IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1
ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della l. n. 78/2014, le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (principio del tempus regit actum) 2
ASSETTO COMPLESSIVO L impostazione è analoga all ultima versione del d.lgs. n. 368/2001 Rimane il principio per cui «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» (art. 1) Rimane la «acausalità» Circolari, note, interpelli, in quanto riferiti al d.lgs. 368-2001 non valgono per il nuovo decreto, ma laddove la previsione sia identica possono costituire un riferimento Occorrerà comunque attendere le nuove indicazioni del Ministero e degli enti previdenziali 3
I RINVII ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA I rinvii sono ai «contratti collettivi» tout court. L art. 51 specifica peraltro che «ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria» 4
ULTERIORE CONTRATTO OLTRE I 36 MESI Si specifica che l ulteriore contratto a tempo determinato stipulabile presso le DTL ha una «durata massima di dodici mesi» (art. 19, c. 3) Viene meno il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata massima Viene meno anche l assistenza di un rappresentante sindacale 5
DIVIETI Si elimina la possibilità per gli accordi sindacali di derogare al divieto di stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali nei sei mesi precedenti si è proceduto a licenziamenti collettivi per le medesime mansioni (art. 20, c. 1, lett. b) 6
DIVIETI Il divieto di stipula di contratti a termine in unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell orario in regime di cassa integrazione che interessi lavoratori con le stesse mansioni (art. 18, c. 1, lett. b e c) vale anche per le imprese aeroportuali e i gestori aerei (abrogazione ex art. 55, c. 1, lett. c) 7
TRASPORTO AEREO E SERVIZI AEROPORTUALI Scompare, ma solo dal 1 gennaio 2017, la specifica disciplina dell art. 2, d.lgs. n. 368/2001, per il settore aereo ed aeroportuale, (art. 55, c. 2) 8
LIMITI TEMPORALI Rimane il tetto massimo di 36 mesi (art. 19, c. 1) inclusi i periodi di «missione», fatte salve le previsioni dei contratti collettivi e con l eccezione delle attività stagionali (art. 19, c. 2) Le attività stagionali saranno individuate da un apposito decreto ministeriale. Fino a quella data continua ad applicarsi il d.p.r. 1525/1963 (art. 19, c. 2, u.p.) 9
SUCCESSIONE DI CONTRATTI Ulteriori eccezioni al tetto dei 36 mesi sono confermate per le «start-up innovative» per i primi quattro anni di attività (art. 21, c. 3) e per i «contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica» i quali «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono» (art. 23, c. 3) 10
LIMITI TEMPORALI: SUCCESSIONE DI CONTRATTI Il limite massimo di 36 mesi, indipendente da interruzioni, è riferito ai contratti a termine o in somministrazione a termine conclusi per «mansioni di pari livello e categoria legale» (prima si parlava di mansioni equivalenti). Il nuovo parametro, è coerente con il novellato art. 2103 cod. civ. e assegna rilievo alle classificazioni dei contratti collettivi. Quindi, ad esempio, non vi è sforamento se le mansioni sono sostanzialmente le stesse ma con un plus che determina un inquadramento superiore 11
SUCCESSIONE DI CONTRATTI Viene meno la previsione (art. 5, c. 4, d.lgs. 368/2001) per cui in caso di assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data dell assunzione (ex tunc). Oggi, in caso di violazione dello stop and go (riassunzione entro 10 o 20 giorni), anche senza soluzione di continuità, «il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato» (art. 21, c. 2) (resta ferma l esclusione degli stagionali) Il termine non è più «si considera» ma «si trasforma». La novità va probabilmente vista in connessione con l art. 1, c. 2 del d.lgs. n. 23-2015 12
PROROGHE Si conferma la possibilità di 5 proroghe, entro il tetto dei 36 mesi Non si parla più di «stessa attività lavorativa» ma il principio è implicito nel concetto stesso di proroga Si specifica che alla sesta proroga il contratto «si trasforma» a tempo indeterminato (ex nunc) (art. 21, c. 1) 13
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO Si conferma che la continuazione del rapporto oltra la scadenza del termine comporta una maggiorazione retributiva (20% fino al 10 giorno e poi 40%) e che il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal 31 o 51 giorno (per contratti inferiori o superiori a 6 mesi). Si aggiunge però un incipit all art. 22: «Fermi i limiti di durata massima di cui all articolo 19». Ciò significa che in caso di sforamento, anche involontario, dei 36 mesi, per effetto della continuazione del rapporto dopo la scadenza, «il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento» (art. 19, c. 2, ult. per.), ovvero prima dei 30 o 50 giorni. 14
LIMITI QUANTITATIVI Resta il tetto del 20% dei lavoratori in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Si precisa che il numero va arrotondato al decimale superiore se uguale o superiore a 0,5. Si precisa anche che «In caso di inizio dell attività nel corso dell anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione» (art. 23, c. 1) La previsione è derogabile dalla contrattazione collettiva Manca una previsione transitoria, analoga a quella dell art. 2-bis, c. 2, della l. 78/2014 che faceva salvi in sede di prima applicazione i limiti previsti dai CCNL 15
LIMITI QUANTITATIVI Quanto al calcolo del limite del 20% ricordiamo che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (a tempo indeterminato), nonostante la previsione che li escluderebbe dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative e istituti (art. 45, c. 3), dal ministero, con riferimento all identica disciplina introdotta dalla l. 78/2014, erano stati considerati rilevanti (circ. n.18/2014). 16
LIMITI QUANTITATIVI Tra le esclusioni dal limite percentuale: - per le «imprese start-up innovative di cui all articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite» si elimina il requisito della durata minima di sei mesi (previsto dall art. 28, c. 3, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012. (art. 23, c. 2, lett. b) - per i lavoratori «anziani» il limite dell esclusione di abbassa da 55 a 50 anni (art. 23, c. 2, lett. f) - si amplia l esclusione per attività varie (ricerca in istituti pubblici e privati; mostre, manifestazioni ed eventi culturali)(art. 23, c. 3) 17
SANZIONI SUPERAMENTO LIMITI QUANTITATIVI In caso di violazione del limite percentuale nulla cambia. Trova applicazione una sanzione amministrativa (identica a quella precedentemente prevista) pari al 20% o 50% della retribuzione (se i lavoratori che sforano sono due o più). Si precisa però, opportunamente, che resta «esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato» (art. 23, c. 4) 18
CONSEGUENZE SANZIONATORIE IN CASO DI TRASFORMAZIONE Il parametro per il calcolo dell indennità risarcitoria tra 2,5 e 12 mensilità non è più la retribuzione globale di fatto ma l ultima retribuzione rilevante ai fini del TFR (come nel contratto a tutele crescenti) (art. 28, c. 2) Si precisa poi che la predetta indennità «ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine» e la sentenza (art. 28, c. 2) 19
IMPUGNAZIONE Il termine di decadenza per l impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo determinato con le modalità dell art. 6, l. n. 604/1966, è di 120 giorni (art. 28, c. 1) Prima il termine di 120 giorni era previsto solo laddove si facesse «questione della nullità del termine apposto al contratto» (art. 32, c. 3, lett. a), u.p., l. n.183/2010, come modificato dall art. 1, c. 11, lett. a), l. n. 92/2012) 20
ESCLUSIONI Tra le esclusioni dall applicazione della disciplina specifica sul contratto a termine non compaiono più le aziende di import/export di prodotti ortofrutticoli (ex art. 10, comma 5, d.lgs. n. 368/2001) 21