Quadro istituzionale dell'unione europea
(...) Le Istituzioni dell'unione sono: Art. 13 TUE il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia dell'unione europea, la Banca centrale europea la Corte dei conti. numerosi altri organismi (organi consultivi, comitati, agenzie )
(...) Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
Separazione dei poteri?
1 Istituzione, più funzioni: il Consiglio 1 funzione, più Istituzioni: la funzione normativa
La leale cooperazione tra Istituzioni contribuisce a stemperare la mancanza della separazione dei poteri nel quadro istituzionale dell'unione europea e alla possibilità di paralisi decisionali
Il Parlamento europeo http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=24dd4d92-1193-4ebc-b5d8-9f2800a4a40e Max 751 membri I parlamentari europei rappresentano i cittadini dell'unione il loro numero non è proporzionale al numero di cittadini dello Stato di provenienza
Germania 96 Francia 74 Italia e Regno Unito 73 Spagna 54 Polonia 51 Romania 33 Paesi Bassi 26 Belgio, Rep. Ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo 22 Svezia 20 Austria 19 Bulgaria 18 Finlandia, Danimarca, Slovacchia 13 Irlanda, Lituania 12 Lettonia 9 Slovenia 8 Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta 6
sono eletti (dal 1979) a suffragio universale diretto, libero e segreto per 5 anni di mandato Per ora non c'è una procedura elettorale unica leggi nazionali che osservano il principio della proporzionalità del sistema elettorale ogni cittadino UE ha diritto di elettorato attivo e passivo nel Paese di residenza
Funzioni secondo l'art 14 TUE: Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. In particolare: Funzione legislativa (art. 289 TFUE) procedura legislativa ordinaria e speciale da segnalare: preiniziativa legislativa (art. 225 TFUE) Funzione di bilancio (art. 314 TFUE) codeciso col Consiglio
Funzioni di controllo politico nei confronti della Commissione: esame della relazione annuale mozione di censura ex art. 234 TFUE atti di sindacato politico ed ispettivo nei confronti del Consiglio europeo e del Consiglio esame della relazione dopo ogni vertice esame della relazione dopo ogni presidenza semestrale atti di sindacato politico ed ispettivo nei confronti della BCE esame della relazione annuale sul SEBC e sulla politica monetaria
Ma c è di più: Funzioni consultive alle condizioni stabilite dai trattati ogni volta che i trattati richiedono la consultazione del PE Partecipazione alla stipula degli accordi internazionali dell'ue approvando quelli indicati all'art. 218 TFUE (es., accordi di associazione) rendendo pareri sui restanti tipi di accordi Partecipazione alla formazione di altre Istituzioni o organi Commissione elegge il Mediatore Esamina petizioni e denunce (art. 227 TFUE)
Il Consiglio europeo http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=34c0fc77-2e71-45b2-be68-a249012634a8 è l'organo politico di più alto livello Composto da: - Capi di Stato o di governo degli Stati membri - Presidente del Consiglio europeo eletto a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e ½, rinnovabile 1 volta - Presidente della Commissione L'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell UE partecipa ai lavori Il Presidente del PE può essere invitato alle sedute per essere ascoltato
competenze dare all'unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definirne gli orientamenti e le priorità politiche generali, anche in ambito PESC. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo politico e non funzioni legislative le decisioni che adotta (atti che gli competono) hanno contenuto strategico e di indicazione gli obiettivi (la strada da seguire nel processo di integrazione europea)
Il Consiglio europeo si riunisce 2 volte a semestre, fatta salva la possibilità di sedute straordinarie Di norma si pronuncia per consensus, salvo che i trattati dispongano diversamente É prevista la possibilità di dare (1 sola) delega di voto, quindi, ad esempio l'italia può votare anche su delega della Francia l'italia non può votare su delega della Francia e di Malta e votano solo gli Stati, non le altre figure partecipanti
Il Consiglio È l'organo che raccoglie gli Stati membri dell'unione: è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale (Ministri, Sottosegretari oppure anche alti funzionari) è un organo di Stati
La sua composizione è variabile ratione materiae (cd. formazioni): Affari generali Affari esteri Economia e finanza Giustizia e affari interni (GAI) Occupazione, politica sociale, salute e consumatori Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) Trasporti, telecomunicazioni ed energia Agricoltura e pesca Ambiente Istruzione, gioventù, cultura e sport
Le formazioni del Consiglio sono rette dalla Presidenza semestrale (a turno), tranne la formazione Affari esteri, che è presieduta dall'alto rappresentante PESC Le presidenze semestrali: Lettonia: gennaio-giugno 2015 Lussemburgo: luglio-dicembre 2015 Paesi Bassi: gennaio-giugno 2016 Slovacchia: luglio-dicembre 2016 (...)
