Lo sportello Unico Socio Sanitario Integrato



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Lo sportello Unico Socio Sanitario Integrato Amministrazione di sostegno, curatela, tutela Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell Ovestticino (Comune di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate) ASL NO Distretto di Galliate/Trecate

LA CAPACITA GIURIDICA DELLA PERSONA FISICA L uomo, per il solo fatto della nascita (art. 1, comma 1, cod. civ.), acquista la capacità giuridica e, conseguentemente, diviene soggetto di diritto. La capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino ma anche allo straniero: peraltro dispone l art. 16 disp. prel. al cod. civ. con il limite del rispetto del c.d. principio di reciprocità.

LA NASCITA E LA MORTE La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita e la perde con la morte. La nascita è condizione necessaria, ma anche almeno di regola sufficiente per l acquisto della capacità giuridica. In particolare, non occorre la vitalità (ossia, l idoneità fisica alla sopravvivenza). Se il neonato è morto subito dopo la nascita ha comunque acquisito la capacità giuridica, con quel che ne consegue (ad esempio è chiamato alla successione del padre che sia premorto: art. 462 cod. civ.)

LE INCAPACITA SPECIALI - La nascita è condizione sufficiente per far acquisire alla persona fisica la capacità giuridica generale: ossia la capacità di essere titolare di tendenzialmente tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi. - Per l accesso a taluni rapporti, non è sufficiente la nascita, ma è richiesto il concorso di altri presupposti (così, ad es., la capacità matrimoniale si acquista al momento del compimento del sedicesimo anno di età, la capacità di testare si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età): se detti presupposti non sussistono, il soggetto non può essere parte di quel determinato rapporto.

LA CAPACITA DI AGIRE Non sempre la persona fisica è in grado di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che alla stessa pur fanno capo (es. un bambino non è in grado di rivolgersi ad un giudice per reagire alla pubblicazione abusiva della propria immagine). Ecco perché la Legge richiede, affinché possa compiere personalmente ed autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi, che il soggetto abbia oltre alla capacità giuridica anche la capacità di agire.

LA CAPACITA DI AGIRE La capacità di agire si acquista di regola al compimento della maggiore età. Può peraltro accadere che, nonostante la maggiore età, la persona fisica si ritrovi, per le ragioni più diverse (ad es. malattia fisica o mentale, situazioni di disagio psichico, ubriachezza ), a non avere quella capacità di discernimento che è invece normale attendersi in un individuo adulto e maturo. Di qui la necessità di apprestare, a protezione di detti soggetti, strumenti di salvaguardia contro il rischio che gli stessi possano porre in essere atti negoziali destinati ad incidere negativamente sui loro interessi (ad es. svendere la propria casa, fare acquisti sconsiderati, prestare denaro senza garanzie )

ISTITUTI A PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA Il Codice Civile prevede i seguenti istituti: a) della minore età; b) dell interdizione giudiziale; c) dell inabilitazione; d) dell emancipazione; e) dell amministratore di sostegno; f) dell incapacità di intendere e volere. L interdizione legale risponde ad una logica esclusivamente sanzionatoria.

LA MINORE ETA La Legge fissa perciò, con criterio generale, un età, uguale per tutti, al cui raggiungimento reputa che la persona fisica abbia acquisito la capacità e l esperienza necessarie per assumere validamente ogni decisione che la riguarda: la maggiore età statuisce infatti l art. 2 cod. civ. è fissata al compimento del diciottesimo anno. Prima di quel momento, il soggetto è legalmente incapace, quand anche dovesse aver acquisito un elevato grado di maturità; dopo quel momento, il soggetto è legalmente capace, anche se dovesse, per una qualsiasi ragione (ad es. per una malattia mentale), non aver raggiunto i livelli di maturità normali per la sua età.

LA MINORE ETA La gestione del patrimonio del minore (c.d. potere di amministrazione) ed il compimento di ogni atto relativo (c.d. potere di rappresentanza), competono, in via esclusiva, ai genitori: - disgiuntamente, per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelli che non comportano rischi per l integrità del patrimonio: ad es. la riscossione del canone di locazione dell appartamento di cui il minore è proprietario); - congiuntamente, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita di un immobile), nonché gli atti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (ad es. la concessione in locazione di un appartamento di proprietà del minore).

LA MINORE ETA Autorizzazione del Giudice Tutelare: la legge richiede che, per il compimento degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione (e, tra questi, l alienazione di beni di proprietà del minore, la costituzione di pegno o ipoteca su beni del minore, l accettazione di eredità o legati, l accettazione di donazioni, la stipula di locazioni ultranovennali), i genitori si muniscano della preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa non possono esercitare la potestà, la gestione del patrimonio del minore e la relativa rappresentanza competono ad un tutore, nominato dal giudice tutelare (nella persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà ovvero, in mancanza di siffatta designazione, scegliendolo preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti od affini del minore: art. 348 cod. civ.).

