ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI



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L etichettatura degli alimenti a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011

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ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 1 ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE, COMUNITARIA E LE LINEE GUIDA 2. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 109/1992 e SUCCESSIVE MODIFICHE ed INTEGRAZIONI (fino a D. Lgs. 178/2007 modifica delle categorie di allergeni ) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 2 1

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI LA LEGISLAZIONE NAZIONALE, COMUNITARIA E LE LINEE GUIDA Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 3 Legge 283 del 30/4/1962 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande L Articolo 8 introduceva aveva introdotto le regole sull etichettatura degli alimenti e bevande. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 4 2

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/3/1980 Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande NOTA Il titolo VI Prescrizioni per le etichette delle sostanze alimentari (articoli 64, 65, 66 e 67), riportava le indicazioni di cosa e come doveva essere indicato nelle etichette. Il D.P.R. 322 del 18/5/1982 aveva abrogato tali articoli e successivamente, ha abrogato il D.P.R. 322/1982. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 5 Decreto Legislativo 109 del 27/1/1992 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari N.B.: è l attuale norma di base relativa alla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e delle bevande. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 6 3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 175 del 6/2/1996 Regolamento di attuazione della Direttiva 93/102/CE recante modifica della Direttiva 79/112/CE concernente l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale N.B.: ha modificato e integrato il D.Lgs. 109/1992, in termini di sostituzione di Allegato I - Categorie di ingredienti per le quali l indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico e Allegato 2 Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero CE. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 7 Decreto Legislativo 68 del 25/2/2000 Attuazione della Direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore N.B.: ha modificato e integrato il D.Lgs. 109/1992, in termini di Elenco indicazioni dei prodotti preconfezionati, Denominazione di vendita, Ingredienti, Esenzioni dall indicazione degli ingredienti, Ingrediente caratterizzante evidenziato, Termine minimo di conservazione, Prodotti non destinati al consumatore, Sanzioni. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 8 4

Decreto Legislativo 259 del 10/8/2000 Attuazione della Direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari NOTA Ha modificato e integrato il D.Lgs. 109/1992, in termini di indicazioni relative a Ingrediente caratterizzante evidenziato (dettagliando alcune casistiche) e Termine minimo di conservazione (ossia data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione ) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 9 Decreto Legislativo 181 del 26/3/2003 Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità N.B.: ha modificato e integrato sostanzialmente il D.Lgs. 109/1992 originale, introducendo aspetti relativi a Campo di applicazione, Finalità dell etichettatura, Indicazioni obbligatorie per i preconfezionati, Denominazione di vendita, Ingredienti (con richiesta, per la carne come ingrediente, di indicazione della specie di provenienza), Designazione aromi, Quantità, Termine minimo di conservazione, Data di scadenza, Sede dello stabilimento, Lotto, Imballaggi globali, Prodotti sfusi, Formaggi freschi a pasta filata. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 10 5

Decreto Legislativo 114 del 8/2/2006 Attuazione delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti nei prodotti alimentari N.B.: ha modificato e integrato il D.Lgs. 109/1992, in merito a Ingredienti, Esenzione dall indicazione degli ingredienti, Allegato I Categorie di ingredienti per le quali l indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico, introduzione dell elenco Allergeni ( Allegato II Sezione III), indicazione degli Allergeni momentaneamente sospesi ( Allegato II Sezione IV ), modifiche elenco prodotti contenenti acido glicerrizzico ( Allegato II Sezione II ), Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 11 Decreto Legge n. 7 del 31/1/2007 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. N.B.: ha modificato e integrato il D.Lgs. 109/1992 in termini di visibilità e facile individuazione della Data di scadenza. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 12 6

