l esame professionale superiore di responsabile di formazione



Documenti analoghi
- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J (sistema modulare con esame finale)

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

l'esame professionale superiore di fashion designer

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

l esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

l esame professionale superiore di consulente nelle specializzazioni di

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Manager in Logistica con attestato professionale federale

Creatrice d abbigliamento Creatore d abbigliamento

REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento per l ottenimento degli attestati modulari 1 e 2 con verifica delle equivalenze

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

Ordinanza del DFI

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Regolamento d'esame. per l'esame Professionale Superiore di. Tecnico di laboratorio in scienze naturali. Fachverband Laborberufe

Ordinanza del DFI

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre ,

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del per. Organo responsabile

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Regolamento del personale

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Transcript:

REGOLAMENTO per l esame professionale superiore di responsabile di formazione del 12 aprile 2010 (modulare con esame finale) Considerato l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame 1. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Scopo dell esame Scopo dell esame è di stabilire se le persone candidate dispongono delle competenze necessarie per svolgere funzioni di responsabilità negli ambiti della formazione di base e continua degli adulti per quanto concerne la gestione, la conduzione, lo sviluppo e la garanzia della qualità. In particolare, il profilo di qualificazione comprende le competenze seguenti: a) sviluppare, valutare, aggiornare e motivare progetti di formazione; b) organizzare e coordinare offerte di formazione, eventi e processi collegati; c) valutare processi organizzativi e andragogici, e gestire un sistema di quality management a lungo termine; d) assumere, accompagnare e valutare collaboratori e collaboratrici, e sostenerli nel loro sviluppo; e) assumere la responsabilità di un team di collaboratori e collaboratrici; f) affidare mandati a persone o servizi interni o esterni; g) avvalersi delle strutture organizzative e dei processi comunicativi della propria organizzazione, e adattarli secondo le esigenze che si presentano; h) fissare obiettivi e definire pianificazioni annuali nonché stabilire preventivi e consuntivi per la propria unità organizzativa; i) adeguare l offerta formativa alle tendenze e agli sviluppi nel contesto dell organizzazione; j) progettare e monitorare le misure di marketing e comunicazione per i propri prodotti e servizi; k) accertare e analizzare i bisogni formativi aziendali e individuali, e trattare con committenti esterni o interni all organizzazione; l) seguire gli sviluppi e le tendenze rilevanti negli ambiti dell economia, della cultura, della società e della politica della formazione; 1 Versione del 28.03.2012 Regolamento EPS Responsabile di formazione 15.01.2010/M5A pagina 1 / 9

m) rappresentare la propria organizzazione all esterno e curare delle collaborazioni sovra-istituzionali; n) pianificare progetti nell ambito della formazione, assicurarne il finanziamento, dirigerli, valutarli, documentarli e salvaguardarne i risultati. 1.2 Organo responsabile 1.21 L'organo responsabile è la Commissione svizzera Formazione dei formatori (CS FFA), ed è competente per tutta la Svizzera. 1.22 La convenzione dell'organo responsabile e il regolamento interno del sistema modulare FFA regolano la composizione della CS FFA, le forme di collaborazione e i compiti. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della Commissione garante della qualità (CGQ) 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione garante della qualità (CGQ). La Commissione GQ è composta da almeno sei membri, eletti dall organo responsabile per un periodo di due anni. La rielezione è possibile. Si mira a una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche. 2.12 L organo responsabile nomina il/la presidente della Commissione GQ. Per gli altri membri, la CGQ si autocostituisce. 2.13 La CGQ è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere. Nel caso di possibili conflitti di interesse o di altre ragioni che potrebbero compromettere l imparzialità, questi devono essere dichiarati apertamente e spontaneamente dal membro della commissione per ogni punto dell ordine del giorno. In tale caso, il membro della commissione non partecipa alle deliberazioni della commissione. 2.2 Compiti della Commissione garante della qualità (CGQ) 2.21 La CGQ: a) emana le direttive inerenti il presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente; b) fissa le tasse d esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI); c) fissa la data e il luogo dell esame; d) definisce il programma d'esame, predispone la preparazione dei compiti d'esame e i relativi criteri di valutazione; e) è responsabile per lo svolgimento dell'esame finale; f) nomina gli esperti, li forma per le loro funzioni e li impiega; g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l eventuale esclusione dallo stesso;stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari; i) verifica i certificati di modulo, valuta l esame finale e decide il conferimento del diploma; j) tratta le domande e i ricorsi;controlla periodicamente l attualità dei moduli, ne ordina l aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di modulo; Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 2 / 9

