COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE QUINTO SETTORE - URBANISTICA. Determinazione Originale del Responsabile ASSUNTA IN DATA 29/02/2016

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Transcript:

Nr. Gen.: 129 Nr. Sett.: 17 COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE QUINTO SETTORE - URBANISTICA Determinazione Originale del Responsabile ASSUNTA IN DATA 29/02/2016 OGGETTO: DPR n. 380/01 - art. 16. Documento di aggiornamento contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. APPROVAZIONE. SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Lì, 29/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Daniele CIARDO Salvatore SOZZO

Premesso: IL RESPONSABILE DEL SETTORE V URBANISTICA che ai sensi dell art. 16 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i., in seguito anche semplicemente TUE), il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell art. 4 della legge n. 457 del 05.08.1978 e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); che per gli interventi di edilizia residenziale si assume obbligatoriamente l aliquota stabilita dalla Regione Puglia (art. 36 L.R. 6/79), pari al 5% (cinque per cento); che per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica è facoltà del Consiglio Comunale stabilire l aliquota di contribuzione, purché non superiore al 10% (art. 19 D.P.R. n 380/01 e art. 36 L.R. 6/79) e che il Comune di Carmiano ha stabilito in proposito un aliquota unica pari al 5% anche per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica, giusta Del. n. 62/98. Preso atto: che la Deliberazione di G.R. n. 449 del 4.04.2006 fissava per la Regione Puglia il costo base di nuova costruzione per l edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata in /mq 594,00; che la L.R. 1.02.2007 n. 1 confermava per la Regione Puglia il costo base di nuova costruzione per l edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata in /mq 594,00; che la Deliberazione di G.R. n. 2268 del 26.11.2008 determinava per la Regione Puglia il costo base di nuova costruzione per l edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata in /mq 646,18, aggiornandolo in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); che la Deliberazione di G.R. n. 2081 del 3.11.2009 ristabiliva per la Regione Puglia il costo base di nuova costruzione per l edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata in /mq 646,18; che la Deliberazione di G.R. n. 766 del 23.03.2010, nell'apportare modifiche e integrazione operative alla precedente Del. G.R. n. 2081/09, confermava purtuttavia per la Regione Puglia il costo base di nuova costruzione per l edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata in /mq 646,18; che l art. 2, c. 3, della L.R. 1.02.2007 n. 1 prevede testualmente che in assenza di apposite deliberazioni della Giunta Regionale che provvedono ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ; che l art. 2, c. 1, della L.R. 1.02.2007 n. 1 prevede testualmente che l adeguamento annuale si applica ai Permessi di Costruire e/o alle S.C.I.A. la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno ; che con la L.R. n. 26 del 27.10.2009 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta, la Regione Puglia, all art. 4, ha stabilito che.. i Comuni applicano al costo base per l edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0.60 per il rilascio di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento della copertura assentita ; che la Regione Puglia, con Deliberazioni della G.R. n 2268 del 26.11.2008 e n 2081 del 03.11.2009, così come rettificata con successiva Deliberazione di G.R. n 766 del 23.03.2010, ha stabilito i limiti massimi di costo-base per gli interventi di Edilizia

Residenziale Sovvenzionata ed Agevolata, determinato in: /mq 646.18 per le nuove costruzioni; /mq 387.27 per attività di recupero primario (ristrutturazioni, consolidamento statico, recupero funzionale, ecc.); /mq 226,27 per attività di recupero secondario (recupero agibilità e funzionalità d singoli alloggi, ecc.) /mq 258,91 per manutenzione straordinaria; Visti e richiamati: le Determinazioni del Responsabile Settore V Urbanistica n.r.s. 124 del 20/12/2010 e n.r.s. 48 del 17/04/2012; il Documento di aggiornamento del contributo di costruzione redatto dallo scrivente responsabile in data 29 febbraio 2016; Considerato che dal mese di Aprile 2010 al mese di Dicembre 2015 (ultimo dato ISTAT ad oggi ufficialmente disponibile), l indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale ha subito un incremento pari a + 6,9%, giusta documentazione prodotto dalle interrogazioni sulle banche dati telematiche offerte gratuitamente via web dall ISTAT, e, che, pertanto, occorre procedere all adeguamento del costo base attualmente in vigore; Visto il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 T.U.EE.LL.; Viste: il DPR n. 380/01 TUE ed in particolare l'art. 16; le LL.RR. n. 6/79, n. 66/79, n. 53/85, n. 1/07, n. 26/09; le Deliberazioni di G.R. n. 2268/08, n. 2081/09 e n. 766/10; Visto il D.S. n. 4 del 11/01/2016 con cui si affidano al sottoscritto Responsabile le funzioni di P.O. di cui all'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale DETERMINA 1. DI APPROVARE, per quanto di propria competenza, il documento di aggiornamento del contributo di costruzione redatto dallo scrivente responsabile in data 29 febbraio 2016, che corredato dei rispettivi allegati, si acclude alla presente per farne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente accluso. 2. DI PRENDERE ATTO che la variazione ISTAT relativa al periodo aprile 2010 dicembre 2015 risulta pari a + 6.9% e dunque il coefficiente correttivo per il costo di costruzione è pari a 1,069. 3. DI ADEGUARE, per le motivazioni innanzi riportate, il costo di costruzione di cui all art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, per il rilascio dei Titoli Abilitativi Edilizi secondo le allegate tabelle di sintesi predisposte dal Servizio Urbanistica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche qualora non materialmente accluse. 4. DI PRECISARE che i valori riportati nelle tabelle di sintesi sopra richiamate - denominate rispettivamente Tabella A, B, C e D accluse al presente documento per farne parte integrante e sostanziale - sono stati calcolati applicando gli abbattimenti massimi possibili previsti dalla normativa vigente fermo restando che, tuttavia, il Consiglio Comunale può - autonomamente e previa assunzione di proprio motivato provvedimento - provvedere ad applicare abbattimenti diversi, compresi comunque tra i massimi ed i minimi riportati nelle tabelle allegate alla L.R. n. 6/79 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 66/79 nonché dalla L.R. n. 53/1985, dalla L.R. n. 1 del 01.02.2007 e, per quanto attinente, dalla L.R. n. 26/2009, e fermo restando che che i costi base al metro quadrato per l'edilizia agevolata ed i criteri tecnico-operativi di aggiornamento ed adeguamento degli stessi ad oggi restano quelli fissati dalla Regione Puglia con proprie deliberazioni di Giunta Regionale n. 2268 del 26/11/2008, n. 2081 del 03/11/2009 e n. 766 del 23/03/2010. 5. DI STABILIRE le seguenti modalità di pagamento della quota di contributo afferente al Costo di Costruzione, a scelta del richiedente il Permesso di Costruire o del Titolare della D.I.A./S.C.I.A.:

