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GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 1 Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio

L organizzazione minima dello studio. Ruoli, compiti e organigramma Le ispezioni e i controlli della Guardia di Finanza, criteri generali di verifica I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio professionale I controlli di merito durante le ispezioni e i controlli Istituzione dell archivio informatizzato o del registro della clientela L adeguata verifica dei clienti Selezione del campione di operazioni o prestazioni professionali da controllare Riscontri documentali del campione selezionato per il controllo della verifica semplificata, indiretta, rafforzata, ordinaria e dell esecuzione da parte di terzi La registrazione e la conservazione dei dati 2

Le procedure per l adeguata verifica della clientela Art. 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 3

L organizzazione minima dello studio Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla norma per i commercialisti e avvocati e altri destinatari, sono i seguenti: l adeguata verifica della clientela la conservazione e la registrazione dei dati la segnalazione delle operazioni sospette la comunicazione delle infrazioni nell utilizzo del denaro contante la formazione dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale 4

L organizzazione minima dello studio Il punto di partenza di eventuali misure organizzative o procedurali all interno dello studio, è quello di una preliminare suddivisione delle stesse in funzione del rischio di riciclaggio in relazione al tipo di cliente, alla prestazione professionale etc. Nell attività di controllo prevista dalla Guardia di Finanza negli studi professionali, una delle fasi iniziali che precede il controllo di merito e degli adempimenti, è proprio quello del riscontro dei seguenti aspetti: struttura organizzativa dello studio professionale delega interna di compiti e responsabilità ai fini della normativa antiriciclaggio 5

L organizzazione minima dello studio In pratica, ogni professionista, potrà proporzionare le proprie misure e i propri presidi in materia di antiriciclaggio, in funzione della rischiosità del cliente o della prestazione professionale e anche in base alla dimensione dello studio professionale La dimensione dello studio professionale dovrà essere tenuta in considerazione, dove ad esempio studi composti da tre/quattro addetti, avranno delle misure proporzionalmente diverse e meno sofisticate di studi che hanno ad esempio dieci/venti addetti Qualunque sia la strutturazione delle misure o delle procedure adottate nello studio professionale, la responsabilità per le eventuali violazioni in materia, è sempre del professionista destinatario degli obblighi, anche se per una parte degli stessi si avvale della possibilità di delegare talune attività 6

Responsabile Antiriciclaggio Responsabile SOS Responsabile Antiriciclaggio Archivio informatizzato Soggetto incaricato adeguata verifica CLIENTE 7

L organizzazione minima dello studio NON ESISTONO PER LEGGE SCHEMI PROCEDURALI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI Il professionista, potrebbe evidenziare che le proprie misure organizzative per i presidi antiriciclaggio sono ad esempio limitati alle deleghe di talune attività meramente formali e ad un programma di formazione specifico per il personale In strutture organizzative più complesse, è necessario che vengano individuate e formalizzate: gli incaricati alle varie funzioni in materia di antiriciclaggio le istruzioni e la periodicità della formazione dei dipendenti e collaboratori le istruzioni ai dipendenti e collaboratori che sono chiamati a svolgere, su delega del professionista, un ruolo attivo nell identificazione del cliente e del titolare effettivo le istruzioni dei soggetti incaricati di provvedere alle attività di archiviazione e registrazione di dati e informazioni le istruzioni e le chiavi di accesso a eventuali software antiriciclaggio le istruzioni e l assunzione di misure adeguate alla conservazione nel tempo (10 anni) dei dati e delle informazioni 8

I criteri di selezione esibire I controlli in materia di antiriciclaggio sui Professionisti possono essere eseguiti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei Professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto 231/2007, fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. In relazione agli esiti delle verifiche condotte dalla medesima Guardia di Finanza, gli ordini professionali possono attivare i procedimenti di cancellazione per gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio. 9

I criteri esibire di selezione Mentre l'ispezione antiriciclaggio consiste nell'approfondito esame degli aspetti più significativi della posizione del soggetto, il controllo è un'attività limitata al riscontro di uno o più atti di gestione come l'istituzione dell'archivio unico o l'accertamento sulle modalità di tenuta dello stesso o del registro della clientela Le indagini possono essere di iniziativa o centralizzate i. Le prime sono attivate da diverse fonti che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui: elementi conoscitivi in possesso del reparto della Gdf, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri reparti della GdF input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore ii. Le attività centralizzate prendendo spunto dalle migliori esperienze di servizio maturate dai reparti della GdF, nonché dalle analisi di contesto e di rischio di particolari settori economici 10