l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni; m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla SEFRI; n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro. 2.22 La CGQ collabora con il segretariato a cui delega compiti amministrativi e di gestione. 2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la CGQ può concedere delle deroghe. 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE 3.1 Pubblicazione 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali. 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare: la data dell esame; la tassa d'esame; il recapito per l'iscrizione; il termine d'iscrizione; le modalità di svolgimento dell esame; l elenco dei possibili esperti. 3.2 Iscrizione All'iscrizione devono essere allegati: a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta; b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;le copie dei certificati di modulo risp. degli attestati di validazione delle competenze corrispondenti; d) l indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati; e) eventuali richieste di ricusa nei confronti degli esperti; f) la copia di un documento d'identità con fotografia. 3.3 Ammissione 3.31 All'esame finale è ammesso chi: a) è titolare dell attestato federale professionale di formatore/trice, o può comprovare di possedere conoscenze e abilità equivalenti nel campo della formazione degli adulti; Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 3 / 9

b) può attestare un attività pratica di almeno quattro anni di cui almeno 1'500 ore nell ambito della formazione, e almeno 500 ore in una funzione con responsabilità di gestione e conduzione. c) dispone dei necessari certificati di modulo risp. degli attestati di validazione delle competenze corrispondenti o del diploma professionale federale di formatore/formatrice aziendale o del diploma di formatore/formatrice di adulti SSS. È fatta riserva del pagamento della tassa entro i termini fissati al punto 3.41, dell accettazione della progettazione del lavoro di diploma e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo. 3.32 Per l ammissione all esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di modulo: FFA-D-M1 Valutare e motivare progetti di formazione FFA-D-M2 Coordinare e monitorare offerte formative FFA-D-M3 Sviluppare la qualità dell offerta formativa FFA-D-M4 Gestire e condurre un unità organizzativa FFA-D-M5 Posizionare l offerta formativa nel contesto FFA-D-M6 Gestire progetti nell ambito della formazione L organo responsabile specifica il contenuto e i requisiti dei singoli moduli (designazione del modulo e dei requisiti concernenti le verifiche delle competenze). La descrizione dei moduli è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse. Al momento dell esame finale, i certificati di modulo non dovrebbero risalire a più di cinque anni. 3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero. 3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale e ad eventuali ricuse è comunicata alla persona candidata per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici. 3.35 Il lavoro di diploma deve essere consegnato al più tardi cinque settimane prima dell esame finale. 3.4 Spese 3.41 Con l iscrizione, la persona candidata s impegna a versare le seguenti tasse: a) la tassa di valutazione del dossier d ammissione b) la tassa d esame c) le tasse per la stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma. 3.42 Chi non è ammesso all esame non ha diritto al rimborso della tassa di valutazione del dossier di ammissione (vedi 3.41 a). Le altre tasse (vedi 3.41 b e 3.41 c) saranno rimborsate. 3.43 A chi, conformemente al punto 4.21, deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato la tasse d esame e le tasse per la stesura del diploma. 3.44 Chi non supera l esame finale ha diritto al rimborso delle tasse per la stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma (vedi 3.41 c) e a nessun rimborso della tassa di valutazione del dossier d ammissione e della tassa d esame (vedi 3.41 a e 3.41 b). Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 4 / 9

3.45 La tassa d'esame per le persone candidate ripetenti è fissata dalla CGQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere. 3.46 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l esame finale sono a carico delle persone candidate. 4 SVOLGIMENTO DELL ESAME FINALE 4.1 Convocazione 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno quattro persone candidate adempiono le condizioni d'ammissione. 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno quattro settimane prima dell'inizio dell esame finale orale. La convocazione contiene il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell esame orale come pure degli ausili che le persone candidate sono autorizzate a usare e invitate a portare con sé. 4.2 Ritiro 4.21 Le persone candidate possono ritirare la propria iscrizione solo se giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi: a) maternità; b) malattia o infortunio c) lutto nella cerchia ristretta; d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto. 4.22 La persona candidata deve immediatamente notificare per iscritto alla CGQ i motivi del suo ritiro e giustificarli. 4.3 Mancata ammissione ed esclusione 4.31 Le persone candidate che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono in modo cosciente indicazioni false, inoltrano certificati di modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammesse all esame finale. 4.32 È escluso dall esame finale chi: a) utilizza ausili non autorizzati; b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame; c) consegna un lavoro di diploma redatto da terzi, o tenta di ingannare gli esperti in altro modo. 4.33 L esclusione dall'esame deve essere decisa dalla CGQ. La persona candidata ha il diritto di sostenere l esame finale con riserva fino al momento in cui la CGQ non ha preso la sua decisione. 4.4 Esperti 4.41 Almeno due esperti valutano il lavoro di diploma e ne determinano la valutazione di comune accordo. 4.42 Almeno due esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti sul colloquio d esame e lo svolgimento dell esame. Valutano le prestazioni della persona candidata e ne determinano la valutazione di comune accordo. Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 5 / 9

