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Transcript:

Deliberazione n. 1/2001/L Repubblica Italiana Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per l Umbria composta dai seguenti magistrati Emanuele Arcano Vincenzo Gambardella Vincenzo Mosino Maria Luisa Romano Presidente Consigliere relatore Consigliere Referendario *** Adunanza del 28 febbraio 2001 *** Visto il decreto n. 1356/10.8.200 del Provveditorato agli studi di Perugia con cui viene disposto il conferimento del trattamento pensionistico a favore dell insegnante elementare BONACCHI Parisina in Chiucchiù, dimissionaria dal 1 settembre 1996. Visto il rilievo istruttorio della Delegazione regionale di Perugia n. 24 del 27 novembre 2000. Vista l ordinanza del Presidente della Sezione regionale del controllo per l Umbria con la quale è stata deferita alla suddetta Sezione l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione del provvedimento innanzi specificato. Uditi nell adunanza odierna il consigliere relatore Vincenzo Gambardella ed il rappresentante dell Amministrazione dott. Ritenuto in

F A T T O In data 12 ottobre 2000 è pervenuto alla Delegazione regionale per l Umbria, per il prescritto controllo di legittimità, il decreto del Provveditorato agli studi di Perugia n. 1356/10.8.2000 con cui viene conferito ad una insegnante di scuola elementare il trattamento pensionistico definitivo (ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/73 e successive modificazioni e integrazioni). Nello stesso provvedimento è anche indicata la decorrenza del diritto dell insegnante al percepimento degli interessi legali sulle somme arretrate da liquidare, costituite dalla differenza tra i ratei riscossi a titolo di trattamento provvisorio e quelli effettivamente spettanti in virtù del decreto sottoposto a controllo. Atteso che detta ultima disposizione comporta una spesa non più oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti ai sensi dell art. 3 della legge n. 20/94, posta peraltro a carico del bilancio dell INPDAP ente pubblico e non amministrazione dello Stato - la Delegazione, con foglio di osservazione n.24 del 27 novembre 2000, invitava il Provveditore agli Studi a riproporre il decreto con stralcio della parte relativa agli oneri accessori. In data 4 dicembre 2000 è pervenuta la risposta dell Amministrazione con la quale si comunica di non potere aderire alla richiesta dell organo di controllo. Nel caso infatti chiarisce il Provveditore - è stata data attuazione alle disposizione impartita con la circolare n. 83 del 23 dicembre 1998 dal Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica (applicativa del decreto dello stesso Ministero n. 352 del 1 settembre 1998), secondo la quale le Amministrazioni statali, nel predisporre il decreto di liquidazione o di riliquidazione del trattamento di quiescenza, devono indicare la data di decorrenza degli interessi legali e/o della 2

rivalutazione monetaria. Al fine di dirimere l insorto dissenso, il consigliere delegato al controllo ha deferito la questione a questa Sezione regionale istituita con delibera dalle SS.RR. n. 14 del 16 giugno 2000 ed insediata dal 1 gennaio 2001. D I R I T T O Come è noto il D.M. n. 352 del 1 settembre 1998, nell indicare i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, ha disposto al 6 c. dell art. 2 che detti accessori siano corrisposti d ufficio, ponendo così fine ad una situazione di incertezza che, in assenza di una norma espressa in tale senso (il relativo diritto era stato già riconosciuto con la legge n. 724/1994), non consentiva alle pubbliche amministrazioni, pur in presenza di posizioni soggettive non contestate dalle amministrazioni stesse, di liquidare quanto dovuto e costringeva i pubblici dipendenti a promuovere azioni giurisdizionali di sicuro risultato, con inutile dispendio di denaro pubblico e privato. La circolare n. 83/1998 che (come riferito in fatto) ha dettato le istruzioni per l applicazione del citato D.M., partendo dell affermazione di principio in questo enunciata ( gli interessi e la rivalutazione sono corrisposti d ufficio ), dispone affinché per quanto attiene le pensioni dei dipendenti statali, la cui competenza è attribuita all INPDAP, le amministrazioni nel predisporre il decreto di liquidazione abbiano cura di indicare la data di decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il Provveditore agli Studi dichiara di essersi attenuto a tale istruzione nel predisporre il decreto censurato. Ritiene il Collegio che alla circolare ministeriale il cui contenuto peraltro trova 3

