre seguenti presupposti: la collaborazione con il medesimo committente sia di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi da intendersi civili (1 gennaio 31 dicembre); i corrispettivi percepiti dal lavoratore per il rapporto in questione, anche se erogati da una pluralità di soggetti riconducibili però ad un medesimo centro di imputazione di interessi, superino l 80% di quelli complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi da intendersi due periodi di 365 giorni a decorrere dall entrata in vigore della norma (18/07/12); il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Casi di esclusione della presunzione Secondo quanto chiarito dalla circolare 32/2012, l operatività della presunzione è esclusa: a) se la prestazione lavorativa presenta entrambi i seguenti requisiti: il contenuto della prestazione è connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività. Il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore possono essere comprovate da titoli di studio pertinenti all attività svolta dal collaboratore o, dallo svolgimento dell attività autonoma, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

Circolare n. 2/2013 Pagina 4 di 5 il reddito annuo di lavoro autonomo ritratto dal lavoratore in relazione all attività svolta sia non inferiore a euro 18.662,50 per l anno 2012 (ovvero 1,25 volte il minimale INPS); b) se la prestazione lavorativa viene svolta nell esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l iscrizione ad un ordine, collegio, elenco o altro tenuti o controllati da una pubblica amministrazione e per la cui iscrizione è necessario un esame di stato o una valutazione di titoli o condizioni. Rientrano in questo ambito gli ordini professionali elencati in modo non esaustivo in allegato al DM 20/12/12. In via generale, sembra possibile ritenere che la presunzione possa essere esclusa anche per gli artigiani essendo le loro imprese iscritte in particolari sezioni della Camera di commercio per la cui iscrizione è obbligatoria una valutazione dei requisiti di legge (delibera della CPA). Diverso il caso della semplice iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, non assistita da una procedura di verifica di requisiti e condizioni anche di carattere economico, che quindi non consente l operatività della deroga. 2.3 Contributi INPS Gestione Separata Con decorrenza 1 gennaio 2013 l aliquota INPS dovuta alla gestione separata per collaborazioni a progetto, compensi amministratori, ecc., sarà: - pari al 20% (più 2 punti rispetto al 2012) per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Detta aliquota passerà al 24% nel 2016; - pari al 27,72% (uguale al 2012) per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Detta aliquota passerà al 28% nell anno 2014 e crescerà progressivamente ogni anno, fino a raggiungere il 33% nell anno 2018. 3. Il nuovo contratto a tempo determinato acausale Il contratto di lavoro a tempo determinato è stato tra quelli più ritoccati dalla recente Riforma Fornero (Legge 92/2012). Si è trattato per lo più di interventi restrittivi, tuttavia, in controtendenza è arrivata la liberalizzazione del primo contratto a termine, inteso come una sorta di maxi periodo di prova del lavoratore finalizzato ad una miglior verifica delle attitudini e delle capacità professionali del lavoratore in relazione allo specifico inserimento nel contesto lavorativo. Dunque, ogni volta che le aziende si troveranno a stipulare il primo contratto a tempo determinato con un determinato lavoratore, non è più richiesta l indicazione della motivazione ex Legge 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo). Condizione indispensabile è che si tratti del primo contratto di lavoro subordinato fra le parti. Sono esclusi solo i rapporti di collaborazione e i rapporti di apprendistato o tirocinio con un lavoratore. Il contratto a tempo determinato stipulato acausalmente non può avere durata superiore ai 12 mesi e non è assolutamente prorogabile, nemmeno se di durata inferiore. Anche a questi contratti essendo a termine, verrà applicata la maggiorazione contributiva dell 1,4%. 4. Licenziamenti conciliati La riforma del lavoro ha poi modificato anche la disciplina in materia di licenziamenti individuali, con riferimento alle aziende che occupano più di 15 dipendenti. In particolare, il recesso giustificato da ragioni economiche, ovvero inerenti l attività produttiva e l organizzazione del lavoro (giustificato motivo oggettivo) deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Il licenziamento intimato senza rispettare detta procedura causa l inefficacia dello stesso, con l applicazione di un indennità risarcitoria omnicomprensiva in favore del lavoratore, che il giudice può determinare tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità.

Circolare n. 2/2013 Pagina 5 di 5 E quindi importante che la procedura sia osservata scrupolosamente e che vengano rispettati tutti i passaggi previsti. In primo luogo il datore di lavoro dovrà trasmettere alla DTL e, per conoscenza al lavoratore, una comunicazione manifestando la volontà di intimare il licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo), indicando i motivi sottesi al medesimo e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. La DTL entro 7 giorni deve convocare le parti dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione. L iter si deve esaurire nel termine massimo di 20 giorni dalla convocazione della DTL, fatta salva l eventualità in cui le parti convengano di proseguire la trattativa al fine di raggiungere un intesa. Se invece il tentativo di conciliazione fallisce, il datore di lavoro può comunque procedere al licenziamento del lavoratore. Se invece l iter si conclude positivamente e l accordo prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione (ASPI dal 2013). Il licenziamento produce i suoi effetti dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato. -------------- --------------- Considerato che il costo del personale (nelle diverse tipologie contrattuali di lavoro subordinato, coordinato, formativo e autonomo) rappresenta per le aziende una della voci di spesa tra le più importanti e significative, si consiglia a tutte le aziende clienti, anche con organici di piccole dimensioni, di effettuare un attenta analisi degli elementi che compongono il costo del lavoro, stimandolo in forma preventiva attraverso budget del costo del personale per l anno 2013. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario sulla materia. Studio BD & Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.