IL FONDO PATRIMONIALE



Похожие документы
FONDO PATRIMONIALE (artt C.C.)

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Il fondo patrimoniale

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

IL REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI Disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all acquisto e alla gestione dei beni

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 90 /E

Copertura delle perdite

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

Capitolo I Generalità

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

DISCIPLINA DELL AZIENDA

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

Factoring Tour: Bari

4. FONDO PATRIMONIALE E GRATUITÀ DELL ATTO DI DESTINAZIONE DEI BENI AI BISOGNI FAMILIARI

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Parte I IL FONDO PATRIMONIALE

RISOLUZIONE N. 102/E

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

Le normali forme di tutela del patrimonio personale adottate nel sistema economico: dal fondo patrimoniale al trust

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Successione e Pratiche Testamentarie

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 195/E

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

GENTE MONEY 24 LUGLIO 2013

RISOLUZIONE N. 157/E

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici -

Roma,28 dicembre 2007

Il dopo di noi La sostituzione fedecommissaria L usufrutto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) c.c c.c.

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

Il trasferimento generazionale della farmacia privata: il patto di famiglia e il trasferimento mortis causa

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

RISOLUZIONE N. 119 /E

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

News per i Clienti dello studio

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

Trust: imposta di donazione immediata. Cassazione, ordinanze n. 3735, 3737 e 3866

SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

INDICE. Art. 215 (Separazione dei beni) SEZIONE I: GENERALITAv. INSTAURAZIONE AUTOMATICA DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI

CAPITOLO SECONDO RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E DIRITTI SULLA CASA

Notaio Claudio Calderoni ALTRI ATTI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Genitori adottivi o affidatari

Roma, 19 novembre 2014

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE


Leasing secondo lo IAS 17

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

Roma, 11 agosto 2009

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

730, Unico 2014 e Studi di settore

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

Il leasing in Nota integrativa

L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

I CONFERIMENTI DEI SOCI A FONDO PERDUTO ED IN CONTO FINANZIAMENTI

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Testo originale. Art. 1

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Транскрипт:

IL FONDO PATRIMONIALE La ricerca risponde a vari quesiti relativi all istituto di cui alla sezione II, titolo VI, libro I del codice civile (artt. 167-176 c.c.), modificato dalla riforma del diritto di famiglia, disciplinata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151: 1.- il fondo patrimoniale costituito dai coniugi in presenza di figli minori permane in favore della famiglia (moglie e marito) anche all'esito della maggiore età dei figli?; 2.- in caso positivo, tenuto conto dell'art. 171, secondo comma c.c., la donazione ai figli del bene destinato al fondo può essere considerato atto pregiudizievole alle ragioni del creditore di uno dei coniugi in relazione a debito contratto per scopi estranei a quelli della famiglia?; 3.- in caso di decesso del coniuge che abbia contratto debiti per scopi estranei, il bene già destinato al fondo che ricade in successione può essere aggredito in capo agli eredi dal creditore?; 4.- da che momento è inopponibile ai creditori l annotazione tardiva del fondo patrimoniale? 5.- da che momento decorre il termine di prescrizione dell azione revocatoria di cui all art. 2903 c.c.? 1. Sorte del fondo patrimoniale all esito della maggiore età dell ultimo figlio Per risolvere il quesito è necessario partire dall analisi dell art. 171 c.c. che, al primo comma, elenca le cause di cessazione del fondo, individuandole

