STEFANIA AVERNI. Roma 22 aprile 2014

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Gli enti no profit Il doppio ruolo tra stazione appaltante e soggetto a cui possono essere affidati i contratti STEFANIA AVERNI DOTTORE COMMERCIALISTA MEMBRO DELLA COMMISSIONE ENTI NO PROFIT Roma 22 aprile 2014

Art.34 del d.lgs 163/2006 DOMANDA Le Onlus e, più in generale, anche tutte le altre forme di associazione e fondazione previste dal I libro del Codice Civile, possono partecipare alle gare d'appalto indette da enti pubblici? Art. 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. - fornisce la nozione generale di ente non commerciale individuando tale tipologia soggettiva negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio delle attività commerciali. Per oggetto principale deve intendersi l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. L'appalto è un contratto con cui una parte (appaltatore) assume, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro. 2

Art. 34 d.lgs. 163/2006 - elenco dei soggetti ammessi a gara Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici L articolo 34 ammette alle gare d appalto di lavori, servizi e forniture: - gli imprenditori individuali, anche artigiani, - le società commerciali, - le società cooperative, - i consorzi - i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, - gli operatori economici stabili in altri stati membri costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 3

Art. 34 d.lgs. 163/2006 questioni interpretative Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. Questioni interpretative relative alla possibilità di ammettere a gare per l aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti giuridici diversi da quelli ricompresi nell elenco di cui all articolo 34 del d.lgs. N. 163/2006 quali ad esempio le Fondazioni, gli istituti di formazione e di ricerca e le Università Questioni Interpretative che sulla legittimazione alla partecipazione a procedure competitive di ulteriori e diverse tipologie soggettive indipendentemente dalla loro natura giuridica. Domande: 1^ L elenco dell articolo 34 è tassativo? 2^ quale significato attribuire al termine imprenditore? 4

Art.34 d.lgs. 163/2006 l operatore economico Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Lo stesso codice - articolo 3, comma 22 definisce il soggetto affidatario di contratti pubblici operatore economico Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. Si tratta sempre di soggetti che hanno come comune denominatore la nozione di impresa come esercizio professionale di una attività economica. Lo stesso articolo 3, comma 19 specifica: I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 5

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 La Direttiva Comunitaria 2004/18/CE - Definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso stipulati tra uno o più operatori economici ed una o più amministrazioni aggiudicatrici e designa con i termini imprenditore fornitore e prestatore di servizi una persona fisica o giuridica, o un raggruppamento di tali persone o enti che offrano sul mercato rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere prodotti o servizi. le direttive europee in materia di appalti non consentono di restringere alla la possibilità di partecipare alle gare solo ad alcune categorie di operatori escludendone altre. 6

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 Considerazione : la dove una interpretazione letterale del elencazione di cui all articolo 34 porterebbe a circoscrivere la partecipazione alle gara d appalto solo alle società commerciali escludendo. Società semplici, associazioni, enti pubblici.. nel diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un attività economica consistente nell offerta di beni e servizi su un determinato mercato a prescindere: - dallo status giuridico di detta entità - dalle sue modalità di finanziamento Il concetto di operatore economico non è più incompatibile con quello di assenza di fini di lucro 7

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 Considerazione : Le modalità di finanziamento e l alterazione della par condico nella concorrenza atteso il sistema di contribuzione e vantaggi di cui gode l ente pubblico. Es: negli enti pubblici non economici: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche FORMEZ - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che gli enti pubblici che beneficiano di sovvenzioni erogate dallo Stato sono autorizzate a partecipare alle gare. L Autorità (parere 127/2008) ha concluso che gli enti Pubblici non Economici possono partecipare a gare previa verifica delle disposizioni statutarie e della conformità delle prestazioni oggetto dell appalto con gli scopi dell ente optando per un interpretazione non tassativa dell articolo 34 del Codice. 8

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 Le Università: Il rischio per la concorrenza della partecipazione a gara di università che godono di finanziamenti pubblici costati e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficare. La Corte di Giustizia (23 dicembre 2009 causa C 305/08) afferma che le disposizioni della Direttiva 2004/18/CE che si riferiscono alla nozione di operatore economico: devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che: - non perseguono un preminente scopo di lucro - non dispongono della struttura organizzativa di impresa - e non assicurano una presenza regolare sul mercato quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università ed amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi. 9

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 Le Università: Il rischio per la concorrenza della partecipazione a gara di università che godono di finanziamenti pubblici costati e prevedibili di cui gli altri operatori economici non possono beneficare. La Corte di Giustizia (23 dicembre 2009 causa C 305/08) afferma che le disposizioni della Direttiva 2004/18/CE che si riferiscono alla nozione di operatore economico: devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che: - non perseguono un preminente scopo di lucro - non dispongono della struttura organizzativa di impresa - e non assicurano una presenza regolare sul mercato quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università ed amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi. 10

Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 Le Università: La Direttiva precisa che gli stati membri possono decidere liberamente se autorizzare o meno determinati soggetti quali le università e gli istituti di ricerca, non aventi fini di lucro, ma finalità volte alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato compatibilmente con le finalità statutarie ma, una volta autorizzati, hanno automaticamente diritto a partecipare ad appalti pubblici. In particolare per le università l ordinamento italiano sarebbero espressamente autorizzate ad operare sul mercato in base al disposto dell articolo 7, comma 1 lettera c) della legge 168/1989 che include tra le entrate degli Atenei i corrispettivi di contratti e convenzioni. L articolo 66 del d.p.r. 382/1980 che prevede la possibilità per le Università di eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati con l unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica. 11

