IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI NON PROFIT



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ORATORI E CIRCOLI IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI NON PROFIT (a cura della Segreteria Nazionale) La raccolta fondi Dopo il periodo iniziale della loro vita in cui l entusiasmo dei fondatori e dei volontari supplisce a ogni tipo di difficoltà, le organizzazioni non profit (Associazioni, Circoli, Oratori) devono affrontare un periodo caratterizzato da un fisiologico calo di adesioni e da una crescita di responsabilizzazione da parte delle persone coinvolte nella organizzazione associativa. Proprio nella seconda fase il reperimento di risorse diventa anche più problematico. I circoli hanno l esigenza di trovare fonti di finanziamento costanti e durature per assicurare il raggiungimento delle finalità istituzionali e la durata stessa dell ente. Prima di affrontare la ricerca dei flussi finanziari, il Circolo deve definire con chiarezza i propri obiettivi, per valutare quante risorse occorrono, tenuto conto delle proprie disponibilità. Diventa indispensabile predisporre piani annuali e pluriennali per individuare gli opportuni progetti di raccolta, evitando l improvvisazione. I finanziamenti possono essere pubblici e privati. Quelli pubblici possono essere diretti, se erogati direttamente dagli enti, o indiretti se risultano da esenzioni di tipo fiscale. Quelli privati derivano: - dalle quote di tesseramento e di iscrizione di coloro che condividono valori e obiettivi statutari o che apprezzano partecipativamente le attività ricreative e formative; - dalla prestazione di alcuni servizi a prezzi agevolati che non sono quasi mai quelli di mercato è quindi non riflettono il reale valore dei servizi stessi;

- dall attività svolta dai volontari, i quali offrono un contributo determinante alla vita del Circolo, perché con il loro servizio determinano una compressione dei costi di gestione, prestando un opera che va oltre il semplice sostegno finanziario; - dal finanziamento delle imprese, mediante sponsorizzazione o pubblicità; - da donazioni e liberalità varie di natura privata. FOUND RAISING Chi si occupa di raccolta fondi (erogazioni liberali), deve - conoscere il contesto legislativo di riferimento - conoscere le modalità operative del trattamento tributario - saper informare il donatore sul possibile risparmio d imposta Il finanziamento tramite erogazioni liberali sta diventando interessante anche per i circoli NOI dopo l introduzione nel nostro ordinamento della Legge 80 del 14 maggio 2005, detta anche più dai, meno versi nel senso che più risorse destini alle Associazioni di Promozione Sociale, meno tasse pagherai allo Stato. Si tratta della prima vera norma di sussidiarietà fiscale. Lo Stato dice: chi ti dà i soldi perché ti sceglie, e ti sceglie perché ti conosce, deve poter dedurre dalle tasse un importo importante, perché quello che ti dà è una risorsa con la quale tu crei benessere sociale e io, Stato, ci metto del mio, rinunciando a una parte di tasse. La nuova disciplina delle erogazioni liberali, all art. 14, stabilisce che Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all IRES (società, enti commerciali ed enti non commerciali) in favore di Associazioni di promozione sociale (ma anche di Onlus e di Fondazioni e associazioni di valorizzazione beni artistici storici paesaggistici) iscritte nel registro nazionale (art. 7 c.1 e 2 L.383/2000) sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e nella misura massima di 70.000 euro annui. Schematizzando il provvedimento, si definiscono i particolari della norma.

Soggetti erogatori (chi può donare) Ogni tipologia di contribuente, sia le persone fisiche, compresi i soci di società semplici (soggetti a IRPEF), sia le persone giuridiche (soggette a IRES), quali le società e gli enti pubblici e privati diversi dalle società. Soggetti beneficiari (chi può ricevere la donazione) Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7 c.1 e 2 L.383/2000) con la precisazione (avvenuta con la Circolare Ministeriale 39/2005) che possono beneficiare delle erogazioni le associazioni nazionali, i relativi livelli territoriali e i circoli affiliati (oltre alle Onlus e alle Fondazioni e associazioni di valorizzazione beni artistici storici paesaggistici). Oggetto delle erogazioni (cosa si può donare) Somme di denaro o beni in natura. Limiti alla deducibilità (quanto si può dedurre) L erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti previsti dalla norma: 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore nella misura massima di 70 mila euro all anno Chi ha un reddito inferiore a 700.000 euro dovrà considerare il limite del 10% e quindi potrà dedurre meno di 70 mila euro, e chi ha un reddito superiore a 700.000 euro non potrà dedurre più di 70 mila euro.

