PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

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PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243 Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 36100 Vicenza Uffici: Contrà San Marco, 26 36100 Vicenza Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net N Registro Acqua/Suolo Rifiuti: 074/2014 del 5 Maggio 2014 Prot. n 31801/AMB D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 209/2003; L.R. 03/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni. Oggetto: autorizzazione all esercizio di un impianto di autodemolizione. Società: Scapin Bruno Srl Sede legale: via Pisa, n 24 Malo. Sede operativa: via Keplero, n 22 Malo (VI). IL DIRIGENTE Premesso che con Deliberazione della Giunta Provinciale n 56 del 28.02.2012 e relativi allegati, è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell impianto di autodemolizione della Soc. Scapin Bruno Srl, sito in via Keplero 22 in comune di Malo (VI); Dato atto che con nota del 17.04.2013, agli atti con prot. n 28679, la Soc. Scapin Bruno ha comunicato l'avvio dell'impianto in argomento, allegando l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Soc. Alto Vicentino Servizi SpA di Thiene, le garanzie finanziarie previste ed individuando il responsabile tecnico dell'impianto; Preso atto che il documento di collaudo funzionale dell'impianto (a firma Ing. Giacomo Scarsella, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n 1669) - a seguito di proroga concessa con nota n 67861 del 24.09.2013 - è stato presentato in data 17.01.2014 ed assunto agli atti con prot. n 4372 (con successiva integrazione della documentazione di impatto acustico del 21.01.2014, agli atti con prot. n 4435); Rilevato che il citato collaudo illustrava alcune modifiche di carattere gestionale apportate al progetto (senza variazioni dei rifiuti e dei relativi quantitativi complessivi autorizzati in stoccaggio ed in trattamento) costituite da una diversa estensione e localizzazione delle aree adibite a stoccaggio rifiuti e autoveicoli (sia bonificati che da bonificare) all'esterno dell'impianto. Vista inoltre la documentazione acquisita in data 26.02.2013 con prot. n 14468, con cui la Società ha presentato un aggiornamento del lay out dell'impianto ed ha richiesto di: Modificare le condizioni progettuali dello scarico dell'acqua di dilavamento con portata dal 3 a 5 m 3 /ora, con adeguamento del tempo di sosta prima dell'invio in fognatura da 5 a 22 ore dalla fine della pioggia. Inserire nuovi codici in ingresso e trattamento, riferito a bombole di GPL o metano da bonificare (provenienti da terzi) con codice rispettivamente 16.01.16 (serbatoi per gas liquidi) e 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti: bombole di metano per autotrazione) con attività di bonifica R12 con la stessa attrezzatura collaudata, per l'ottenimento di ferro (16.01.17). Dato atto che: Viste: con nota n 13877 del 24.02.2014 è stato avviato il procedimento per l'esame del documento di collaudo ed il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto, richiedendo alla Società specifici chiarimenti in merito alla proposta di gestione delle bombole di GPL o metano da bonificare (provenienti da terzi) ed al Dip. Provinciale di Vicenza dell'a.r.p.a.v., alla Soc. Alto Vicentino Servizi SpA ed al Comune di Malo, di fornire - entro 30 giorni - ogni eventuale osservazione o indicazione utile in merito al procedimento in questione; con la medesima nota è stato altresì richiesto al Servizio Provinciale V.I.A. di verificare se sussistono le condizioni di cui alla lettera t), paragrafo 8, dell'allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/20061, con conseguente necessità di attivare la procedura prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda le modifiche individuate e proposte dalla Società; la documentazione integrativa inviata dalla Società in data 07.03.2014, acquisita con prot. 17535, in merito alla provenienza ed alle modalità di gestione delle bombole di GPL o metano da bonificare (provenienti da terzi); Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Filippo Squarcina - Tel 0444/908235 Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio. Referente: Dott. Davide Berti Tel 0444/908252 Contrà San Marco, 26 36100 VICENZA @: suolo.rifiuti@provincia.vicenza.it Fax 0444/908220