La definizione comunitaria d impresa IN SOSTANZA: La definizione comunitaria di impresa NON DISCENDE DA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI quali la pubblicità dell ente, l assenza di fini di lucro o un organizzazione stabile d impresa, MA DA ELEMENTI PURAMENTE OGGETTIVI quali l offerta di beni o servizi da scambiare con altri soggetti, nell ambito, quindi, di un attività di impresa che può non essere l attività principale dell organizzazione. Rimane il l obbligo, in capo alla stazione appaltante, di verificare caso per caso se gli enti partecipanti alla gara possono statutariamente svolgere l attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato pur non rivestendo la forma societaria. 12

La giurisprudenza italiana In linea con il principio di libertà delle forme giuridiche, la giurisprudenza italiana a quindi ammesso la partecipazione a gare anche di soggetti non elencati tassativamente nell articolo 34, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando e in assenza di limiti statutari. Il Tar del Lazio ha ritenuto ammissibile la partecipazione di una fondazione senza scopo di lucro ad una gara per l affidamento di servizi sul presupposto che alle Fondazioni non è preclusa in via di principio l attività di impresa (attività organizzata per lo scambio di beni e/o sevizi) e che la qualifica di imprenditore prescinde dalla presenza di uno scopo lucrativo (TAR del Lazio, Sezione I,n.3176/2004 e n,.5993/2004). 13

La giurisprudenza italiana Appalto, associazione senza scopo di lucro,ammissibilità, imprese sociali Consiglio di Stato,sez.III, sentenza 20.11.2012 n.5882 Le Onlus possono essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali a cui al D.Lgs 24 marzo 2006, n.155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un attività economica organizzata per lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale anche se non lucrativa. Nella specie non vi è dubbio sulla qualificazione di Croce Bianca come operatore economico, essendo iscritta proprio in quanto tale in CCIAA di Milano, ne alcuna disposizione del suo statuto osta alla stipula di contratti o, comunque, allo svolgimento dell attività imprenditoriale in linea con le finalità istituzionali del trasporto quando è trasporto sanitario. 14

La giurisprudenza italiana Appalto, associazioni di volontariato, fine di lucro,assenza, legittimità Consiglio di Stato,sez.VI, sentenza 23.01.2013 n. 387 MASSIMA - L assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, come ha affermato la stessa C. giust. CE, secondo cui l'assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza [C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06]. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. 15

La giurisprudenza italiana Appalto, associazioni di volontariato, fine di lucro,assenza, legittimità Consiglio di Stato,sez.VI, sentenza 23.01.2013 n. 387 La giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali, a cui il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa [Cons. St., sez. III, 20 novembre 2012 n. 5882]. L Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che aveva inizialmente escluso che le associazioni di volontariato potessero partecipare a gare di appalto, attesa la gratuità dell attività di volontariato [Autorità, 31 gennaio 2008 n. 29, parere; Autorità, 29 dicembre 2008 n. 266, parere], ha successivamente affermato che operatore economico può essere anche un soggetto senza fine di lucro che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici [Autorità, 23 aprile 2008 n. 127, parere; Autorità, 20 ottobre 2010 n. 7, determinazione]. 16

La giurisprudenza italiana Appalto, associazioni di volontariato, fine di lucro,assenza, legittimità Consiglio di Stato,sez.VI, sentenza 23.01.2013 n. 387 La giurisprudenza ha osservato, quanto all obiezione che ammettere alle gare di appalto soggetti che fruiscono di finanziamenti pubblici altererebbe la par condicio tra i concorrenti, che: a) il diritto comunitario non impedisce la partecipazione agli appalti di enti senza fini di lucro; b) il diritto comunitario consente che possa partecipare a un gara di appalto un soggetto che fruisce di aiuti di Stato, e che in virtù di tali aiuti sia in grado di proporre un offerta più bassa di quella di altri concorrenti, a condizione che si tratti di aiuto di Stato lecito (v. ora art. 87, c. 5, d.lgs. n. 163/2006); se ne desume che è legittimato a partecipare ad una gara un soggetto che fruisce di finanziamenti pubblici, se lecitamente conseguiti; c) occorrerebbe la prova concreta che la Onlus sia in una posizione di vantaggio [Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2009 n. 4236]. 17

Impresa Sociale D.lgs.n 155/2006 Negli ultimi anni i Europa si è assistito ad una forte espansione del Terzo Settore, intendendosi tutte quelle organizzazioni che nel sistema economico si collocano tra lo Stato ed il mercato, sono soggetti di natura privata ma volti alla produzione di beni o servizi di pubblica utilità. Gli organismi che operano nel terzo settore ( APS Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS, Cooperative sociali etc ) sono tutti caratterizzati dall assenza di scopo di lucro e dall erogazione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso attività di volontariato. L impresa sociale unisce in se la produzione a carattere imprenditoriale di beni e servizi di utilità sociale, senza il perseguimento di un profitto ma con il mantenimento di un equilibrio economico finanziario. 18

Impresa Sociale D.lgs.n 155/2006 la legge prevede per le imprese sociali l obbligo dell iscrizione in CCIAA il che implica: trasparenza, garanzia ed affidabilità delle informazioni per il mondo economico e degli affari. L impresa sociale non si regge sulla beneficienza. Il fatto che un organizzazione privata sia senza scopo di lucro ed abbia finalità sociali non vuol dire che può vivere esclusivamente di sussidi. L impresa sociale va considerata come un impresa a tutti gi effetti, anche se con caratteristiche particolari. il concetto di operatore economico non è più incompatibile con quello di assenza di fini di lucro. 19

la spending review. D.L. 95 /2012 disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini In base al disposto dell articolo 4 comma 6 A decorrere dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. 20

la spending review. D.L. 95 /2012 Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 21