I criteri esibire di selezione Selezione dei target Conoscenza della platea dei soggetti da controllare Analisi di contesto e di rischio Input interni ed esterni (es. risultanze indagini di p.g., segnalazioni da Banca d Italia, denunce, etc.) Disposizioni generali Programmazione: è prevista una procedura analoga a quella adottata per le verifiche fiscali di medie dimensioni Da effettuare solo per le ispezioni antiriciclaggio Si articola in due fasi (proposta ed approvazione) L approvazione compete a Comandante Provinciale e Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. 11

Le richieste di informazioni esibiree la documentazione necessaria L attività di ispezione si suddivide in differenti fasi Controlli preliminari Accertamenti di merito: a) Istituzione archivio unico o registro clientela b) Adeguata verifica dei clienti c) Registrazione e conservazione dei dati d) Segnalazione delle operazioni sospette e) Comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell Economia e delle Finanze f) I doveri degli Organi di controllo g) Formazione del personale 12

Controlli esibire preliminari Nelle fasi iniziali dell ispezione l unità operativa verifica una serie di elementi che necessitano riscontro Nello specifico dovrà esser prodotta documentale la documentazione attestante: La legittimazione all esercizio dell attività (autorizzazioni, iscrizioni albi, etc.) La descrizione della struttura organizzativa (organigramma, funzionigramma, etc.) L esistenza di altri uffici o punti operativi (sedi secondarie, unità locali come risultanti da visura camerale) L individuazione di ruoli, compiti e responsabilità all interno della struttura antiriciclaggio L identificazione del personale formalmente incaricato all assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette La verifica del sistema delle deleghe interne 13

esibire Controlli preliminari Inoltre risulta importante per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito Dimostrare l esistenza di normativa interna, modelli di schede e di attestazioni, manualistica, prontuari diffusi ai dipendenti, nonché l adozione da parte del Professionista di adeguate misure di formazione del personale dipendente incaricato Riscontrare l istituzione di eventuali sistemi di controllo interni idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio 14

Controlli esibire di merito - AUI Il verificatore deve riscontrare se l intermediario abbia istituito l archivio unico informatico ovvero il registro della clientela In particolare: È necessario dimostrare che l applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione Dovrà esser fornita una stampa analitica delle registrazioni effettuate o di parte di esse nel periodo oggetto di controllo 15

Adeguata verifica della clientela esibire Con riferimento alla adeguata verifica della clientela verrà selezionato un campione ritenuto idoneo e rappresentativo delle operazioni/rapporti perfezionati nel contesto dell attività esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare all obbligo A tale fine si potrebbe dover esibire: di adeguata verifica Un elenco anagrafico dei clienti nel caso di rapporti continuativi, ovvero Un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali poste in essere distinte per rilevanza di importi In ragione di tale documentazione verrà individuato il campione oggetto di analisi, sulla base ad esempio di: Operazioni o prestazioni professionali maggiormente ricorrenti Operazioni o prestazioni professionali di importo significativo Operazioni o prestazioni professionali con soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza Clienti che ricorrono maggiormente al denaro contante Operazioni che da un preliminare esame dimostrano profili di incongruità tra importi delle operazioni o prestazioni professionali e capacità reddituali e patrimoniali Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato Operazioni o prestazioni professionali con soggetti che hanno precedenti penali, fiscali, etc. 16

Adeguata verifica esibire della clientela Relativamente al campione selezionato verrà acquisita tutta la documentazione conservata dal Professionista ispezionato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione della effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio Quattro step: 1. Verifica documentale se i casi in esame sono stati sottoposti all applicazione degli obblighi di adeguata verifica 2. In caso di esito positivo se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di ordinari di adeguata verifica, ovvero se si ricade in fattispecie di verifica semplificata, indiretta o rafforzata 3. Controllo costante nei rapporti continuativi 4. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi 17

Adeguata verifica esibire della clientela Se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di ordinari di adeguata verifica, ovvero se si ricade in fattispecie di verifica semplificata, indiretta o rafforzata Esibizione documentale: In caso di verifica semplificata della documentazione comprovante l esistenza dei presupposti soggettivi (iscrizioni, visure, etc.) In caso di verifica rafforzata gli ulteriori adempimenti posti in essere dall intermediario In caso di verifica ordinaria La scheda di profilatura del rischio cliente (approccio basato sul rischio) La documentazione relativa all identificazione del cliente e del titolare effettivo (eventuale attestazione ex. art. 21 DL 231/2007, documento identità, visura CCIAA, codice fiscale, atto notarile, etc.) Effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza (patti parasociali, visure, etc.) Documenti necessari a fornire informazioni sullo scopo se sulla natura dell operazione o del rapporto continuativo Web check e documentazione PEP 18

