La rilevanza della certificazione introduttiva. Edy Febi

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Transcript:

La rilevanza della certificazione introduttiva Edy Febi

Certificato medico Il certificato medico è una attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità (Gerin). Si tratta di una pronuncia a carattere descrittivo che si concreta in affermazioni relative all esistenza di qualcosa e alla qualità o situazione di una cosa o di una persona o alla verifica, ai caratteri, al tempo di un dato di fatto. Sicuramente si tratta del mezzo di informativa più frequente e comune dell attività del medico (Puccin).

Certificato medico Rappresenta un atto che qualifica un fatto, conferendogli rilevanza nei confronti di terzi, ivi compreso il soggetto interessato, produttivo di effetti nella sfera giuridica di riferimento e fa fede fino a prova contraria. Il certificato medico è una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Requisiti del certificato Essendo il certificato un atto con significato e valore medico-legali, deve rispondere a due requisiti fondamentali: - rigorismo obiettivo; - dominante conoscenza del rapporto giuridico (diritto civile, penale, infortunistico, militare, previdenziale, assicurativo, di lavoro, ecc.) cui il fatto si riferisce.

Nella Deontologia medica

Falsità in certificato Il medico che rilascia certificazioni sanitarie non conformi al vero incorre nel reato di falsità in certificato. La falsità in certificato, commessa da pubblici ufficiali o da un incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto privato esercente un servizio di pubblica necessità, configura il reato di falso ideologico previsto agli artt. 479, 480 e 481 c. p. Tra i delitti contro la fede pubblica (Titolo VII del libro secondo dei codice penale) sono compresi l art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), l art. 480 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) e l art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) i quali che recitano rispettivamente:

Art. 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) - Il pubblico ufficiale, che, nell esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) - Chiunque, nell esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro cinquantuno a euro cinquecentosedici. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Elemento psicologico del reato Per il concretizzarsi del reato non è sufficiente l alterazione dei dati obiettivi, ovvero che il certificato sia non veritiero; è indispensabile, infatti, che vi sia il dolo, ossia l intenzionalità di attestare fatti non conformi al vero.

Dolo generico e specifico Quando siano provate la coscienza e volontà nell attestare fatti non conformi al vero, si realizza il reato di falsità ideologica indipendentemente dal fine, ossia a prescindere dall uso che si possa fare di quel certificato (il reato è consumato nel momento del rilascio). Il fine di lucro (dolo specifico) costituisce un aggravante e comporta un aumento della pena.

La falsità ideologica di cui agli artt. 479, 480 e 481 c.p. concerne il contenuto concettuale, vale a dire la attestazione che costituisce il nucleo del certificato. Essa consiste nel presentare e dichiarare come reali ed autentici fatti che non lo sono. Consegue che l autore della falsità ne ha la consapevolezza ed ha pertanto la volontà di dare una rappresentazione alterata della realtà. Per tale ragione la falsità ideologica presuppone il dolo. Per la sua frequenza nel mondo sanitario, merita menzione la falsa indicazione della data di compilazione del certificato, che ha la conseguenza di spostare il significato e quindi la veridicità del contenuto, ciò che integra un tipico falso ideologico.

Il certificato involontariamente o inconsapevolmente non corrispondente alla realtà dei fatti è semplicemente un certificato erroneo. Non costituiscono falsità ideologica le valutazioni ed i giudizi, quali quello prognostico, che rappresentano un'opinione personale del certificante e non investono l attività di certificazione.

TELEMATIZZAZIONE della certificazione

TELEMATIZZAZIONE della certificazione

TELEMATIZZAZIONE della certificazione

TELEMATIZZAZIONE della certificazione

TELEMATIZZAZIONE della certificazione

CONCLUSIONI Ogni atto del medico è inesorabilmente carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Come ogni altra attività svolta dal medico, anche la certificazione medica deve sempre essere improntata alla puntualità e alla diligenza deontologicamente previste, posto che le implicazioni legali sono molteplici e di non scarso significato.

Grazie per l attenzione edyfebi@fimmg.org