Gli stessi limiti valgono anche per le erogazioni liberali in natura, che vanno considerate in base al valore normale (prezzo di mercato), e per le stesse dovrà essere rilasciata una ricevuta con descrizione analitica e dettagliata dei beni con i relativi valori. Modalità di erogazione (come donare) Il versamento in contanti non renderebbe l operazione né certa, né trasparente. La circolare ministeriale dispone che l erogazione deve essere effettuata, ai fini della deducibilità, tramite banca o ufficio postale. La circolare fa riferimento anche altri sistemi di pagamento previsti dall articolo 23 del d.lgs 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni di c/c e circolari), tuttavia, se ne sconsiglia l utilizzo, in quanto i CAF in sede di dichiarazione dei redditi potrebbero non riconoscerne la deducibilità. OBBLIGHI CONTABILI (del soggetto beneficiario) La deducibilità per il soggetto erogatore è vincolata all obbligo a carico dei soggetti beneficiari (che ricevono l erogazione) di tenere le scritture contabili complete e analitiche, e di redigere, entro 4 mesi dalla chiusura esercizio, il bilancio (Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione). In pratica il Circolo che riceve una erogazione liberale riferita alla Legge 80/2005, ha l obbligo di dotarsi di un impianto contabile rigoroso. Grava sul soggetto erogatore delle liberalità (colui che dona) l onere di verificare l adempimento degli obblighi contabili da parte del beneficiario. Quanto mai opportuno risulta il rilascio di una ricevuta da parte del Circolo, contenente precise informazioni e attestazioni relative al rispetto degli adempimenti contabili e fiscali.

Circolo NOI Indirizzo Cap Località - Prov. Codice fiscale/partita Iva Ricevuta di erogazione liberale num. del Spett/le Ditta/Sig. Indirizzo Cap Località Prov. Codice fiscale/partita IVA Per gli adempimenti previsti in tema di documentazione di oneri deducibili, ex DPR 917/1986, si attesta che nel corso dell anno sono state ricevute dalla S.V. le seguenti erogazioni liberali: Erogazione Modalità versamento Importo ricevuto liberale in denaro Bonifico su Banca. in data.. Si attesta inoltre ai sensi delle previsioni contenute nella C.M. 19.8.2005, n. 39/E, che la nostra organizzazione provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell articolo 14 della legge 80/2005 che prevede l istituzione di un impianto contabile idoneo a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione di un apposito documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il Circolo utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali. Con espressioni di gratitudine, per l attenzione nei confronti del nostro ente e delle finalità associative di cui è promotore, si porgono i migliori saluti. Data.. Timbro e Firma.. Circolo NOI Indirizzo Cap Località - Prov. Codice fiscale/partita Iva Ricevuta di erogazione liberale num. del Spett/le Ditta/Sig. Indirizzo Cap Località Prov. Codice fiscale/partita IVA Per gli adempimenti previsti in tema di documentazione di oneri deducibili, ex DPR 917/1986, si attesta che nel corso dell anno sono state ricevute dalla S.V. le seguenti erogazioni liberali: Descrizione beni e riferimento Quantità Valore normale Erogazione Bene... Rif.. liberale in natura Bene... Rif.. Bene... Rif.. Erogazione Modalità versamento Importo ricevuto liberale in denaro Bonifico su Banca. in data.. Si attesta inoltre ai sensi delle previsioni contenute nella C.M. 19.8.2005, n. 39/E, che la nostra organizzazione provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell articolo 14 della legge 80/2005 che prevede l istituzione di un impianto contabile idoneo a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché alla redazione di un apposito documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il Circolo utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali. Con espressioni di gratitudine, per l attenzione nei confronti del nostro ente e delle finalità associative di cui è promotore, si porgono i migliori saluti. Data.. Timbro e Firma..