19 Adeguata verifica esibire della clientela Gli obblighi semplificati di adeguata verifica Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007 Soggetti di cui all art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 Uffici pubblica amministrazione, istituzioni ed organismi che svolgono funzioni pubbliche Soggetti autorizzati con decreto del MEF Esibizione documentale: Riscontro documentale derivante da consultazione albi, interrogazione registri, etc. Informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID Copia del decreto di autorizzazione del MEF Etc. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio si astengono dall applicazione delle misure semplificate se riscontrano dubbi sulla idoneità o veridicità delle informazioni, se non vi siano più le condizioni per configurare un basso rischio di riciclaggio o, comunque, in ogni caso vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Adeguata verifica esibire della clientela Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007 Cliente non fisicamente presente al momento dell identificazione Persone politicamente esposte Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari Altre specifiche casistiche (versamento contanti o valori Esibizione documentale: provenienti da altri Stati, invio UIF segnalazione, etc.) Riscontro documentale derivante da atti notarili, interrogazione registri, etc. Ulteriore documentazione attestante verifica dei dati attraverso strumenti quali contatto telefonico su utenza fissa, invio di comunicazioni al domicilio, verifica su residenza, incontri in loco, etc. Web check e documentazione PEP Riscontro documentale circa le cariche pubbliche eventualmente ricoperte dal cliente e/o titolare effettivo Analisi origine dei fondi anche mediante attestazione del cliente Copia della dichiarazione di trasferimento di contante (art. 3 D.Lgs. 195/2008) Attestazione approfondimenti effettuati in caso di utilizzo di banconote di grosso taglio e 20

Adeguata verifica esibire della clientela Controllo costante Esibizione documentale: Manuale, indicazione e procedure circa le modalità e la calendarizzazione delle verifiche connesse con il controllo costante Documenti attestanti il monitoraggio periodico eseguito Eventuale comunicazione alla clientela Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi Esibizione documentale: Idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall art. 30 del DL 231/2007 che abbia le caratteristiche previste e, in particolare, sia idonea a confermare l identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l intermediario o professionista attestante Nel caso di rapporti continuativi, procedure di controllo costante 21

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente Natura giuridica e caratteristiche del cliente: nel caso di cliente persona fisica assumono specifico rilievo le cariche ricoperte in ambito politicoistituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi da paesi terzi equivalenti Natura giuridica e caratteristiche del cliente: nel caso di cliente non persona fisica rileva la finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue e le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché la forma giuridica adottata. Assume forte rilievo la connessione del cliente non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo 22

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente Le attività svolte e gli interessi economici: rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio necessarie specifiche cautele! Esempi: attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria, particolari connessioni commerciali 23

24 Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente Area geografica di interesse del cliente o della controparte: rilevano la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede del destinatario. Assume inoltre rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Sono considerati, per quanto noti o conoscibili: Il grado di infiltrazione della criminalità economica I fattori di debolezza socio-economica o istituzionale I fenomeni di economia sommersa Le informazioni utili desumibili da fonti pubbliche quali, a titolo esemplificativo, le relazioni di inaugurazione dell anno giudiziario, quelle della Direzione Nazionale Antimafia, quelle del Ministero dell Interno sull attività della DIA e sull attività delle Forze di Polizia, etc.

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Il Provvedimento di Banca d Italia del 3 aprile 2013 Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N. 231 fissa due ben determinate tipologie di titolare effettivo: La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un operazione titolare effettivo sub 1) Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l entità ovvero ne risultano beneficiari titolare effettivo sub 2) 25

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio I destinatari adottano misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo sub 2) alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell operazione Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, la verifica relativa al titolare effettivo sub 2) può essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità La verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica La verifica dei dati sul cliente, sull esecutore e sul titolare effettivo può avvenire dopo l instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e comunque entro trenta giorno dall instaurazione del rapporto 26

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Individuazione del titolare effettivo sub 2) Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del cliente Nozione di controllo ex art 2359 codice civile: Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da persona giuridica, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Tale criterio deve essere applicato per ogni persona giuridica che possiede o controlla più del 25% Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all amministrazione della società. Tale circostanza è fondamentale quando non ricorrano nessuna delle precedenti condizioni 27

Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Tranne particolari e ben determinati casi ad esempio società quotate in borsa il titolare effettivo esiste sempre. Non si rende necessaria l individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell adeguata verifica semplificata I destinatari degli obblighi di adeguata verifica possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata 28

29 Le procedure da adottare esibire in relazione ai diversi profili di rischio Particolarità: Per le fondazioni, i trust e le organizzazioni non profit in generale il titolare effettivo va individuato: a. Nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell ente qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati. In caso contrario, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l ente b. Nelle persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio dell ente ovvero siano titolari di una percentuale di voti superiore al 25% c. In uno o più soggetti preposti all amministrazione, in considerazione dell eventuale influenza esercitata sulle decisioni