nell annullamento, nello scioglimento o nella cessazione degli effetti civili del matrimonio 1. Il capoverso recita: se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell ultimo figlio. Il secondo comma va letto in stretta relazione col primo e, di conseguenza, funge da clausola di salvaguardia, disponendo che, avveratosi l annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti del fondo si protraggono fino alla maggiore età dei figli, al fine di garantirne agli stessi i benefici 2. Svariati autori, infatti, sostengono che il fondo si scioglie in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo permanere fino al compimento della maggiore età da parte dell ultimo degli eventuali figli della coppia 3, che, all avverarsi di una delle cause ex art. 171, I co., c.c., la cessazione del fondo è però impedita fino al compimento della maggiore età dell ultimo figlio in presenza di figli minori 4 e che, infine, se al momento in cui si verifica una delle cause di cessazione del fondo vi sono figli minori, [ ] il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell ultimo figlio 5. 1 In dottrina regna l incertezza sull esaustività dell elenco: la maggior parte degli autori ritiene che in esso debba comunque essere fatta rientrare la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi, così B. GRASSO in op. cit., 432, e F. GALLETTA e S. PATTI, in commento all art. 171, in P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, UTET, Torino, 1991, 457. 2 v. C. MASSIMO BIANCA, in op. cit., 100. 3 V. BELLOMIA, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione, in Dir. Famiglia, 2013, 02, 0698. 4 B. GRASSO, op. cit., 432. 5 F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, II: Le convenzioni matrimoniali, in LUIGI MENGONI (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, GIUFFRE, Milano, 1984, 107. 2

In altre parole, la destinazione non viene meno se non con lo scioglimento o la cessazione del matrimonio e non con il semplice raggiungimento della maggiore età di tutti i figli 6. Va segnalato che in capo agli Autori 7 sussiste una netta spaccatura in merito alla possibilità che i figli maggiorenni continuino a trarre godimento dal fondo patrimoniale: la dottrina largamente prevalente, però, propende per la soluzione positiva 8 e ritiene che essi possano esercitare un controllo sul compimento degli atti da parte degli amministratori dei beni, avente ad oggetto il rispetto del vincolo obbligatorio di destinazione degli stessi a soddisfacimento dei bisogni familiari 9 : dubbi che, al contrario, sembrano essere spazzati via dalle considerazioni della giurisprudenza, che ha di recente ravvisato che con il compimento della maggiore età viene meno l interesse dei figli minori a ottenere l impiego dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale anche a loro favore. 10 Sembra, pertanto, addirittura implicito nelle considerazioni di dottrina e giurisprudenza che gli effetti del fondo patrimoniale si protraggano a favore dei genitori ancora coniugati al conseguimento della maggiore età del loro ultimo figlio. 6 Tribunale Firenze, 06/03/1987, in Jurisdata. 7 A. DI SAPIO, Fondo patrimoniale: l alienazione dell unico bene costituito, l estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso, in Dir. Famiglia, 1999, 1, 0385, pg. 3. 8 A. DI SAPIO, op. cit., 2-3, pg. 13. 9 A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 9. 10 Cassazione civile, sez. I, 21/05/2010, n. 12497, in Jurisdata. 3

2. Disciplina della donazione ai figli maggiorenni del bene costituito in fondo patrimoniale L art. 169 c.c., nella parte in cui ci interessa ai fini della presente analisi, sancisce che se non è stato espressamente consentito nell atto di costituzione, non si possono alienare [ ] beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi, nei soli casi di necessità o di utilità evidente. Il divieto di alienazione (nozione nella quale rientra ogni tipo di trasferimento del diritto ), in altri termini, può essere derogato o mediante un espressa pattuizione contenuta nell atto di costituzione del fondo, con la quale le parti consentono che l alienazione o la costituzione di vincoli vengano effettuate anche disgiuntamente oppure mediante una concorde manifestazione di volontà dei coniugi, espressa in occasione di ogni alienazione o costituzione di vincolo sui beni del fondo 11. Pertanto, in mancanza di figli [minori] è profusa in dottrina l opinione per cui è (necessario ma) sufficiente il solo consenso dei coniugi all alienazione, senza necessità di autorizzazione alcuna ed a prescindere dalla titolarità dei beni 12 : opinione condivisa dalla giurisprudenza 13. Conseguenza di tale azione, però, sarebbe inevitabilmente il venir meno del vincolo di destinazione sul bene donato, della protezione conferita allo stesso dal fondo patrimoniale e, inevitabilmente l assoggettabilità della donazione 11 F. GALLETTA e S. PATTI, in commento all art. 169, in P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, UTET, Torino, 1991, 454. 12 A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 6. 13 Cassazione civile, sez. I, 04/06/2010, n. 13622; Tribunale Salerno, sez. I, 30/09/2008 in Jurisdata. 4

