ATTIVAZIONI NELLA FASE PROCEDIMENTALE
Indagato/Persona Offesa ART. 415 BIS. C.P.P. Udienza Preliminare Citazione Diretta a Giudizio Tale attivazione non può mai mancare, potrebbe non essere la «prima», ma non potrà mai essere assente.
Indagato ART. 161 C.P.P. ART. 335 C.P.P. Anche Persona Offesa ART. 391 nonies C.P.P.
Indagato/Persona Offesa ART. 369 C.P.P. Art. 364 c.p.p. Interrogatorio Art. 364 c.p.p. Confronto Art. 364 c.p.p. Ispezione ART. 369 BIS C.P.P. SOLO INDAGATO
Indagato Ordinanza di MISURE CAUTELARI Art.li 292 e 293 c.p.p. Art. 294 c.p.p. Interrogatorio Continua Da parte del Giudice (Int. di garanzia) Da parte del PM
Indagato Art. 309 c.p.p. commi 8 e 9 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva Continua
Indagato/Persona Offesa Art. 299 c.p.p. comma 2 Bis Revoca o sostituzione delle misure
Persona Offesa Art. 408 c.p.p. commi 2 e 3bis. Richiesta archiviazione per infondatezza della notizia di reato Continua
Indagato/Persona Offesa Art. 127 c.p.p. commi 2 e 3. Udienza in camera di consiglio Art. 409 c.p.p. commi 1 e 2. Provvedimenti del Giudice sulla richiesta di archiviazione Art. 410 c.p.p.. Opposizione alla richiesta di archiviazione.
Indagato Incidente Probatorio Art. 392 c.p.p. comma 1 lettera f. Indagato/Persona Offesa Incidente Probatorio Art. 392 c.p.p. comma 1 bis.
Indagato/Persona Offesa Accertamenti tecnici non ripetibili Art. 360 c.p.p. comma 1 e 3. DIFFERENZA TRA IRRIPETIBILITÀ Art. 360 c.p.p. NDIFFERIBILITÀ Art. 392 c.p.p.
Persona Offesa RICHIESTA DI RIAPERTURA INDAGINI (art. 414 c.p.p.) Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. QUANDO? CHI DECIDE? CHI CHIEDE? PER QUALE MOTIVO CHIEDE? Continua
Persona Offesa UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA RICHIESTA DI RIAPERTURA INDAGINI (art. 414 c.p.p.) Quando il procedimento contro un indagato è stato archiviato, il Pubblico Ministero può compiere nuove indagini soltanto dopo essere stato autorizzato con decreto motivato del gip. La richiesta del Pubblico Ministero è basata sulla esigenza di nuove investigazioni. Il Pubblico Ministero provvede ad una iscrizione nel registro delle notizie di reato; da tale momento decorrono nuovamente i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. Per ottenere l autorizzazione non è necessario che siano presenti nuovi elementi, bensì è sufficiente che il Pubblico Ministero prospetti al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti. Un eventuale diniego non è impugnabile.
In questo caso trattasi solamente di soggetto condannato UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA RICHIESTA DI REVISIONE CARATTERISTICHE MEZZO STRAORDINARIO DI IMPUGNAZIONE IDONEO A STRAVOLGERE IL GIUDICATO 4 IPOTESI TASSATIVE ART. 630 C.P.P. HA PER OGGETTO LE PRONUNCE IRREVOCABILI DI CONDANNA ESPERIBILE SENZA LIMITI DI TEMPO
In questo caso trattasi solamente di soggetto condannato UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA RICHIESTA DI REVISIONE Inconciliabilità dei fatti posti a fondamento con quelli di altra sentenza irrevocabile Sopravvenuta revoca della sentenza pregiudiziale (ad es. revoca della sentenza dichiarativa di fallimento cui è seguita la condanna per bancarotta) Sopravvenienza di nuove prove di innocenza Falsità in atti o in giudizio od altro fatto reato (ad es. falsa testimonianza) da cui dipenda l attuale condanna.
Indagato Art. 359 bis c.p.p. commi 2 ultimo capoverso Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
LA BANCA DATI DEL DNA
TRATTATO DI PRUM Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
Art. 5 LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 Istituzione della Banca Dati del DNA Istituzione del Laboratorio Centrale per la Banca Dati del DNA Presso il Ministero dell Interno Presso il Ministero della Giustizia D.A.P.
Art. 7 LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 Attività della Banca Dati del DNA La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività: a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2; b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Art. 8 LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 Attività del Laboratorio Centrale per la Banca Dati del DNA. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività: a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2; b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
Art. 9 LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 Prelievo e tipizzazione VEDASI ARTICOLO
Art. 13 LEGGE 30 giugno 2009, n. 85 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici VEDASI ARTICOLO