Presupposti di sanzionabilità (sanzioni) Il soggetto erogatore (colui che dona) è sanzionato quando: - il beneficiario della erogazione non è riconducibile alle categorie destinatarie della agevolazione - il beneficiario della erogazione non rispetta le norme che disciplinano i requisiti della categoria di appartenenza - i limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito imponibile non sono rispettati Il soggetto beneficiario (colui che riceve) e i suoi amministratori (il consiglio direttivo) è sanzionato con la maggiorazione del 200% delle sanzioni previste dal D.Lgs 417/1997, art. 1, comma 2 - per false dichiarazioni o comunicazioni pubbliche o nei confronti del soggetto erogatore sulla qualifica dell ente (se il circolo falsamente dichiara di essere APS o di essere iscritto nei registri di cui alla Legge 383/2000) - il Circolo e gli amministratori sono obbligati solidalmente con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate agli stessi. DIVIETO DI CUMULO A prescindere dall importo delle liberalità erogate, è fatto divieto al soggetto erogatore di cumulare le deduzioni con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione. Le altre agevolazioni sono contenute nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

EROGAZIONI LIBERALI in denaro a favore delle Associazioni di Promozione Sociale Le persone fisiche possono detrarre dall IRPEF il 19% delle erogazioni fino a 2.065,83. (Oneri detraibili TUIR Art. 15, i-quater) I soci delle società semplici possono dedurre dal proprio reddito una somma pari a 1.549,38 o al 2% del reddito d impresa dichiarato. (Oneri di utilità sociale -TUIR - Art. 100 - lettera l) CONDIZIONI: - il circolo deve risultare APS iscritta nei Registri previsti dalla legge - il versamento della erogazione deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale (o altri sistemi previsti dal D.Lgs. 241/1997, art. 23, e dei quali se ne sconsiglia l utilizzo) - i contributi introitati sotto forma di erogazioni liberali sono considerati entrata di natura istituzionale, quindi neutrali dal punto di vista impositivo - entro il termine di redazione del bilancio, il circolo ha l obbligo di produrre un rendiconto trasparente da cui risultino entrate e spese relative e destinazione / impiego delle somme introitate.

CINQUE PER MILLE La Finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articoli 1, comma 337) prevede per l anno 2006, a titolo sperimentale, la possibilità di destinare in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell IRPEF 2005 a finalità di sostegno delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale e regionale (art 7 L. 383/2000) La domanda di iscrizione doveva essere presentata dal Circolo su modello ministeriale tramite intermediari abilitati (commercialisti), entro il 10 febbraio 2006. A seguito della domanda, i soggetti ricevono una attestazione di avvenuta ricezione nella quale sono indicati sede e denominazione dell ente come risulta dagli archivi dell Anagrafe Tributaria. Entro il 20 febbraio l Agenzia delle Entrate pubblica sul sito l elenco dei soggetti che hanno presentato domanda. Eventuali errori possono essere corretti mediante raccomandata alla Direzione regionale entro il 1 marzo. L elenco definitivo è ripubblicato entro il 10 marzo 2006. Entro il 30 giugno 2006 occorre inviare con raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti APS con copia della ricevuta telematica e copia di documento d identità del legale rappresentante. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d imposta 2005 apponendo la firma in uno dei riquadri su Unico 2006. Il contribuente può indicare il codice fiscale dell ente cui intende destinare direttamente la quota del 5x1000 traendo il codice stesso dagli elenchi resi pubblici. La scelta del 5 per mille e quella dell 8 per mille non sono in alcun modo alternative tra loro.