Circolare n. 165 del 31/3/2000 Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del D. Lgs. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l etichettatura dei prodotti alimentari N.B.: fornisce, in particolare, alcune interpretazione sulla corretta applicazione del concetto QUID. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 13 Circolare n. 168 del 10/11/2003 Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari N.B.: definisce diversi aspetti relativi alla trasparenza ed alla corretta etichettatura di alimenti (uso dei termini integrale per i Prodotti da forno, all aceto o con aceto nei casi di aceto come ingrediente, uso del termine surgelato che non può essere concomitante con congelato, uso di uova fresche come ingrediente e relativa indicazione, uso delle diciture lavorato a mano o produzione artigianale, limiti qualitativi per le Paste speciali, possibilità di uso di nomi di fantasia per Bevande al gusto di frutta, etichettatura delle Carni quando usate come ingredienti, comprese indicazioni sulle diciture puro suino in Cotechino e Zampone e in Mortadella, indicazioni sulla composizione e natura di alcuni prodotti carnei ( Wurstel, Wurstel di pollo, Prosciutto cotto, Mortadella, Strutto, Ciccioli, Pancetta cubettata ), indicazione per gli Oli di oliva commercializzati per uso da ingredienti, informazioni da fornire per i Prodotti veduti sfusi, aspetti relativi ai Preparati per brodo e condimento, aspetti relativi alla vendita di Formaggi freschi a pasta filata, indicazione del Peso e Peso netto, informazioni da riportare sugli Imballaggi e contenitori per i liquidi e delucidazioni sulle informazioni da riportare nei Prodotti contenenti edulcoranti. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 14 7

Legge n. 204 del 3/8/2004 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 157 del 24/6/2004, recante disposizioni urgenti per l etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca N.B.: riguarda disposizioni sull uso del termine fresco per il Latte pastorizzato e per il Latte pastorizzato alta qualità, sull obbligatorietà di indicazione dell Origine delle materie prime ( Origine olive e luogo di molitura per l Olio di Oliva vergini ed extravergini ) e l uso del termine Vitello (bovino, macellati prima dell 8 mese di vita, la cui carcassa non superi 185 kg). La CE ha definito non applicabile (perchè potrebbe determinare concorrenza sleale) la parte di questo dispositivo che riguarda l origine delle materie prime. L Italia non lo ha mai ritirato, né reso definitivo. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 15 Decreto Interministeriale del 17/2/2006 Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco N.B.: indicazioni relative all origine delle materie prime (Obbligo di indicare prodotto ottenuto da materie prime fresche, oltre allo stato in cui è stata effettuata la coltivazione) nella Passata di Pomodoro. La CE ha definito non applicabile (perchè potrebbe determinare concorrenza sleale) la parte di questo dispositivo che riguarda l origine delle materie prime. L Italia non lo ha mai ritirato, né reso definitivo. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 16 8

Decreto Ministeriale del 19/6/2002 Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del Regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione del 15 maggio 1991 Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 17 Decreto Interministeriale del 21/9/2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 18 9

Decreto Interministeriale del 22/7/2005 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero delle Attività Produttive) Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 19 Decreto Ministeriale n. 106 del 31/01/1997 Regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare comune Decreto Ministeriale n. 562 del 10/08/1995 Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato e di sale iodurato e iodato Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 20 10

Regolamento (CE) n. 1760/2000/CE Istituzione di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e abrogazione del Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio Regolamento (CE) n. 1825/2000/CE Modalità di applicazione del Reg. 1760/2000/CE su etichettatura di carni bovine e di prodotti a base di carni bovine Decreto Ministero Politiche Agricole del 30/8/2000 Indicazioni e modalità applicative del Regolamento 1760/2000/CE sull etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 21 Regolamento 1830/2003/CE Tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 22 11

Regolamento n. 853/2004/CE del 10/08/1995 Norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 23 Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20/3/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 24 12

Regolamento n. 2073/2005/CE del 15/11/2005 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 25 Decreto Ministeriale 209 del 27/2/1996 Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari permessi nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 95/2/CE e 95/31/CE e successive modifiche ed integrazioni Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 26 13

Decreto Legislativo 107 del 25/1/1992 Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione e successive modifiche ed integrazioni Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 27 FEDERALIMENTARE Linee guida per l etichettatura degli allergeni (21/03/2005). Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 28 14

CODEX ALIMENTARIUS CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991, amended in 23 (1999) and 24 th (2001) sessions) Codex General Standard for the labelling of prepackaged food. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 29 ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI IL DECRETO LEGISLATIVO n. 109 del 27/1/1992 e successive modifiche ed integrazioni Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 30 Slide 15

