Giussano, li 7 gennaio 2009 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO : RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA IL DLGS 231 DEL 2001 Recenti disposizioni Legislative ed in particolare l introduzione dell articolo 25 septies al D.lgs 231/2001 (introdotto dal 25/10/2007) e la formulazione più recente dell art. 30 del D.lgs 81/2008 (ex L 626 introdotta dal 15/5/2008) hanno riportato di forte attualità la responsabilità amministrativa della società/ente (persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica) per l attività illecita derivante dalla commissione di tipologie di reati, commessi a vantaggio e/o nell interesse della società/ente, da parte di persone fisiche poste in posizione di vertice, e alle persone fisiche sottoposte all altrui direzione e controllo e a soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto della società. Cos è il Dlgs 231/2001? E un norma che tende a rendere compartecipe con diverse sanzioni la società/ente per una serie di ipotesi di reati aventi natura penale, posti in essere da persone fisiche, in qualità di vertici della società. Alla responsabilità penale della persona fisica (ovvero l autore materiale del reato) si aggiunge la responsabilità amministrativa della società a condizione che si dimostri che la stessa abbia tratto un interesse o un vantaggio da tale comportamento penalmente rilevante. Tale norma non trova applicazione nella ipotesi in cui la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo interesse proprio o di altri terzi o abbia agito in evidente frode al modello organizzativo posto in essere dalla società/ente.
I reati previsti dal Dlgs 231/2001 sono riassumibili come segue: Reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica i Reati societari, quelli di terrorismo, contro la vita e l incolumità e personalità individuale, quelli trasnazionali, riciclaggio, ricettazione, finanziari e informatici. Quello che ha riacceso interesse nei soggetti interessati al Dlgs 231 è stato la introduzione dell art. 25septies Dlgs 231/2001 il quale prevede il c.d. reato presupposto di : omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi violando le norme anti infortunistiche e di igiene sulla salute dei lavoratori. (N.B. le lesioni gravi si realizzano già in presupposto di una prognosi superiore a 40 giorni) Le sanzioni in tema di responsabilità amministrativa variano e di molto da reato a reato e possono essere: -pecuniarie; -interdittive; -di confisca; -di pubblicazione della sentenza; La sanzione pecuniaria nella ipotesi in cui venga provata la responsabilità amministrativa dell ente per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ammonta a 1.000 quote (la quota ha un valore variabile stabilito dal giudice tra 258 euro e 1.549 euro circa) ovvero tra circa 258.000 e 1.549.000 euro, a cui potrebbero aggiungersi quelle interdittive sospensione o revoca concessione o autorizzazione ad operare, piuttosto che divieto di contrarre con la pubblica amministrazione da tre a dodici mesi ecc..
CONCLUSIONI Enorme attenzione va posta da parte dell ente/società all accertamento della responsabilità in capo a sé, di reati posti in essere da soggetti in posizione apicale rispetto all ente, al fine di evitare anche un ingente danno economico e patrimoniale, questo può essere evitato solo ponendo in essere un modello organizzativo idoneo a supportare una serie di postulati in parte anche qui sopra riportati, bisognerà quindi prevedere un modello e una serie di codici e di procedure oltre che alla nomina di un Organismo di Vigilanza Indipendente. Lo studio rimane a disposizione per gli opportuni approfondimenti. Cordiali saluti. Dr. Giancarlo Slavich Allegato: 1) Art. 25 septies del Dlgs 231/2001 2) Art. 2 dd) del Dlgs 81/2008 3) Art. 30 del Dlgs 81/2008
DECRETO LEGISLATIVO 08 giugno 2001 n. 231 art. 25 - septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Testo: in vigore dal 25/08/2007 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) testo in vigore dal: 15-5-2008.... Art. 2. Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria; e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti..