PROGETTO DI RELAZIONE



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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 11.5.2010 2010/2055(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sull interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI)) Commissione giuridica Relatore: Kurt Lechner PR\815667.doc PE441.230v01-00 Unita nella diversità

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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull interconnessione dei registri delle imprese (2010/2055(INI)) Il Parlamento europeo, visto il libro verde della Commissione su "L interconnessione dei registri delle imprese" del 4 novembre 2009 (COM (2009)0614) e la relazione che lo accompagna, vista la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi 1, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 2, vista l'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato 3, vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE 4, vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali 5, visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell 8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) 6, visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) 7, vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica 8, vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore 9, visto l'articolo 48 del suo regolamento, 1 GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. 2 GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13. 3 GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36. 4 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. 5 GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1. 6 GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. 7 GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1. 8 Testi approvati, P6_TA(2008)0637. 9 Testi approvati, P6_TA(2009)0238. PR\815667.doc 3/8 PE441.230v01-00

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2010), A. considerando che i registri delle imprese esaminano, registrano e archiviano informazioni sulle società quali forma giuridica, sede e capitale, nomina, cessazione del mandato, poteri e specificità dei suoi rappresentanti legali, documenti contabili per ciascun esercizio finanziario e, se del caso, gli atti relativi alla liquidazione societaria, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico, B. considerando che i registri delle imprese nell'unione europea operano su base nazionale o regionale e archiviano solo le informazioni relative alle società registrate nell'area di cui sono responsabili, C. considerando che vi è una richiesta crescente di accesso alle informazioni sulle imprese in un contesto transfrontaliero, sia a fini commerciali che per facilitare l'accesso alla giustizia, che è essenziale per i creditori e le autorità responsabili disporre di informazioni attendibili e aggiornate sui debitori e il loro patrimonio, D. considerando che dal 1 gennaio 2007 le informazioni contenute nei registri delle imprese sono state archiviate elettronicamente e sono accessibili on-line in tutti gli Stati membri; che, anche se le informazioni commerciali pertinenti sono disponibili on-line, il livello dei registri è disomogeneo e i soggetti interessati devono confrontarsi con diverse lingue, condizioni di ricerca e strutture, E. considerando che il contenuto dei registri, l'adeguatezza e la valenza giuridica sono diversi, F. considerando che un unico punto di accesso alle informazioni societarie a livello paneuropeo permetterebbe di risparmiare tempo e risorse, G. considerando che nella sua iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", contenuta nella sua comunicazione dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione si impegna a "migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, riducendo fra l'altro i costi delle transazione commerciali in Europa", H. considerando che la cooperazione tra i registri delle imprese è fondamentale in caso di fusioni transfrontaliere, trasferimenti di sede o procedure di insolvenza transfrontaliere; che tale cooperazione è espressamente imposta da numerosi strumenti di diritto societario, quali la direttiva 2005/56/CE, il regolamento (CE) n. 2157/2001 e il regolamento (CE) n. 1435/2003, I. considerando che i requisiti in materia di pubblicità per le succursali estere stabiliti dall'undicesima direttiva sul diritto societario 89/666/CEE rendono di fatto indispensabile la cooperazione tra i registri delle imprese; che tale cooperazione non dovrebbe limitarsi al momento dell'apertura di una succursale, ma proseguire, per garantire che le informazioni pertinenti permangano corrette e aggiornate, in modo da evitare discrepanze tra i contenuti del registro contenente i dettagli della succursale e quelli del registro contenente le PE441.230v01-00 4/8 PR\815667.doc