CONTENUTI CAPO I (Articoli 1 18) - Aspetti generali e Sanzioni CAPO II (Articoli 19 30) Disposizioni verticali, Norme finali e transitorie ALLEGATO 1 Aspetti relativi a modalità di indicazione di alcuni ingredienti ALLEGATO 2 (Sezioni I-II-III-IV) Aspetti relativi a ingredienti obbligatoriamente designati con nome categoria e nome specifico o dal numero CE, ulteriori indicazioni specifiche da riportare nell etichettatura, indicazioni relative alla presenza degli Allergeni alimentari Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 31 Articoli del CAPO I : Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Finalità dell etichettatura dei prodotti alimentari Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati Art. 4 Denominazione di vendita Art. 5 Ingredienti Art. 6 Designazioni degli aromi Art. 7 Esenzioni dall indicazione degli ingredienti Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato Art. 9 Quantità Art. 10 Termine minimo di conservazione Art. 10 bis Data ci scadenza Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 32 16

Articoli del CAPO I : Art. 11 Sede dello stabilimento Art. 12 Titolo alcolimetrico Art. 13 Lotto Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati Art. 15 Distributori automatici diversi da impianti di spillatura Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Art. 18 Sanzioni Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 33 Articoli del CAPO II : Art. 19 Birra Art. 20 Burro Art. 21 Camomilla Art. 22 Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari Art. 23 Formaggi freschi a pasta filata Art. 24 Margarina e grassi idrogenati Art. 25 Miele Art. 26 Olio di oliva e di semi Art. 27 Pomodori pelati e concentrati di pomodoro Art. 28 Riso Art. 29 Norme finali Art. 30 Norme transitorie Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 34 17

Contenuti dell ALLEGATO 1 : Categoria di ingredienti per i quali l indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico. Contenuti dell ALLEGATO 2 : Sezione I - Ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della categoria seguito dal loro nome specifico o dal numero CE. Sezione II Ulteriori indicazioni da riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari. Sezione III Allergeni alimentari. Sezione IV Elenco degli ingredienti temporaneamente esclusi dalla sezione III. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 35 Art. 1 Campo di applicazione disciplina i prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall articolo 17 ( Prodotti non destinati al consumatore ), nonché la loro presentazione e relativa pubblicità. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 36 Slide 18

Art. 1 Campo di applicazione ETICHETTATURA: insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14 ( Menzioni obbligatorie ), 16 ( vendita dei prodotti sfusi ) e 17 ( Prodotti non destinati al consumatore ), sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 37 Art. 1 Campo di applicazione PRODOTTO ALIMENTARE PRECONFEZIONATO: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 38 Slide 19

Art. 1 Campo di applicazione PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 1. la forma o l aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione. 2.il materiale utilizzato per il loro confezionamento. 3.il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita. 4.l ambiente nel quale sono esposti. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 39 Slide Art. 1 Campo di applicazione PRODOTTO ALIMENTARE PREINCARTATO: unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita. CONSUMATORE: il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 40 Slide 20

Art. 1 Campo di applicazione NON SONO CONSIDERATI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI: i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 41 Art. 2 Finalità dell etichettatura dei prodotti alimentari L etichettatura (e la presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) deve assicurare una corretta e trasparente informazione del consumatore, al fine di: non trarre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso. non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede. non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche. non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte e prevenire, curare o guarire una malattia umana, né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati a un alimentazione particolare. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 42 21

Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati I prodotti preconfezionati devono riportare le indicazioni : denominazione di vendita. elenco degli ingredienti. quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza. il nome, la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea (ATTENZIONE: si incrocia con il Reg. 853/2004/CE!!!!). Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 43 Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati I prodotti preconfezionati devono riportare le indicazioni : la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento (per sede si intende la località ove è ubicato lo stabilimento). Come indicato dall art. 11, la sede può essere omessa se: lo stabilimento è ubicato nello stesso luogo della sede già indicato in etichetta. i prodotti preconfezionati provengono da altri paesi e sono messi in vendita in Italia, tal quali. (ATTENZIONE alle Produzioni a marchio e su ricetta ) il prodotto preconfezionato riporta la bollatura sanitaria. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 44 22

Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati I prodotti preconfezionati devono riportare le indicazioni: titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume. una dicitura che consenta di identificare il lotto del prodotto. (ATTENZIONE: si incrocia con il Reg. 178/2002/CE!!!!) modalità di conservazione e utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto. (ATTENZIONE: si incrocia con il Reg. 2073/2005/CE!!!!) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 45 Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati I prodotti preconfezionati devono riportare le indicazioni: istruzioni per l uso, ove necessario. (ATTENZIONE: si incrocia con il Reg. 2073/2005/CE!!!!) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto (le modalità per indicare tali diciture dovranno essere definite con Decreto Interministeriale Attività Produttive e Politiche Agricole e Forestali) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 46 Slide 23

Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e possono essere riportate anche in più lingue (nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie). l indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visibile di facile individuazione da parte del consumatore. fatte salve norme specifiche, le indicazioni di cui sopra devono figurare sulle confezioni o sulle etichette nel momento in cui i prodotti sono posti in vendita. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 47 Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto dall art. 8. ( QUID = Quantità di Ingrediente Caratterizzante, ossia che differenzia e/o da valore al prodotto preconfezionato) Quanto definito dall art. 3 del D. Lgs. 109/1992 non pregiudica l applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 48 Slide 24

Art. 4 Denominazione di vendita La denominazione di vendita deve essere quella prevista dalle disposizioni comunitarie o, nel caso di assenza di queste, dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell ordinamento italiano, oppure, nel caso di assenza di questi, tale nomenclatura è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all acquirente di conoscere l effettiva natura del prodotto stesso e poterlo distinguere dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 49 Art. 4 Denominazione di vendita Se non viene generata confusione all acquirente e se non vengono generate confusioni con altri prodotti presenti sul mercato in cui il prodotto è immesso (in termini di composizione o fabbricazione), può essere utilizzata la denominazione di vendita sotto il quale il prodotto è legalmente fabbricato e venduto nello stato membro di origine. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 50 Slide 25

Art. 4 Denominazione di vendita Il produttore o il soggetto responsabile dell immissione di un prodotto sul mercato può procedere a richiedere al Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, di concerto al Ministero della Salute ed al Ministero delle Politiche Agricole, una nuova denominazione o diversa da quelle in essere. Analogamente possono essere richieste approvazioni di nuove (o diverse da quelle esistenti) specifiche merceologiche o indicazioni di utilizzazione. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 51 Art. 4 Denominazione di vendita La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica, di commercio o da nomi di fantasia. La denominazione di vendita comporta anche l indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico subito, quando la sua omissione potrebbe determinare confusione nell acquirente (ad esempio: concentrato, in polvere, liofilizzato, affumicato). Non rientrano in tale accezione le indicazioni relative alla conservazione a basse temperature. Nel caso di trattamenti con radiazioni ionizzanti, è obbligatoria la dicitura irradiato o trattato con radiazioni ionizzanti. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 52 26

Art. 5 Ingredienti INGREDIENTE: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico, a parte i casi in cui gli ingredienti stessi possano essere indicati con la categoria di appartenenza. (vedi i prodotti e categorie indicati nell Allegato 1 del presente D. Lgs. ossia: amido(i), fecola(e), burro di cacao, carne di nome della(e) specie, formaggio(i), gomma base, grasso o materia grassa (completati dal qualificativo animale o vegetale ), olio (completato dal qualificativo animale o vegetale o idrogenato nel caso in cui sia stato effettuato tale trattamento), pangrattato, pesce (i), pianta(e) aromatica(he) o miscela di piante aromatiche ). Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 53 Art. 5 Ingredienti Gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie riportate nell Allegato 2 del presente D. Lgs. 109/1992, devono essere designati con il nome della categoria a cui appartengono, seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CE (acidificanti, addensanti, agenti di carica, agenti di resistenza, agenti di rivestimento, agenti di trattamento della farina, agenti lievitanti, amidi modificati (per tale categoria non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE), antiagglomeranti, antiossidanti, antischiumogeni, coloranti, conservanti, correttori di acidità, edulcoranti, emulsionanti esaltatori di sapidità, gas propulsore, gelificanti, sali di fusione (necessari da indicare solo per i formaggi fusi e per i prodotti a base di formaggio fuso), stabilizzanti, umidificanti). Quando uno di questi ingredienti appartiene a più di una categoria, deve essere indicata quella corrispondente alla funzione principale svolta dall ingrediente nel prodotto considerato. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 54 27