- 1^ MODALITA : versamento del 100% della quota dovuta all atto del rilascio del P.d.C. o alla presentazione della D.I.A./S.C.I.A.; - 2^MODALITA : rateizzazione in 4 rate semestrali di pari importo, la cui prima rata dovrà essere versata al rilascio del P.d.C. o alla presentazione della D.I.A./S.C.I.A., mentre le rate successive fermo restando quanto previsto dai successivi punti 6. e 7. - devono essere versate con cadenza semestrale, in ogni caso entro e non oltre 60 giorni dall ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio del Certificato di Agibilità. 6. DI DARE ATTO che, nella sola ipotesi di scelta rateizzata, il Titolare del P.d.C. o della S.C.I.A. è obbligato a presentare prima del rilascio del titolo abilitativo (ovvero all atto di presentazione della D.I.A./S.C.I.A.), idonea polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, della durata non inferiore a 24 mesi, a garanzia delle somme da versare maggiorate del 40% quale sanzione massima prevista dall'art. 42 del DPR n 380/01. 7. DI DARE ATTO che in caso di ritardato od omesso versamento del contributo commisurato al Costo di Costruzione, entro i termini stabiliti, si applicheranno le sanzioni di cui all art. 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 8. DI STABILIRE che i costi adeguati con il presente provvedimento validi per l'anno solare gennaio 2016-dicembre 2016, trovano applicazione ai Permessi di Costruire e/o D.I.A./S.C.I.A. che saranno presentate successivamente al 31/12/2015 (ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 1/2007) e la cui istruttoria non sia stata completata alla data di pubblicazione della presente determinazione, dando atto a tal proposito che il Servizio Urbanistica dell'ente ha comunque provveduto ad applicare, more tempore, in misura forfettaria prudenziale e compatibile con le rilevazioni ISTAT, degli adeguamenti annuali del costo-base. 9. DI STABILIRE, altresì, anche in conseguenza di quanto asserito al precedente punto 8., di non applicare conguagli ai titoli abilitativi rilasciati in maniera onerosa sino alla data di assunzione del presente provvedimento. 10.DI DARE ATTO in particolare che, per l applicazione del coefficiente correttivo relativo agli edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianto solare termico, è necessario presentare: a) - al momento della richiesta del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire e/o S.C.I.A.): una Autodichiarazione, resa ai sensi dell art.46 del DPR n 445/00, da parte del soggetto cui sarà rilasciato il titolo abilitativo e relazione asseverata da parte di tecnico abilitato, dalle quali risulti che almeno il 50% dei consumi stimati di acqua calda sanitaria saranno assicurati da impianti di solare termico, da realizzare nei termini di validità del predetto Titolo Abilitativo; b) - entro 30 giorni dalla fine dei lavori: una dichiarazione, resa ai sensi dell art.46 del DPR n 445/00, da parte di tecnico abilitato, dalla quale risulti che il predetto impianto solare termico è stato realizzato e che assicura almeno il 50% dei consumi stimati di acqua calda sanitaria, fatta salva la potestà di controllo dell amministrazione comunale. 11. DI DARE ATTO, altresì, che nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al precedente punto 10. lettera b, il Comune provvederà al recupero delle somme non versate per l applicazione del coefficiente correttivo relativo all impianto solare termico, oltre gli eventuali interessi maturati. 12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili del Servizio di Segreteria Generale e del Servizio Economico-Finanziario dell'ente per le incombenze che ne scaturiscono.

Visti gli atti d ufficio, CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - UFFICIO DI SEGRETERIA - SI ATTESTA che copia della presente determinazione: Sarà affissa all Albo Pretorio, il giorno... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dalla Residenza Comunale, lì IL RESPONSABILE Giovanni CAIAFFA