Funzioni: Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ( es. poteri di indirizzo in materia di politica economica) alle condizioni stabilite nei trattati. Il Consiglio è poi il dominus della procedura di conclusione degli accordi internazionali dell'ue. Lo specifico delle funzioni del Consiglio è comunque rimesso alle singole norme TUE e TFUE, che indicheranno la materia, il tipo di atto, la procedura e il tipo di maggioranza.
Di norma il Consiglio vota a maggioranza qualificata (regola generale), salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente ( maggioranza semplice, unanimità). La votazione a maggioranza qualificata segue un metodo complesso, in quanto ogni Stato non ha 1 voto, ma un voto ponderato (un valore). Fino al 31 ottobre 2014, una delibera passa se ottiene almeno 255 voti dati dalla maggioranza degli Stati membri
Organo di individui di tipo tecnico La Commissione europea agisce nell'interesse dell'unione: i Commissari sono indipendenti e non ricevono istruzioni dai governi, del loro Paese o degli altri Stati membri. L'incarico è esclusivo ed incompatibile con altre attività professionali e dura 5 anni (salvo dimissioni anticipate) Questa Istituzione è connotata dai caratteri della indipendenza e della competenza
composizione: Fino al 31 ottobre 2014 è composta da 27 componenti, 1 commissario per Stato membro: 1 Presidente l'alto rappresentante per gli Affari esteri dell UE (vicepresidente di diritto) 25 commissari Dal 2015 il numero è ridotto a 2/3, compresi il Presidente e l'alto rappresentante PESC, per un totale di 18 commissari. La scelta dei commissari seguirà criteri di rotazione e rappresentanza geografica
Procedura di nomina complessa: 1) Il Presidente è eletto dal PE su proposta del Consiglio europeo. 2) Il Consiglio, in accordo col Presidente della Commissione eletto, propone al PE una lista di candidati. I candidati sostengono question-time nelle commissioni parlamentari competenti. La lista viene approvata dal PE. 3) Presidente, AR e commissari si presentano in PE per discutere il programma relativo al mandato da svolgere. Ricevono l'approvazione del PE come collegio. Segue nomina formale da parte del Consiglio europeo. Il PE può sfiduciare la Commissione, portandola alle dimissioni collettive (art. 234 TFUE). I dimissionari restano in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e si procede alla nomina di una nuova Commissione.
Funzioni: Promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine iniziativa sugli atti: art. 17, par. 2, TUE: Un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente ( altri tipi di atti) Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati sotto il controllo della Corte di giustizia dell'unione europea - verso altre Istituzioni (es., legittimazione attiva per azioni di annullamento) - verso gli Stati (es., legittimazione attiva per la procedura d'infrazione) - verso i privati (titolarità a imporre sanzioni) (...)
(...) Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati Può essere delegata, con atti legislativi, ad adottare atti non legislativi di portata generale in una determinata materia o ambito (es., concorrenza e regolamenti della Commissione)
La Corte di giustizia dell'unione europea http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=501aa8e9-0e82-41f2-bf52-a0d300c231e1 Per Corte di giustizia dell'ue si intende un sistema giudiziario composto da (a) Corte di giustizia, (b) Tribunale e (c) tribunali specializzati l'istituzione è unitaria le sue formazioni sono diverse
Funzioni Art 19 TUE La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione (autoritativa, ndr) e nell'applicazione dei trattati. In particolare, conformemente ai trattati, si pronuncia: a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; c) negli altri casi previsti dai trattati (es., contenzioso tra UE e dipendenti)