Art. 5 Ingredienti Nel caso in cui il prodotto alimentare contenga Polioli o Aspartame o entrambi, l etichettatura deve contenere le seguenti avvertenze (aspetti richiesti dall art. 13 del D. M. 209 del 27/2/1996 e successive modifiche ed integrazioni): un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, nel caso di prodotti alimentari con quantità di Polioli maggiori al 10% contiene una fonte di fenilalanina nel caso di prodotti contenenti Aspartame Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 55 Art. 5 Ingredienti Gli ingredienti indicati nell Allegato 2 Sezione III del presente D. Lgs. 109/1992 ( Allergeni ) (ad esclusione di quelli temporaneamente sospesi e riportati in Sezione IV dello stesso allegato) e quelli definiti dalla Direttiva 2006/142/CE, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito come tali o derivanti da un altro ingrediente presente nello stesso elenco, o presenti anche in forma modificata nel prodotto finito stesso, devono essere indicati nell elenco degli ingredienti, se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Tale indicazione deve essere fornita anche per bevande contenenti alcol in quantità superiore a 1,2 % in volume. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 56 Slide 28

Art. 5 Ingredienti Nota: Indicazioni della presenza di Allergeni : 1. L indicazione della presenza della sostanza, se non presente nell elenco degli ingredienti DEVE ESSERE FORNITA con la dicitura contiene nome allergene (vedi comma 2-quater). 2. ATTENZIONE al corretto uso di indicazioni quali prodotto in stabilimento che lavora nome allergene (si rischia di non far comprare il prodotto alle categorie sensibili), o potrebbero essere presenti tracce di nome allergene (si da adito a pensare che l azienda non abbia fatto una adeguata analisi dei pericoli e valutazione di rischio). Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 57 ALLERGENI (D. Lgs. 109/1992 Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) e prodotti derivati ad esclusione di sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio, di maltodestrine a base di frumento, di sciroppi di glucosio a base di orzo, di cereali utilizzati per la distillazione di alcool. Crostacei e prodotti derivati. Uova e prodotti derivati ad esclusione del lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo nel vino e di albumina (prodotta da uova) utilizzata come chiarificante nel vino e nel sidro. Pesce e prodotti derivati ad esclusione della gelatina di pesce impiegata come supporto per la preparazione di vitamine o di carotenoidi per gli aromi e della gelatina di pesce utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 58 Slide 29

ALLERGENI (D. Lgs. 109/1992) Arachidi e prodotti derivati. Soia e prodotti derivati, esclusi olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) ad esclusione del siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool, il lactitolo e i prodotti a base di latte (caseine) utilizzate come chiarificanti nel vino e nel sidro. Sedano e prodotti derivati ad esclusione delle foglie e dei semi di sedano e dell olioresina di sedano. Semi di sesamo e prodotti derivati. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 59 ALLERGENI (D. Lgs. 109/1992 e Direttiva 2006/142/CE) Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis), noci del brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati ad esclusione della frutta a guscio utilizzata nei distillati di alcol e della frutta a guscio (mandorle e noci) utilizzate (come aromi) in alcool. Senape e prodotti derivati ad esclusione dell olio di senape, dell olio di semi di senape, dell olioresina di semi di senape. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO 2. Lupino e prodotti a base di lupino. Molluschi e prodotti a base di molluschi. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 60 Slide 30

Art. 5 Ingredienti L elenco degli ingredienti deve essere preceduto dalla parola ingrediente e deve essere costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione (ai sensi della ricetta di produzione). L acqua e gli altri ingredienti volatili sono aggiunti nell elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5% del prodotto finito (la quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo la quantità totale degli altri ingredienti diversi dall acqua, adoperati al momento di utilizzazione, dal peso del prodotto finito). Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 61 Art. 5 Ingredienti Gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratati e ricostituiti al momento della utilizzazione possono essere citati considerando il peso prima della concentrazione o disidratazione, utilizzando in tal caso la denominazione originaria. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo ingredienti del prodotto ricostituito o ingredienti del prodotto pronto per il consumo. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 62 31