L INTERDIZIONE GIUDIZIALE L interdizione è pronunciata con sentenza dal Tribunale allorquando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) Infermità di mente: per tale intendendosi una malattia che mini profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e/o volitiva, così da non consentirgli di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata, non essendo, ad es. sufficiente una sua scarsa propensione ovvero una mera inettitudine agli affari; b) abitualità di detta infermità (per tale intendendosi un infermità non transitoria), non essendo sufficiente, ad es. un esaurimento nervoso destinato a risolversi in breve arco di tempo, pur non richiedendosi né che la malattia sia irreversibile e/o incurabile, né che privi il soggetto della capacità di intendere e volere, senza lucidi intervalli;

L INTERDIZIONE GIUDIZIALE c) incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi: ai fini dell interdizione, l infermità di mente rileva non già in sé, ma per il fatto che la stessa incide sull attitudine del soggetto a gestire autonomamente i propri affari. Es. Una medesima malattia può giustificare l interdizione di chi abbia cospicui e complessi interessi (es. imprenditore individuale) e non invece l interdizione di chi non abbia interessi che richiedano significativi atti di gestione (anziano che vive con la sola pensione sociale). Per interessi rilevanti, ai fini dell interdizione, sono non solo quelli economici, ma anche quelli extra-patrimoniali (es. cura della propria salute).

L INTERDIZIONE GIUDIZIALE d) necessità di assicurare al soggetto un adeguata protezione: si potrà procedere all interdizione solo quando risultino non idonei e sufficienti gli altri strumenti di protezione dell incapace (ad es. amministrazione di sostegno - c.d. carattere residuale della misura dell interdizione). L interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore di età, essendo il minorenne già legalmente incapace. Comunque il può essere interdetto nell ultimo anno della sua minore età, seppure l interdizione ha effetto solo con il compimento del 18 anno.

L INTERDIZIONE GIUDIZIALE Il procedimento di interdizione può essere promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, ovvero dal pubblico ministero. Fase centrale è l esame diretto dell interdicendo. Dopo detto esame può essere nominato un tutore provvisorio che, nelle more del giudizio di interdizione, rappresenta legalmente il tutelato. Gli effetti dell interdizione decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado. La sentenza viene annotata dal cancelliere sul registro tutele comunicata entro 10 gg. all ufficiale dello stato civile.

L INTERDIZIONE GIUDIZIALE L interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L interdizione può essere revocata, se e quando dovessero venir meno i presupposti che hanno condotto all interdizione.

L INTERDIZIONE LEGALE Il Codice Penale prevede come pena accessoria ad una condanna definitiva all ergastolo ovvero alla reclusione, per reati non colposi, per un tempo non inferiore a cinque anni la c.d. interdizione legale. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali l interdetto legale si trova, durante la pena, nella medesima condizione dell interdetto giudiziale mentre può mantenere la propria capacità di agire in relazione agli atti di carattere personale (ad es. matrimonio, testamento, riconoscimento del figlio naturale ).

L INABILITAZIONE L inabilitazione è pronunciata con sentenza del Tribunale allorquando ricorre alternativamente uno dei seguenti presupposti: - infermità di mente non talmente grave da far luogo all interdizione; - prodigalità quale impulso patologico che incide negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica dei propri atti; - abuso abituali di bevande alcoliche o stupefacenti; - sordomutismo o cecità dalla nascita non accompagnata da un educazione sufficiente.

L INABILITAZIONE L inabilitato può autonomamente compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione necessita invece dell assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare. Il curatore non si sostituisce ma integra la volontà.

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L amministrazione di sostegno si apre con decreto motivato del giudice tutelare, allorquando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti (art. 404 c.c.): a) infermità o menomazione fisica o psichica della persona; b) impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità o menomazione di provvedere ai propri interessi. Rileva non solo un infermità di mente ma anche una semplice menomazione psichica. Rileva non solo una infermità o menomazione psichica (es. perdita di memoria). Rileva non solo una infermità o menomazione psichica ma anche un infermità o menomazione fisica.

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Rileva non solo un infermità o menomazione abituale ma anche un infermità o menomazione temporanea;infatti l amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato. - Rileva non solo un infermità o menomazione che coinvolga integralmente la sfera psichica o fisica del soggetto ma anche un infermità che incida su alcuni profili della personalità (es. abitudine al gioco d azzardo). - rileva, esattamente come per l interdizione, l abituale infermità di mente quando lo strumento di protezione è idoneo per garantire un adeguata garanzia degli interessi dell incapace (es. anziano che vive con la sola pensione).

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L amministrazione di sostegno può essere aperta, di regola, solo nei confronti del maggiore di età. Peraltro onde evitare soluzioni di continuità con tale ultima misura di protezione, il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno può essere emesso nell ultimo anno della minore età dell interessato, pur diventando esecutivo solo nel momento in cui lo stesso compia il diciottesimo anno. Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore, dal P.M., nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona.

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Fase centrale del procedimento di amministrazione di sostegno è l audizione personale dell interessato da parte del giudice. Ove necessario il giudice tutelare adotta, anche d ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio (ad es. provvedendo alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio). Il Decreto del Giudice è immediatamente annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato entro 10 gg. all ufficiale di stato civile per essere annotato in margine all atto di nascita.

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Gli effetti dell amministrazione di sostegno sono determinati di volta in volta dal provvedimento del Giudice Tutelare. Il Giudice indica: a) gli atti che l amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, con conseguente annullabilità degli atti che lo stesso beneficiario intende eventualmente concludere. b) gli atti cui l amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando così assistenza al beneficiario, con conseguente annullabilità degli atti che il beneficiario possa porre in essere autonomamente.

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Nel determinare gli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l assistenza dell amministratore di sostegno o che non possono essere compiuti - e, di riflesso, gli atti che il beneficiario può compiere, da solo, in prima persona - il giudice deve perseguire l obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire dell interessato (principio della massima salvaguardia dell autodeterminazione del soggetto amministrato).