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I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione KASKO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI LOTTO N. 2 UNICOVER S.p.A. Sede Legale: Piazza Francese n. 3 80133 Napoli Sede di Caserta: Via E. Rossi n. 41 81100 Caserta Tel. +39 0823 328673 Fax +39 0823 357935 e-mail : caserta@unicover.it Wording Unicover 1 Iacp

Condizioni Generali 1. Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, anche se derivanti da colpa grave, non di proprietà dell Ente, utilizzate dagli amministratori e dipendenti del Contraente in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di: - incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); - furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione e da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione di cristalli; - danni e/o della perdita del veicolo assicurato in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione. 2. Delimitazione dell assicurazione. La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di euro 10.000,00 a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all art. 1907 del codice civile, con una franchigia, per sinistro, di euro 150,00 Non sono risarcibili i danni: causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani trombe d aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; Wording Unicover 1 Iacp

3. Validità dell assicurazione. Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data della trasferta; - generalità del dipendente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli. 4. Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L assicurazione vale, altresì, per gli Stati della Unione Europea e Svizzera. 5. Modalità per la denuncia dei sinistri. I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società e/o Broker entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l indicazione delle sue conseguenze e dell entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell Assicurato danneggiato, dell Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. Alla denunzia dovrà essere allegata una dichiarazione, redatta dal Contraente, attestante che il veicolo si trovava in missione per conto e su autorizzazione del Contraente stesso. 6. Forma delle comunicazioni alla Società. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l Assicurato sia tenuto, devono essere fatte all Agenzia che ha in carico la polizza o al Broker. 7. Determinazione dell ammontare dei danni. Premesso che la polizza è stipulata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del codice civile: - in caso di danno parziale(danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro) la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d uso delle parti dell autoveicolo danneggiate o distrutte. L indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell intero autoveicolo al momento del 2

sinistro e fino alla concorrenza del massimale e al netto della franchigia prevista per ogni sinistro; - in caso di danno totale (danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e semprechè l Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto) la Società rimborserà il valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni fino alla concorrenza del massimale e al netto della franchigia prevista per ogni sinistro. Ferma la franchigia e il massimo indennizzo previsti in polizza, in caso di perdita totale la Società rimborserà all Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi; Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A., ove l assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture. 8. Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell indennizzo. L ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente ; i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle due parti non provvede - nonostante invito dell altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente. I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a favore dell intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell Assicurato se diverso. Per i danni verificatisi all estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane. 9. Obbligo di salvataggio e di conservazione. L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l art. 1914 del Codice Civile. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del 3

danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità, fino alla perizia del danno che dovrà essere effettuata da incaricati della Compagnia entro 15 gg. dalla denuncia. 10. Comunicazione dati relativi ai sinistri. La Società Assicuratrice è tenuta a fornire all Assicurato, con cadenza semestrale, i dati relativi ai sinistri denunciati sia riferiti al Contraente che a terzi danneggiati. Tale documentazione dovrà indicare per ogni posizione o sinistro lo stato del sinistro stesso, ovvero : liquidato, indicando il relativo importo; in corso di definizione indicando, ove esista, l importo stimato o l entità delle riserva; respinto, indicandone i motivi. 11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni omesse, inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, purché tali omissioni, inesatte o incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo. Il Contraente comunque dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata. 12. Dolo del contraente e/o dell Assicurato. L assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. 13. Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall art. 1901 codice civile, verrà versata entro 45 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in caso diverso la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. 4

14. Durata del contratto. Il presente contratto avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula e non sarà tacitamente rinnovabile. 15.Pagamento del premio - Criteri di determinazione. Il premio imponibile minimo anticipato presupponendo una percorrenza annua di Km 30.000 e viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito in EURO che rimarranno comunque acquisite salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di euro a chilometro. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio su esposto ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, le percorrenze chilometriche complessive. Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società. Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. E salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il Suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione finché perdura tale inadempienza. 16. Foro competente. Foro competente per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l Assicurato. 5

17. Imposte e tasse. Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell Assicurato, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società. 18. Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per tutta la sua durata, alla UNICOVER SPA con sede in Napoli alla Piazza Francese, 3 e rappresentata dalla filiale di Caserta sita in via Rossi, 41. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Contraente dalla UNICOVER SPA. Pertanto, ai fini della gestione della polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla UNICOVER SPA devono intendersi come fatte dalla Compagnia. Si conviene, altresì, che la UNICOVER SPA, si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia. 19. Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, l Impresa ed il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 90gg. e, comunque, con efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa. In caso di recesso da parte dell'impresa, questa entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 20. Diritto di surrogazione. La Società rinunzia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., a favore del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. 21. Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 6