all azione revocatoria ai sensi dell art. 2901 c.c., 14 a prescindere da chi sia il donatario. Sembra di doversi concludere sul punto che la donazione ai figli del bene destinato al fondo può essere considerato atto pregiudizievole alle ragioni del creditore di uno dei coniugi, indipendentemente dalla natura del debito contratto dal coniuge stesso. 3. Possibilità dei creditori del disponente defunto di aggredire il bene precedentemente costituito in fondo patrimoniale Per quanto concerne il terzo quesito, occorre partire dal dettato dell art. 149 c.c. che, al primo comma, sancisce che la morte di uno di coniugi comporta lo scioglimento del matrimonio, a sua volta causa di cessazione del fondo patrimoniale. A questo punto è inevitabile che il bene su cui il fondo insisteva perda il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e vada ad integrare l asse ereditario. Considerazioni di sistema, e l assenza di disposizioni specifiche di segno contrario, inducono a ritenere che, una volta aperta la successione, i creditori del defunto possano trovare soddisfazione sul bene precedentemente oggetto di fondo, indipendentemente dalla natura del credito vantato, agendo nei confronti degli eredi del de cuius. Tuttavia, tale soluzione è subordinata al fatto che il defunto fosse proprietario del bene in questione: pertanto sarà necessario verificare se, al momento della 14 Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7250; Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2012, n. 22878 in Jurisdata. 5

costituzione del fondo, il coniuge si fosse riservato la proprietà del bene inserito nello stesso. All esito della verifica si prospettano due possibilità: la prima proprietario defunto comporterebbe che il bene, in linea di massima, si trasferisca agli eredi secondo quanto stabilito dalla legge o nel testamento e sia, perciò, aggredibile dai creditori del defunto. La seconda 15 proprietario coniuge del defunto consentirebbe invece al bene di restare estraneo all asse ereditario rendendo impossibile ai creditori di soddisfarsi sullo stesso. 4. Inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore che si sia tutelato prima dell annotazione a margine dell atto di matrimonio L atto di costituzione del fondo patrimoniale viene pacificamente fatto rientrare da dottrina e giurisprudenza 16 tra le convenzioni matrimoniali: esso, pertanto, dev essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità e dev essere annotato a margine dell atto di matrimonio ai fini dell opponibilità a terzi, ai sensi dell art. 162 c.c. Occorre segnalare che mentre in dottrina si registra una grande varietà di opinioni 17, la giurisprudenza è costante nell affermare che l opponibilità ai terzi del vincolo conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale prevista dall art. 167 c.c. deriva dall annotazione della convenzione costitutiva a 15 Che qui si segnala ad abundantiam. 16 R. VILLANI, Commento all art. 167 c.c.; in G. CIAN e A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2001, 168; Cassazione civile, sez. III, 12/12/2013, n. 27854, in Jurisdata. 17 A. TULLIO, in Appunti in tema di pubblicità del fondo patrimoniale, Giust. Civ., fasc. 6, 1997, pag. 1697, nonostante sia di parere opposto, chiarisce che l orientamento prevalente in dottrina è conforme alla soluzione adottata dalla giurisprudenza, citandone gli autori più rappresentativi. 6