Registrazione e esibire conservazione dei dati Conservazione dei dati Prova documentale: conservata copia o riferimenti dei documenti richiesti, nonché le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo pari a dieci anni dalla conclusione dell operazione o del rapporto continuativo Art. 36 e ss. DL 231/2007 Obblighi di registrazione: per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti Provv BdI 03/04/2013, Sez. VIII Obblighi di conservazione: i destinari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell effettuazione dell adeguata verifica 30

esibire Registrazione e conservazione dei dati Registrazione dei dati Prova documentale: dimostrare che la registrazione dei dati è stata effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell operazione, all instaurazione del rapporto continuativo, ovvero dall eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine del rapporto continuativo 31 Importante instaurare una procedura che formalizzi la data di ricezione delle modifiche intervenute nei dati originariamente comunicati, dalla quale possa esser fatto oggettivamente decorrere il termine dei trenta giorni! Esempi: Timbro Email Pec Raccomandata Fax

Il rispetto degli obblighi esibire di segnalazione Il verificatore, può avvalersi del medesimo campione utilizzato in materia di adeguata verifica, ovvero individuare un nuovo campione Elementi per la scelta di un nuovo campione: i. Importo operazioni ii. Localizzazione territoriale iii. Operazioni contraddistinte da particolari causali iv. Operazioni maggiormente ricorrenti 32 Sulla base del campione così determinato dovrà essere verificata l ipotesi di omessa segnalazione con riferimento a due differenti fattispecie: Omessa segnalazione di operazione sospetta al legale rappresentante da parte del dipendente Omessa trasmissione della segnalazione all UIF da parte del legale rappresentante

esibire Il rispetto degli obblighi di segnalazione Due differenti tipologie di responsabilità 33 Responsabilità I livello Omessa segnalazione da parte del dipendente/collaboratore al responsabile SOS Documentazione: Procedure interne istituite Scheda profilatura rischio cliente Flusso informativo da e verso il responsabile SOS Periodicità aggiornamento dati Riscontro documenti acquisiti Responsabilità II livello Omessa segnalazione da parte del responsabile SOS (eventuali profili di omissione colpevole) Documentazione: Flusso informativo da e verso il dipendente/collaboratore Corretta circolazione informazioni Supplemento indagini Adeguatezza completezza istruttoria interna

esibire Il rispetto degli obblighi di segnalazione In entrambi i casi è necessario produrre tutta la documentazione ritenuta utile ai fini dell istruttoria e che possa aiutare a ricostruire l iter logico che ha portato alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla. Tale documentazione deve esser in grado di poter supportare: La coerenza logica del ragionamento L oggettività delle scelte la validità delle motivazioni L ampiezza e la completezza dell esame svolto L analisi svolta sul cliente sia sotto il punto di vista oggettivo (caratteristiche, entità e natura operazione/rapporto) che sotto il punto di vista soggettivo (profilo cliente, capacità economica, modus operandi) L uso appropriato degli indicatori di anomalia Le tempistiche di inoltro della segnalazione La decisione di astenersi o meno dal compiere l operazione La condivisione del flusso eventuale di ritorno dall UIF 34

Comunicazione esibire delle infrazioni al MEF Al fine di valutare l aderenza agli obblighi previsti dall art. 49 DL 231/2007 si potrà dover esibire Manuali e procedure di rilevazione delle infrazioni connesse con l art. 49 adottate dal Professionista Registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando eventualmente un campione di riferimento In caso di esternalizzazione amministrativa è necessario coinvolgere il professionista incaricato (obblighi indiretti per i Professionisti) 35

I doveri dell Organo esibire di Controllo In presenza di Organi di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato di controllo di Gestione, Organismo di Vigilanza e tutti i soggetti incaricati del controllo comunque denominati) si può dover esibire Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale Verbali delle riunioni degli altri organi di controllo Eventuale trasmissione alle Autorità di vigilanza di tutti i fatti o atti cui vengono a conoscenza Comunicazione al legale rappresentante, o suo delegato, delle infrazioni di cui hanno notizia Comunicazione al MEF delle infrazioni ex art. 49, DL 231/2007 Comunicazioni all Autorità di vigilanza delle infrazioni ex art. 36, D.L. 231/2007 36

L attuazione degli esibire obblighi formativi Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di formazione del personale ed al fine di supportarne la continuità e sistematicità, sarà necessario esibire Attestazioni di eventuali corsi svolti Fogli presenze debitamente siglati Programmi dei corsi Moduli formativi e brochure degli incontri effettuati Programma di formazione, in linea con l evoluzione normativa Brochure e calendari dei corsi che verranno effettuati Descrizione del personale che prenderà parte 37

Grazie per l attenzione ININ 38 Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio