Uno Sherlock Holmes in ogni studio con l antiriciclaggio. di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera http://www.studioenricolarocca.it Introduzione Dopo la privacy e la sicurezza dei dati, i professionisti giuridico contabili si cimentano con la normativa antiriciclaggio che con il D.Lgs. n. 56 del 20/02/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 3, estende ai Dottori Commercialisti, ai Ragionieri Collegiati, ai Consulenti del Lavoro e in alcuni casi anche agli Avvocati ed ai Notai, la normativa che impone la registrazione e la segnalazione alle autorità valutarie delle movimentazioni finanziarie, immobiliari e relative a trasferimenti di attività economiche, realizzate in denaro o con altri mezzi di pagamento di provenienza illecita. E la prima osservazione che viene spontanea è : come si concilierà la normativa concernente il segreto professionale, con la normativa diretta a reprimere il reato di riciclaggio del denaro sporco, la cui violazione, in entrambe le normative, è sanzionata penalmente? C è poi da considerare che, sebbene i professionisti contabili utilizzino software gestionali in cui la base di dati certamente consentirà di adempiere al dettato normativo, con altrettanta certezza si può affermare che le software house produttrici, propenderanno per la realizzazione di pacchetti specifici integrabili con il software di contabilità, per i quali si dovrà pagare l implementazione. Il Campo di applicazione della normativa Le operazioni oggetto di rilevazione sono quelle che riguardano movimentazioni in denaro o con altri mezzi di pagamento per importo superiore a 12.500. Al fine di evitare un uso elusivo della normativa, è previsto che all uopo occorre aver riguardo a tutte le operazioni, che seppur svolte in giorni diversi, ma in maniera ravvicinata, sono riconducibili ad un unica operazione 1. 1 La norma contenuta nell art. 3, comma 1, non indica esattamente il tempo entro il quale un operazione seppur frazionata vada considerata comunque unitaria. A nostro giudizio, le operazioni effettuate entro la stessa settimana tra gli stessi soggetti potranno essere considerate unitarie. 1
Gli obblighi dei professionisti interessati Gli obblighi imposti dalla normativa si distinguono in: 1. Obblighi di identificazione dei clienti e delle operazioni; 2. Obblighi di registrazione e conservazione delle registrazioni; 3. Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Con riferimento agli obblighi di identificazione dei clienti e delle operazioni le informazioni richieste sono le seguenti: I dati anagrafici completi dei clienti; La data di effettuazione dell operazione; La causale dell operazione; L importo dell operazione, distinto per mezzo di pagamento utilizzato. Con riferimento alle modalità di registrazione e di conservazione la normativa impone la registrazione su supporto magnetico entro 30 gg. dalla data di effettuazione dell operazione in archivio organizzato su base unitaria e indicizzato secondo varie chiavi di ricerca e classificazione per renderlo facilmente consultabile, anche se occorrerà attendere il decreto ministeriale di attuazione per conoscere le corrette modalità operative. Allo stato attuale, possiamo solo ipotizzare che per verificare se il professionista ha registrato le operazioni sospette nei tempi imposti dalla normativa, sarà obbligato ad apporre la marca temporale firmando digitalmente le stampe destinate agli archivi in forma ottica. Archiviate le stampe le stesse dovranno essere conservate per 10 anni. Se così stanno le cose, l impegno per gli studi professionali organizzati in forma individuale forma organizzativa ancora prevalente in Italia - sarà assai arduo. Anche in questo caso si attendono delle semplificazioni per professionisti di piccola dimensione che effettuano poche rilevazioni all anno. I soggetti coinvolti dalla normativa in materia di antiriciclaggio del denaro sporco. La normativa in discorso si applica ai seguenti soggetti: a)alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle società di gestione del risparmio (SGR); 2
f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle società fiduciarie; l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3- bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; 3
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. I casi di esclusione La normativa non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Sotto questo profilo emerge, in tutta evidenza, il problema della tutela del segreto professionale che, come acutamente osservato, sembra ristretto alle informazioni acquisite dal professionista con riferimento all attività di difesa o di rappresentanza, nell ambito di un procedimento giudiziario 2. Conseguentemente, sembrerebbe esservi una sorta di rapporto di antinomia tra la prima e la seconda parte della norma in discorso che, da un lato stabilisce la dispensa relativamente alle informazioni acquisite: nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente; nel corso dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso nel corso di un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare il procedimento, e dall altro restringe la medesima, alle informazioni acquisite dal professionista nell ambito della difesa o della rappresentanza del cliente nel corso di un procedimento giudiziario 3. Ergo! Il segreto professionale di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e notai dov è finito, visto che da una lettura sommaria esso sembrerebbe limitato, dalla normativa antiriciclaggio, ai soli casi di difesa e di rappresentanza all interno di procedimenti giudiziari, attività quest ultima riservata ai soli esercenti la professione forense? Modalità di segnalazione delle operazioni sospette L aspetto centrale della normativa è l attività di segnalazione alle autorità valutarie di ogni operazione che per le caratteristiche del cliente, per l entità e la natura faccia sospettare la 2 G. Peli in Informatore Pirola n. 11/ 2004, pag. 56. 3 G. Caputi in Il Fisco n. 4/ 2004 pag. 500 e ss. 4
violazione della normativa antiriciclaggio. A tal fine occorrerà che il soggetto che ha registrato l evento: segnali al titolare dell attività o al rappresentante legale o ad un suo delegato le operazioni sospette; il responsabile verificata la fondatezza della segnalazione ne effettui comunicazione all Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.); l Autorità valutaria, ricevuta la comunicazione, effettui i necessari approfondimenti direttamente o attraverso la Direzione Investigativa Antimafia o attraverso il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Le segnalazioni sono effettuate in perfetto anominato, quanto al segnalante e sono coperte da segreto d ufficio. Sanzioni Violazione dell obbligo di comunicazione La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 del D.Lgs. n. 56/ 2004 é punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione. Violazione dell obbligo di segnalazione Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'uic che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze. I soggetti obbligati, che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000. Violazione del provvedimento di sospensione Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000. 5
Conclusioni La normativa relativa alla segnalazione delle operazioni finanziarie, immobiliari e di trasferimento di attività economiche realizzate in odor di violazione della normativa antiriciclaggio, certamente rappresenterà per le piccole realtà professionali un ulteriore fonte di impegno professionale e in alcuni casi implicherà la necessità di porre quesiti e chiarimenti ai clienti, magari informandoli dell obbligo loro imposto di segnalare le operazioni che presentano dubbi di liceità. In tal senso, allorquando secondo le notizie in proprio possesso, l investimento prospettato dal cliente, non risulti compatibile che le informazioni patrimoniali e/o reddituali riguardanti il cliente stesso, non esiste altra possibilità che o declinare dall incarico o denunciare il fatto per non incorrere nei rigori della normativa. Ancor più grave diventerà la posizione del professionista che si faccia parte attiva nel processo di scelta delle soluzioni che determinerebbero un aggiramento della normativa. E non si deve dimenticare, da ultimo, che in alcuni settori, quali ad esempio l edilizia a vendere, dato il limite contenuto dei 12.500 Euro, superato il quale vi sarebbe l obbligo di segnalazione, è facile che il professionista Commercialista, Notaio o Avvocato si trovi a dover denunciare il cliente che abbia effettuato operazioni sospette. Marzo 2004 COMMERCIALISTA TELEMATICO http://www.commercialistatelematico.com/ http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html 1995-2004 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente 6