Art. 5 Ingredienti Nel caso di tipi diversi di frutta, ortaggi, funghi, dei quali nessuno abbia predominanza di peso rilevante, quando utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingrediente, possono essere raggruppati con la denominazione generica di frutta, ortaggi, funghi immediatamente seguita dalla menzione in proporzione variabile e dalla elencazione dei tipi di frutta, ortaggi, funghi presenti. Il miscuglio deve essere indicato, nell elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, ortaggi, funghi. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 63 Slide Art. 5 Ingredienti Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati anche in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura quale in proporzione variabile. Gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito, possono essere elencati senza rispettare il relativo ordine ponderale. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 64 Slide 32

Art. 5 Ingredienti Gli ingredienti simili o tra loro sostituibili, utilizzabili nella preparazione di prodotti alimentari senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purché non siano additivi elencati nell Allegato 2 Sezione I del presente D. Lgs. 109/1992, e purché non superino in peso il 2% del prodotto finito, possono essere indicati nell elenco degli ingredienti, con la menzione contiene nome ingrediente e/o nome ingrediente, purché uno di essi sia presente nel prodotto finito. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 65 Slide Art. 5 Ingredienti Un ingrediente composto può essere indicato nell elenco con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall uso in funzione del peso globale, purché seguito immediatamente dalla enumerazione dei relativi componenti. Nel caso di ingredienti che hanno subito trattamenti con radiazioni ionizzanti, la menzione del trattamento deve accompagnare il nome dell ingrediente stesso Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 66 Slide 33

Art. 5 Ingredienti L enumerazione degli ingredienti non è obbligatoria se: l ingrediente composto (purché diverso dagli additivi se non quelli che seppur presenti in quanto a loro volta presenti in un ingrediente, non svolgono alcuna funzione specifica nel prodotto finito) ha una composizione specificata dalla normativa comunitaria e costituisce meno del 2% del peso del prodotto finito. l ingrediente composto è costituito da miscugli di spezie e/o erbe e rappresenta meno del 2% del prodotto finito. l ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l elenco degli ingredienti. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 67 Art. 7 Esenzione dall indicazione degli ingredienti Non sono considerati ingredienti e quindi non devono essere specificatamente menzionati nell elenco degli ingredienti: i costituenti di un ingrediente che durante la produzione/lavorazione, sono stati temporaneamente tolti e poi re-immessi in quantità non superiore al tenore iniziale gli additivi alimentari la cui presenza è dovuta esclusivamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti del prodotto, purché non svolgano alcuna funzione nel prodotto finito (vedi art. 5 lettera g) e art. 20 della L. 283/1962) i coadiuvanti tecnologici Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 68 Slide 34

Art. 7 Esenzione dall indicazione degli ingredienti Non sono considerati ingredienti e quindi non devono essere specificatamente menzionati nell elenco degli ingredienti: le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze utilizzate (come prescritto da norme specifiche) come rilevatori Le sostanze che, pur non essendo additivi sono utilizzate con stesse finalità e stesse modalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito anche se in forma modificata N.B.: tutto quanto sopra indicato non risulta applicabile nel caso in cui le sostanze indicate siano elencate nell Allegato 2 Sezione III del presente D. Lgs. 109/1992 ( ALLERGENI ) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 69 Slide Art. 7 Esenzione dall indicazione degli ingredienti Non è richiesta l indicazione degli ingredienti nel caso di: prodotti costituiti d un solo ingrediente che costituisce ance la denominazione di vendita (a parte l eventuale presenza di norme specifiche) latte fermentato, creme di latte fermentate, formaggi, burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti dai costituenti propri del latte, del sale e degli enzimi e colture di microrganismi necessari per la fabbricazione (a parte il sale aggiunto nei formaggi freschi, nei formaggi fusi e nel burro che, invece deve essere considerato ingrediente e dichiarato) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 70 35

Art. 7 Esenzione dall indicazione degli ingredienti Non è richiesta l indicazione degli ingredienti nel caso di: ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stai sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti acque gassate che riportano tale caratteristica nella menzione di vendita acqueviti, distillati, mosti, vini, vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi, birre con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume aceti di fermentazione derivanti da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 71 Art. 7 Esenzione dall indicazione degli ingredienti L indicazione dell acqua non è richiesta nel caso di: uso dell acqua nel processo di fabbricazione solo per ricostituire lo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata uso come liquido di copertura non consumato aceto, quando è indicato il contenuto acetico alcol e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto di alcol Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 72 36

Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) L indicazione di un ingrediente o di una categoria di ingredienti usata nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare è obbligatoria se: l ingrediente o la categoria di ingredienti figura nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dl consumatore alla denominazione di vendita l ingrediente o la categoria di ingredienti è messa in rilievo nell etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 73 Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) L indicazione di un ingrediente o di una categoria di ingredienti usata nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare è obbligatoria se: L ingrediente o la categoria di ingredienti è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 74 37

Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Non risulta obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente se: è indicata la quantità sgocciolata dell ingrediente o della categoria di ingredienti caratterizzante la quantità dell ingrediente o della categoria di ingredienti caratterizzante è indicata in virtù di specifiche disposizioni comunitarie Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 75 Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Non risulta obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente se: l ingrediente o della categoria di ingredienti caratterizzante è usata in piccole dosi come aromatizzante l ingrediente, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione della quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguerlo da prodotti simili Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 76 38

Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Non risulta obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente se: le quantità dell ingrediente o della categoria di ingredienti sono stabilite da norme comunitarie senza l obbligo di indicazione in etichetta nel caso di miscugli di frutta, ortaggi funghi (vedi art. 5 comma 8 del presente D. Lgs. 109/1992) e di spezie o di piante aromatiche (vedi art. 5 comma9 del presente D. Lgs. 109/1992) Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 77 Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Non risulta obbligatorio indicare la quantità di un ingrediente se: la dizione edulcorante/i o con zucchero/i accompagna la denominazione di vendita si indicano aggiunte di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nell etichettatura nutrizionale facoltativa, definita ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 16/2/1993 Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 78 39

Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Ai sensi di quanto precedentemente detto, la quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto L indicazione della quantità dell ingrediente o categoria di ingrediente caratterizzante deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell elenco degli ingredienti accanto all ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 79 Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) Nel caso di prodotti, la cui quantità di acqua diminuisce a seguito di trattamenti termici o di altro tipo, la quantità dell ingrediente o categoria di ingredienti caratterizzanti deve corrispondere a quella del momento di utilizzazione per la preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito, ed essere espressa in percentuale La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 80 Slide 40

Art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato ( QUID ) La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 81 Art. 11 Sede dello stabilimento La sede dello stabilimento può essere omessa se: lo stabilimento è ubicato nello stesso luogo della sede già indicato in etichetta i prodotti preconfezionati provengono da altri paesi e sono messi in vendita in Italia, tal quali il prodotto preconfezionato riporta la bollatura sanitaria Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 82 41

Art. 11 Sede dello stabilimento Nel caso in cui una impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno Nel caso in cui una impresa provvede alla distribuzione o vendita di prodotti sulle cui confezioni non è indicato il nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall indirizzo o, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli l individuazione Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 83 Slide Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore I prodotti alimentari destinati all industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani, per i loro usi professionali o per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le seguenti informazioni: denominazione di vendita quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 84 Slide 42

Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Le indicazioni necessarie in conformità al presente articolo, possono anche essere riportate sull imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta apposta sul prodotto stesso o sui documenti commerciali, non essendo obbligatorio l uso, in tal caso, della lingua italiana e devono precedere o accompagnare il prodotto alla consegna. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 85 Slide Art. 18 Sanzioni Violazione delle disposizioni di cui all art. 2 Finalità dell etichettatura dei prodotti alimentari : da 3.000 a 18.000 Violazione delle disposizioni di cui all art. 3 Elenco degli ingredienti dei prodotti preconfezionati, all art. 10 bis Data di scadenza e all art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati : da 1.600 a 9.500 Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 86 Slide 43

Art. 18 Sanzioni Violazione delle disposizioni di cui all art. 4 Denominazione di vendita, all art. 5 Ingredienti, all art. 6 Designazione degli aromi, all art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato, all art. 9 Quantità, all art. 10 Termine minimo di conservazione, all art. 11 Sede dello stabilimento, all art. 12 Titolo alcolimetrico, all art. 13 Lotto, all art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura, all art. 16 Vendita dei prodotti sfusi e all art. 17 Prodotti non destinati al consumatore : da 600 a 3.500 L applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, competenti per il territorio. Etichettatura degli alimenti ASL di Mantova - Mantova 16/06/2009 Slide 87 44