informazioni relative alla società madre, J. considerando che, una volta adottato lo statuto della Società privata europea (SPE) 1, il numero di casi che richiedono la cooperazione transfrontaliera potrebbe aumentare in modo significativo, K. considerando che sono già in vigore diversi meccanismi di cooperazione tra i registri delle imprese, come il Registro europeo delle imprese (EBR - European Business Register), il progetto Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa (BRE - Business Register Interoperability Throughout Europe) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI); che la partecipazione a EBR e BRE è volontaria e, pertanto, non tutti gli Stati membri vi partecipano; che, inoltre, BRE costituisce solo un progetto di ricerca; L. considerando che, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008, il Parlamento europeo ha accolto con favore l'idea di creare un portale per la giustizia elettronica; che il piano europeo d azione in materia di giustizia elettronica per il periodo 2009-2013 prevede l'integrazione nel portale per la giustizia elettronica del registro europeo delle imprese (EBR), 1. ritiene che l'utilità del progetto ai fini dell'ulteriore integrazione dello spazio economico europeo si potrà ottenere solo quando vi parteciperanno tutti gli Stati membri; 2. considera opportuno portare avanti prima di tutto le iniziative EBR e il progetto BRE e prendere in considerazione l'opportunità di rendere obbligatorio parteciparvi; 3. fa presente che i dati contenuti nei registri non sono comparabili a informazioni di natura puramente economica; 4. segnala che i dati provenienti dai registri commerciali hanno un significato diverso e che essi potrebbero essere a loro volta forieri di conseguenze giuridiche che possono essere diverse negli Stati membri; 5. sottolinea quindi l'importanza che, nel consultare i dati, gli utenti abbiano presente che la valenza giuridica e l'obbligatorietà possono essere diverse nei singoli Stati membri; 6. fa presente che una migliore interconnessione automatizzata sarebbe importante per lo scambio delle registrazioni nel rapporto tra sedi principali e succursali; 7. è consapevole del fatto che i contenuti delle registrazioni non sempre evidenziano la necessaria coerenza; 8. considera essenziale per il buon funzionamento del mercato interno rendere informazioni, ufficiali e attendibili, relative alle imprese che operano nell'ue accessibili ai creditori, ai fornitori e partner commerciali; accoglie positivamente, in tale contesto, il libro verde della Commissione sull'interconnessione dei registri delle imprese; 9. riconosce gli sforzi compiuti nell'ambito dei diversi meccanismi e iniziative di cooperazione; 1 COM(2008)0396. PR\815667.doc 5/8 PE441.230v01-00

10. sottolinea, tuttavia, che occorre attuare ulteriori iniziative e che la trasparenza del mercato richiede da una parte che le informazioni contenute nei registri commerciali dei ventisette Stati membri debbano essere facilmente accessibili e, dall'altra, che esse devono essere affidabili, aggiornate e fornite in un formato standard e in più di una lingua ufficiale dell'ue; 11. sottolinea tuttavia che le misure adottate non dovrebbero imporre oneri amministrativi supplementari alle imprese, in particolare alle PMI; 12. attende con interesse il lancio del portale sulla giustizia elettronica, che dovrà essere accessibili a singoli individui, imprese, operatori del diritto e della magistratura ed essere di facile impiego; caldeggia l'idea di integrare il registro europeo delle imprese (EBR) in tale portale; 13. sostiene l'istituzione, nel frattempo, di meccanismi di cooperazione obbligatoria tra i registri, in particolare in concomitanza con l'aggiornamento delle informazioni la cui pubblicazione è prevista per quanto concerne le succursali estere; 14. ritiene che il collegamento della rete dei registri di imprese con la rete elettronica creata a titolo della direttiva sulla trasparenza fornirà un facile accesso alle informazioni di natura giuridica e finanziaria sulle imprese quotate in borsa, nonché un valore aggiunto per gli investitori; 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. PE441.230v01-00 6/8 PR\815667.doc