margine dell atto di matrimonio, rispondendo la trascrizione imposta dall art. 2647 c.c., ad una funzione di pubblicità notizia 18. La Corte di Cassazione, infatti, a partire dalla storica sentenza del 27.11.1987, n. 8824, ravvisa nell annotazione dell atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell atto di matrimonio secondo le modalità previste dall art. 162 ultimo comma c.c. l unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti dell opponibilità della convenzione ai terzi 19. Pertanto è l annotazione, non la trascrizione, l unico adempimento decisivo ai fini dell opponibilità a terzi del fondo patrimoniale. Ciò premesso, il quesito che qui ci occupa dev essere inquadrato in un caso specifico. Marito e moglie contraggono un debito dopo aver costituito un bene di loro proprietà in fondo patrimoniale ma prima di aver annotato il fondo patrimoniale stesso a lato del loro atto di matrimonio. Le soluzioni che, in questo caso, si prospettano al creditore che intenda soddisfare le proprie pretese sul bene costituito in fondo patrimoniale sono due ed alternative. In virtù della prima l annotazione successiva al sorgere dell obbligazione sarebbe già a lui inopponibile; in virtù della seconda, affinché l annotazione sia a lui inopponibile, egli dovrebbe necessariamente provvedere a cautelarsi con un titolo prima che intervenga l annotazione stessa ad esempio iscrivendo ipoteca sul bene costituito in fondo patrimoniale. Dalle ricerche svolte non emerge la possibilità di opporre al debitore la mancata annotazione a margine dell atto di matrimonio del fondo patrimoniale già al momento del sorgere dell obbligazione; sono invece 18 Corte di Cassazione 15.03.2006, n. 5684. 19 Corte di Cassazione 27.11.1987, n. 8824. 7

numerosi i casi in cui la Cassazione ha dichiarato l omissione della formalità ex art 162 c.c. inopponibile al creditore che vantasse un iscrizione d ipoteca o l esecuzione di un pignoramento o una dichiarazione di fallimento a suo favore. La Suprema Corte è da sempre compatta nel rilevare che in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, irrilevante essendo la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili, né [può] l annotazione nei registri dello stato civile eseguita successivamente retroagire a data anteriore 20. Nel caso in cui, invece, il creditore possa vantare un pignoramento immobiliare eseguito nelle forme dell art. 555 c.p.c. prima dell annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante, sussistendo l inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall art. 2913 cod. civ.; allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all annotazione ma l ipoteca sia stata iscritta precedentemente. 21 Per quanto concerne, infine, la possibilità che il creditore possa avvalersi di una dichiarazione di fallimento, secondo la Cassazione il fatto che nessuna annotazione a margine dell atto di matrimonio risult[i] effettuata in epoca antecedente alla dichiarazione del fallimento comporta, ai sensi dell art. 45 della legge fallimentare, l inopponibilità al fallimento del negozio costitutivo 20 Corte di Cassazione 05.04.2007, n. 8610; negli stessi termini Corte di Cassazione 16.11.2007, n. 23745, Corte di Cassazione 25.03.2009, n. 7210 e Corte di Cassazione 27.11.2012, n. 20995. 21 Corte di Cassazione 24.01.2012, n. 933. 8

del fondo patrimoniale e la conseguente inclusione dei beni che ne formano oggetto nell attivo fallimentare 22. Alla luce di quanto sopra si possono trarre le seguenti conclusioni: - secondo il pacifico e costante insegnamento della Corte di Cassazione, l annotazione è l unica formalità necessaria a rendere opponibile ai creditori la costituzione di un bene in fondo patrimoniale, essendo irrilevante a tal fine la trascrizione; - dal momento che non si rinvengono pronunce relative a casi di inopponibilità già al momento del sorgere dell obbligazione, sembra doversi dedurre che l inopponibilità stessa debba essere supportata da un titolo (quale l iscrizione d ipoteca, l esecuzione di un pignoramento o la dichiarazione di fallimento) da vantare nei confronti dell annotazione successiva. 5. Decorrenza del termine di prescrizione ex art 2903 c.c. dal giorno dell annotazione del fondo patrimoniale a margine dell atto di matrimonio Dalle conclusioni di cui al punto precedente deriva un importante conseguenza di natura processuale da accogliere quale soluzione del quesito che ora ci occupa: la Suprema Corte, infatti, ha stabilito che, in ambito di azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale, la prescrizione decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che è il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi". 23 22 Corte di Cassazione 01.10.1999, n. 10859. 23 Corte di Cassazione 19.01.2007, n. 1210. 9