il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Soc. Alto Vicentino Servizi SpA con nota n 1430 del 19.03.2014, acquisita in pari data con prot. n 20482; Preso atto della nota n 23091 del 28.03.2014, con cui il Servizio Provinciale V.I.A. ha comunicato le determinazioni assunte dalla Commissione Provinciale V.I.A. in data 26.03.2014 che - esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Società - ha ritenuto che la richiesta dell azienda fosse: accoglibile senza necessità di avviare alcuna delle procedura valutative di competenza, per quanto riguarda lo scarico delle acque di dilavamento, visto il parere del gestore Alto Vicentino Servizi SpA. non accoglibile la richiesta relativa alle operazioni di recupero delle bombole di gas, in quanto la documentazione prodotta non consente di valutare la presenza o meno di potenziali impatti negativi e significativi sull ambiente. Considerato che le garanzie finanziarie aggiornate con gli importi previsti dalla citate D.G.R.V. n 2229/2011 e n 346/2013 sulla base dei quantitativi di rifiuti autorizzati all'impianto, sono pervenute in data 24.04.2014, acquisite con prot. n 29922; Preso atto che la Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente, con parere n 09/0713 del 04.07.2013, ha modificato il precedente parere n 06/0608 del 19.06.2008, relativo alle modalità di gestione delle carcasse di autoveicoli (bonificati e messi in sicurezza) sottoposti a riduzione volumetrica, individuando specifiche condizioni per attribuire ad esse il codice CER 16.01.06; Ritenuto quindi, per quanto sopra riportato ed ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 3/2000 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione all esercizio in capo alla società Scapin Bruno Srl per l impianto sito in via Keplero, 22 in Comune di Malo; Richiamati: il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n 20 che ha stabilito che Fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n 33 e ss.mm.ii. ; la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; la D.G.R. Veneto n 2229 del 23.12.2011, pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n 3 del 10.01.2012 - successivamente integrata e modificata dalle D.G.R. n 1543/2012 e n 346/2013 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs 24.06.2003, n 209 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.Lgs 03.04.2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n 3 e 16.08.2007, n 20 e loro successive modifiche ed integrazioni; Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n 568 del 25.02.2005 e n 2166 del 11.07.2006; Visti l art. 19 (sulle competenze della provincia) e l art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Commissario Straordinario n 22 del 20.12.2012, di conferimento degli incarichi dirigenziali; AUTORIZZA la Società Scapin Bruno Srl all esercizio dell impianto di autodemolizione sito in via Keplero, n 22 in Comune di Malo. Ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all esercizio ed allo scarico di acque reflue ed ha validità fino al 05.05.2024. FA OBBLIGO Alla Società Scapin Bruno Srl di procedere all esercizio dell impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Aspetti generali 1. La Società dovrà rispettare l organizzazione complessiva dell impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica di collaudo e come precisato nel lay out di collaudo dell'impianto (Tav. 4 Rev. 1), allegata alla nota acquisita in data 07.03.2014 con prot. n 17535.

2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. 3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell impianto e informare tempestivamente la Provincia e l A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell esercizio corrente dell attività. 4. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste dalla nuova D.G.R. Veneto n 2229/2011, come integrata e modificata dalla D.G.R.V. 346/2013 e ss.mm.ii. 5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull attività effettuata nell anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all impianto e le quantità di rifiuti avviati ad altri impianti (distinti per codice C.E.R.), con indicazione degli impianti di destinazione. 6. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata: a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata: i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta. ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale. 7. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata: a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista. b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. Gestione delle aree 8. La Società dovrà mantenere un adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. 9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia delle varie superfici. 10. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 11. I settori destinati a conferimento e trattamento (messa in sicurezza / bonifica) di autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti mediante apposita e ben visibile segnaletica orizzontale da quelli destinati al deposito di rifiuti prodotti dall'attività dell impianto. 12. In conformità a quanto stabilito dal documento di collaudo acquisito in data 17.01.2014 con prot. n 4372, è ammessa in casi eccezionali l'estensione dell'area destinata ai veicoli in ingresso (da bonificare o già bonificati) fino ad un massimo di ulteriori 15 veicoli e 6 moto. Detti veicoli dovranno essere accompagnati da apposito cartello indicatore e fisicamente ben distinti da eventuali carcasse presenti nella medesima zona. 13. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere individuati e/o fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda: a) rifiuti in ingresso all attività di autodemolizione. b) rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione. Gestione dei rifiuti 14. Nell impianto dovranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R. e con le relative, specifiche operazioni e quantità, riportate nell Allegato 1 al presente provvedimento. 15. I quantitativi massimi di rifiuti accettabili e trattabili presso l impianto sono: a) Il limite massimo di rifiuti conferibili all impianto è pari a 18 t./giorno (2.700 t./anno), pari a max. 15 automezzi / giorno. b) Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in ingresso all'impianto (R13 area H) è pari a 42,9 t. pari a max 35 automezzi e 6 motocicli C.E.R. 16.01.04*/16.01.06). In considerazione del fatto che gli autoveicoli da mettere in sicurezza non possono essere accatastati uno sull'altro, nell'area H non potranno comunque essere presenti più di 20 automezzi identificati con C.E.R. 16.01.04*. c) Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a 100,53 t. - di cui:

i. max. 69 t. (pari a max. 86 auto e moto) di rifiuti non pericolosi costituiti da autoveicoli messi in sicurezza C.E.R. 16.01.06. ii. max. 28,87 t. di altri rifiuti non pericolosi. iii. max. 2,66 t. di rifiuti pericolosi. 16. La capacità massima di trattamento dell'attività di autodemolizione è pari a 18 t./giorno (2.700 t./anno). 17. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite dalla C.T.P.A. con parere 10/2012 del 19.11.2012 (allegato alla D.G.P. n 349 del 18.12.2012), nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all interno dell impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti: a) attività di autodemolizione con recupero ( Riciclaggio ) [R3] [R4] di componenti riutilizzabili. 18. In conformità a quanto stabilito dalla C.T.P.A. con parere n 09/0713 del 04.07.2013: a) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.. b) Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio, siano rimossi: catalizzatori. componenti in vetro. componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione. c) I componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici e grandi componenti in plastica (come descritti nel punto 7 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.), dovranno essere preventivamente rimossi qualora le carcasse (sottoposte a riduzione volumetrica) di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza non vengano destinate ad impianti che ne effettuino l'effettiva, successiva separazione. 19. Fatto salvo quanto disposto dall Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di recupero dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 19.12.xx del Catalogo C.E.R.; 20. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell art. 187 del D.Lgs n. 152/2006. 21. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione. Gestione delle emissioni in atmosfera. 22. L'eventuale attivazione delle attività di sgrassaggio/lavaggio pezzi (così come approvate con Deliberazione n 56 del 28.02.2012), nonché qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia per le valutazioni di competenza. 23. Nell ipotesi di messa in esercizio delle attività di sgrassaggio/lavaggio (così come approvate con Deliberazione n 56 del 28.02.2012): a) non potranno essere emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e non potranno altresì essere utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. b) l impresa dovrà tenere a disposizione dell autorità di controllo un registro dal quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto. Gestione degli scarichi idrici 24. La Società dovrà provvedere all attenta e costante conduzione del sistema di trattamento, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell inquinamento e segnalando tempestivamente alla Provincia, all A.R.P.A.V. ed dal Gestore della fognatura eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all impianto. 25. I pozzetti fiscali di prelievo campioni devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre chiaramente ed univocamente identificati e accessibili

da parte delle autorità competenti al controllo; devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata ed indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue. 26. Le vasche di trattamento dovranno essere periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto funzionamento dei singoli sistemi di depurazione. Tali operazioni dovranno essere registrate negli appositi quaderni di manutenzione. 27. Registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell autorità di controllo. 28. Registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature. 29. Acque meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia) con recapito in fognatura: in considerazione di quanto comunicato dalla Soc. Alto Vicentino Servizi SpA con nota n 1430 del 19.03.2014 (agli atti con prot. n 20482), la Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: a) Il rispetto delle modalità di scarico e quindi la portata di 5 m3/ora quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 22 ore, dovrà sempre essere verificabile da AVS SpA tramite il controllo del regolare funzionamento delle strumentazioni di controllo necessarie: sensore di pioggia, temporizzatore, valore istantaneo della portata scaricata. b) Dovranno essere rispettati i limiti qualitativi e quantitativi individuati dal Gestore della rete fognaria (AVS SpA). 30. Acque meteoriche di dilavamento piazzale (seconda pioggia): in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Provinciale V.I.A. con parere 3/2012 del 03.02.2012 (recepito con D.G.P. n 56 del 28.02.2012) la Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: a) Al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di seconda pioggia indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Dovranno essere eseguite almeno 2 analisi all anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l una dall altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: ph, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Alluminio, Zinco, Idrocarburi Totali. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo. b) Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (seconda pioggia) dovrà rispettare i limiti definiti nella Tabella 2 - Allegato C alle Norme Tecniche del P.T.A. c) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. d) È fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii., come previsto dall art. 103, comma 3, del citato decreto. AVVERTE CHE 1. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento. 2. La Società dovrà assicurare che la gestione dell impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell uomo e dell ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni e prevenzione incendio. 3. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata: a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso. b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 4. L inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell autorizzazione all esercizio, comporta l applicazione dei provvedimenti di cui all art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale; 5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo; 6. Ai sensi dell art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue, come da progetto approvato.

7. La Ditta dovrà acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all esercizio dell attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc. INFORMA CHE Il presente provvedimento rispetta il termine di 75 giorni (ID Proc. N 478), previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio 37/2013). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della ditta Scapin Bruno Srl.. Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Malo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso e alla Società Alto Vicentino Servizi SpA di Thiene (VI). IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE F.to: Dott. Angelo Macchia Firma autografa sostituita dall indicazione a stampa, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, n. 39/1993.