Ambrosia Corporate Solutions Newsletter DECRETO SEMPLIFICAZIONI DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N.175 SEMPLIFICAZIONE FISCALE (14G00190) G.U. Serie Generale n. 277 del 28/11/2014 Entrata in vigore del Provvedimento: 13/12/2014 FISCO E TRIBUTI Dicembre 2014
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30.10.2014 è stato approvato in via definitiva il D.lgs. Semplificazioni fiscali. Il D.lgs contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale Legge n. 23 dell 11 marzo 2014. Le principali novità fiscali introdotte sono: Decreto Semplificazioni 1. Il modello di dichiarazione dei redditi 730 precompilato; 2. L innalzamento del limite di esonero della presentazione della dichiarazione di successione; 3. Le semplificazioni nei rimborsi IVA; 4. L innalzamento del limite di detraibilità per gli acquisti di omaggi non rientranti nell attività di impresa; 5. L iscrizione immediata all archivio VIES; 6. L allineamento dei criteri per identificazione prima casa ai fini IVA e ai fini dell imposta di registro; 7. Elenchi INTRASTAT 8. L obbligo di invio dei dati contenuti nelle lettere d intento che passa dal fornitore all esportatore abituale; 9. L innalzamento da euro 500,00 ad euro 10.000,00 della soglia di esonero delle operazioni da includere nella Comunicazione black list. 1. In materia di dichiarazioni fiscali la novità è il 730 precompilato. Con questa nuova organizzazione i sostituti d imposta dovranno provvedere ad inviare le nuove Certificazioni Uniche all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. Anche la trasmissione di alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti nell anno precedente dovrà essere anticipata al 28 febbraio, quali: gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, la previdenza complementare. L Agenzia delle Entrate una volta in possesso dei dati relativi a stipendi o pensioni, dei dati dell anagrafe tributaria (relativi a
rendite immobiliari, familiari a carico, ecc.) e di quelli trasmessi dai soggetti terzi (come banche o assicurazioni per mutui, polizze, ecc.), provvede a precompilare la dichiarazione e a renderla disponibile telematicamente entro il 15 aprile. Nell anno 2016, oltre a quanto sopra, superata la prima fase, durante la quale i dati verranno resi disponibili nelle banche dati dell anagrafe tributaria, questi subiranno successivamente una integrazione con i dati del Sistema della Tessera Sanitaria. Pertanto, il contribuente che effettuerà acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie avrà automaticamente la contabilizzazione dell acquisto per la sua dichiarazione. La dichiarazione precompilata verrà trasmessa al contribuente entro il 15 aprile di ciascun anno attraverso trasmissione telematica. La dichiarazione potrà essere accettata oppure modificata dal contribuente, rettificando i dati che l Agenzia delle Entrate avrà comunicati o inserendo ulteriori informazioni carenti nella dichiarazione precompilata. Il contribuente ottenuta la dichiarazione dall Agenzia delle Entrate, può scegliere di: accettare la dichiarazione precompilata. In tal modo renderà definitivi gli eventuali crediti riportati, che non saranno sottoposti al controllo preventivo degli uffici dell Agenzia delle Entrate anche nel caso in cui il credito sia superiore a euro 4.000, ottenendo direttamente il rimborso. integrare la dichiarazione precompilata. Inserendo informazioni e dati che non sono conosciuti dall'agenzia delle Entrate, quali: o gli oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni; o i dati consegnati ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. Il modello 730 precompilato potrà essere lavorato esclusivamente da Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e dai CAF.
Resteranno fuori, allora, dalle dichiarazioni precompilate i tributaristi, i ragionieri abilitati, i geometri fiscalisti e i centri elaborazioni dati. 2. In materia di Successioni, viene introdotta una modifica che riguarda la presentazione della Dichiarazione di successione. Questa non dovrà più essere presentata se il valore dell eredità per il coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l attivo ereditario non sono superiore a euro 100.000,00 (fino ad oggi euro 25.822,00), e questa successione non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. 3. Un altro importante intervento riguarda i rimborsi IVA. Questo ha previsto l azzeramento degli adempimenti per i rimborsi fino a euro 15.000 e l eliminazione della prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti non a rischio. 4. Altra novità nel mondo Iva è l innalzamento della soglia rilevante per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell attività d impresa. Più in dettaglio, il provvedimento ha aumentato da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell attività d impresa. Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell IVA, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. 5. Una importante novità in termini di semplificazioni fiscali, riguarda l esercizio dell opzione per l effettuazione di operazioni intracomunitarie, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Il contribuente viene automaticamente incluso nell archivio VIES e può iniziare da subito ad effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). 6. In materia di immobili è stato inserito un provvedimento che adegua il significato di prima casa rilevante ai fini dell applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che
anche l aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 Caratteristiche delle abitazioni di lusso 7. Viene introdotta anche la semplificazione degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione sarà regolamentata da un Provvedimento dell Agenzia delle Dogane in coordinamento con l Agenzia delle Entrate e con l ISTAT, entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto semplificazioni. Con tale modifica si riduce il relativo contenuto alle sole informazioni riguardanti: o i numeri di identificazione Iva delle controparti; o il valore totale delle transazioni suddette; o il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; o il Paese di pagamento. 8. In materia di dichiarazioni d intento viene sostituito il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti in detta dichiarazione rilasciate dall esportatore abituale che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell Iva, ai sensi dell art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72. In particolare si è eliminato l obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute da parte del fornitore dell esportatore abituale, prevedendo che tale onere sia assolto dall esportatore abituale stesso. 9. Viene riscritto l'articolo 1 del D.L. 98/2010, prevedendo che la comunicazione annuale delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, si renda obbligatoria solo qualora l'ammontare complessivo annuale delle operazioni sia superiore a 10.000 euro.
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