4.43 Gli esperti sono ricusati se sono stati docenti principali dei corsi di preparazione seguiti dalla persona candidata, parenti, oppure sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della persona candidata. 4.5 Riunione conclusiva 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la CGQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione. 4.52 I membri della CGQ sono ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma se sono stati docenti principali durante i corsi di preparazione seguiti dalla persona candidata, parenti, oppure sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi. 5 ESAME FINALE 5.1 Parti dell'esame 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti: Parte d esame Tipo d esame Tempo 1. esame scritto lavoro di diploma redatto in precedenza 2. esame orale a) colloquio sul lavoro di diploma 30 minuti b) compito I 40 minuti c) compito II 40 minuti Nel quadro dei compiti assegnati, in regola generale, due candidati/e prendono parte al colloquio in situazione assieme. I candidati si preparano separatamente per il ruolo che assumeranno durante il colloquio e hanno a disposizione lo stesso tempo di preparazione al colloquio. La preparazione non è compresa nella durata dell'esame orale sopramenzionata. Le prestazioni di ogni persona candidata vengono valutate individualmente. 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddi visa in voci. La CGQ definisce questa suddivisione. Sia per l esame scritto che per l esame orale verrà fatta una valutazione globale. 5.2 Esigenze d esame 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d esame di cui al punto 2.21 lett. a. 5.22 La CGQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. 6 VALUTAZIONE E CONDIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELL ESAME 6.1 Valutazione La valutazione delle singole parti d esame da parte della CGQ viene espressa mediante il giudizio superato oppure non superato. 6.2 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma 6.21 L'esame finale è superato se ambedue le parti sono state valutate con superato. Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 6 / 9

6.22 L esame finale non è superato se il candidato a) non si presenta pur non avendo motivi validi; b) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi; c) deve essere escluso dallo stesso. 6.23 La CGQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l esame finale per decidere circa il superamento dello stesso. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale. 6.24 La CGQ rilascia a ogni persona candidata un certificato d esame finale, dal quale risulta almeno: a) la conferma dei certificati di modulo richiesti; b) la valutazione delle singole parti d esame e la valutazione complessiva dell esame finale;il superamento o meno dell esame finale;l indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma. 6.3 Ripetizione 6.31 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte. 6.32 La ripetizione si limita solo alle parti d esame insufficienti valutate con non superato. 6.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale. 7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA 7.1 Titolo e pubblicazione 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della CGQ dalla SEFRI e porta le firme del direttore della SEFRI e del presidente della CGQ. 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto: Responsabile di formazione con diploma federale Ausbildungsleiter/in mit eidgenössischem Diplom Responsable de formation avec diplôme fédéral Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula Specialist in Training Management and Human Resources Development with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI. 7.2 Ritiro del diploma 7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente. Sono riservate eventuali procedure penali. 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 7.3 Rimedi giuridici 7.31 Contro le decisioni della CGQ relative alla non ammissione all'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni. Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 7 / 9

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME 8.1 L organo responsabile per il diploma, su proposta della CGQ, fissa le vacazioni secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e gli esperti. 8.2 Le organizzazioni che costituiscono l organo responsabile per il diploma assumono, in parti uguali, le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse corrispondenti, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. 8.3 Al termine dell esame la CGQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell esame. 9 DISPOSIZIONI FINALI 9.1 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento dell 11 novembre 2005 concernente l'esame professionale superiore di responsabile di formazione è abrogato. 9.2 Disposizioni transitorie 9.21 Le date dell ultimo modulo di qualificazione in base al regolamento previgente dell 11 novembre 2005 saranno pubblicate sei mesi dopo l entrata in vigore del presente regolamento. 9.22 I candidati che devono ripetere l esame in base al regolamento previgente dell 11 novembre 2005 hanno la possibilità di ripetere una volta il modulo di qualificazione secondo il vecchio ordinamento, inoltrando domanda entro 12 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. Una seconda ripetizione può avvenire secondo il presente regolamento. 9.23 Responsabili di formazione diplomati secondo il regolamento dell 11 novembre 2005 sono ugualmente autorizzati a portare il nuovo titolo. Non sarà rilasciato nessun diploma. 9.3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI. Regolamento ESP Responsabile di formazione 12.04.2010 pagina 8 / 9

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE Zurigo, 22 marzo 2010 Commissione Svizzera Formazione dei formatori CS FFA Il direttore CS FFA Dr. André Schläfli Il presente regolamento è approvato. Berna, 12 aprile 2010 (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia) Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) La direttrice Dott.ssa Ursula Renold Regolamento EPS Responsabile di formazione 15.01.2010/M5A pagina 9 / 9