nella parte de qua indubbie motivazioni d ordine pratico (l amministrazione emettente il decreto pensionistico ha cognizione della decorrenza e della prescrizione del credito principale) non possa attribuirsi una valenza che confligga con norme di legge. In effetti, qualora l istruzione in questione venga interpretata nel senso che le disposizioni sulla liquidazione degli interessi debbano essere contestuali (contenute nello stesso atto) al conferimento del trattamento di quiescenza (atto di natura complessa ma con finalità tipiche), la medesima istruzione si porrebbe in contrasto con le norme relative al controllo di legittimità della Corte dei Conti ed in particolare con l art. 3 della legge. 20/1994. D altra parte, a ben vedere, neppure la stessa circolare in forma espressa afferma che la disposizione sugli interessi debba essere contenuta nel decreto pensionistico: infatti, nella stessa viene precisato il momento (alla predisposizione del decreto di liquidazione) in cui più opportunamente può essere definito il contenuto concreto del diritto agli interessi (data di decorrenza degli stessi). Ma pur non volendo considerare quanto sopra, va rilevato che con la riforma dei controlli, introdotta con la già citata legge, alla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità, sono state riservate precise tipologie di atti con un criterio di scelta che risponde a differenziate esigenze la cui enucleazione nella fattispecie risulterebbe del tutto ultroneo. Per quanto qui interessa basta osservare che il potere di controllo sulla spesa in sede di esclusiva legittimità è limitato all approvazione dei contratti che superano determinati importi e degli atti di determinazione del trattamento pensionistico, sottoposti ad esame successivo ai sensi dell art. 166 della L. 312/1980. E evidente che la ratio della legge è stata quella di individuare pochi ma 4

significativi atti che, in quanto tali assumono un contenuto non mutabile sia in senso ampliativo che restrittivo e ciò allo scopo di scongiurare operazioni capaci di modificare l assetto del controllo definito dal legislatore. Poiché l ufficio di controllo nell esaminare gli atti non può limitare la verifica ad alcune parti dei medesimi, dovendo esprimere la propria valutazione di legittimità su ogni singola disposizioni in esso recata, la replica al rilievo fornita del Provveditore non si appalesa fondata. Nel caso concreto infatti, l esercizio del controllo, dovendo investire anche la disposizione sugli interessi, esorbiterebbe dai limiti dei poteri consentiti, atteso che l Amministrazione non si è limitata ad riaffermare il principio della corresponsione d ufficio degli interessi stessi ma ha precisato la data di decorrenza, la cui esattezza non può essere in alcun modo verificata. Da ultimo va pure rilevato che l indicazione della data di decorrenza degli interessi posta nel decreto concessivo di pensione definitiva appare in ogni caso fuori luogo. Infatti, il diritto agli interessi accede, come rapporto di credito, ad altro credito principale, costituito nel presente caso da quote di ratei pensionistici arretrati (correttamente) non quantificate nel decreto pensionistico e che, necessariamente, devono essere determinate in relazione a numerosi elementi (insorgenza, prescrizione ed interruzione del diritto, eccezione di giudicato, ecc.). In sostanza, così facendo, vengono in parte determinati elementi relativi al rapporto accessorio prima che siano completamente e formalmente definiti quelli del rapporto principale, e ciò in palese contraddizione con il normale procedere logico-giuridico. 5

P. Q. M. La Sezione Regionale del Controllo per l Umbria ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto citato in epigrafe. IL RELATORE Vincenzo Gambardella IL PRESIDENTE Emanuele Arcano Depositato in Segreteria il 02/04/2001 Il Direttore della Segreteria Marcello Fiore 6