MOTIVAZIONE L'interconnessione dei registri delle imprese costituisce una misura idonea a promuovere l'ulteriore integrazione dello spazio economico all'interno dell'ue e rafforzare la certezza giuridica per imprese e consumatori. Vari atti, in particolare la prima direttiva n. 68/151/CE sul diritto societario, prescrivono la necessità di pubblicare in un registro informazioni riguardanti la sede, la forma giuridica, il diritto di rappresentanza e il capitale. Anche nella direttiva n. 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere, nella direttiva sulla pubblicazione delle succursali e in altri atti sono previste registrazioni e pubblicazioni nei vari registri. I registri commerciali sono gestiti a livello nazionale e regionale. L'aumento dell'attività economica transfrontaliera rende necessaria una migliore interconnessione a fini di certezza del diritto e trasparenza; occorre inoltre risparmiare costi e tempo. Attualmente esistono già vari meccanismi di interconnessione dei registri delle imprese: 1) l'ebr (iniziativa per il registro delle imprese europee): si tratta di una rete di registri delle imprese il cui obiettivo è offrire informazioni affidabili sulle imprese in tutta Europa. Ai cittadini, alle imprese e alle autorità verrebbe in tal modo consentito di consultare tutti i registri delle imprese nella loro lingua materna. Si tratta però di un progetto su base volontaria avviato con il sostegno della Commissione europea. All'EBR partecipano solo 18 Stati membri. 2) BRE (Business Register Interoperability Throughout Europe Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa): si tratta di un'iniziativa di ricerca, finanziata in gran parte dalla Commissione europea, di alcuni partner dell'ebr per promuovere l'interconnessione dei registri. Gli obiettivi del progetto, concluso nel marzo 2009, erano lo sviluppo di un modello innovativo di interoperabilità, una piattaforma informatica e uno strumento di gestione per consentire l interazione dei registri delle imprese, con particolare attenzione ai cambiamenti di sede e alle fusioni transfrontaliere e a un migliore controllo delle succursali di imprese registrate in altri Stati membri. Il progetto BRE era però solo un progetto di ricerca, i cui risultati vengono applicati solo in alcuni paesi per testarne la funzionalità. 3) IMI: Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento finalizzato a rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Il sistema è stato introdotto ai fini del mercato interno. Esso serve all'informazione e al controllo delle disposizioni e favorisce l'applicazione della direttiva in materia di qualifiche professionali e servizi. L IMI è un applicazione web sicura gestita dalla Commissione. Si tratta di una rete chiusa che fornisce alle autorità competenti degli Stati membri uno strumento semplice per trovare gli interlocutori pertinenti in altri Stati membri e per comunicare con essi in modo semplice ed efficace. 4) Iniziativa giustizia elettronica: grazie all'introduzione di un portale europeo di giustizia elettronica, l'iniziativa è intesa a sostenere l'opera delle autorità di giustizia o dei giuristi e ad PR\815667.doc 7/8 PE441.230v01-00

agevolare l'accesso dei cittadini ad informazioni di carattere giuridico o legale. Il Libro verde esamina due aspetti relativi all'interconnessione dei registri delle imprese. Da un canto, si tratta dell'accesso ai registri delle imprese. Altro aspetto è la cooperazione tra registri delle imprese. Ancora una volta, occorre distinguere tra la problematica delle fusioni transfrontaliere e i trasferimenti delle sedi delle imprese, da un canto, e il miglioramento dello scambio di informazioni tra sedi principali e succursali, dall'altro. Quest'ultimo aspetto sembrerebbe richiedere miglioramenti. Il relatore ravvisa in ogni modo un'esigenza di migliorare l'interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri e si compiace dell'iniziativa della Commissione. Le informazioni derivanti da un registro commerciale non sono però comparabili alle informazioni peraltro disponibili in ambito economico. Esse hanno un'adeguatezza e una valenza giuridica diverse da Stato membro a Stato membro di cui gli utenti, nel consultare i dati, devono essere assolutamente a conoscenza. In virtù delle particolari circostanze, l'interconnessione dei registri e l'accesso ai dati dovrebbero avvenire in un unico contesto, il che non esclude la presenza di rinvii attraverso "link". Risulta opportuno perseguire questo obiettivo nel quadro di BRE, vale a dire dell'opzione 1. Questo progetto di ricerca dovrebbe essere energicamente portato avanti. Sarebbe auspicabile se più Stati vi partecipassero al più presto. Un vero successo del progetto, anche ai fini dell'utilità per il mercato interno, presuppone però la partecipazione di tutti gli Stati membri, perché possa essere reso vincolante non appena affinati i criteri tecnici. PE441.230v01-00 8/8 PR\815667.doc