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Cassazione: contachilometri auto manomesso, l'acquirente può annullare atto di compravendita sentenza 1480/2012 commento e testo Cataldi.it Il contachilometri dell'autovettura acquistata usata è stato manomesso e la percorrenza non è reale? L'acquirente può richiedere l'annullamento dell'atto di compravendita. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 1480/2012, esaminando il caso di S.G., che circa 10 anni fa aveva acquistato una Opel Astra dall'officina F.M. di Roma e dal socio della stessa Z.E. Mentre il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda di S.G., annullando l'atto di compravendita per dolo del venditore, la Corte d'appello di Bologna ribaltava quanto stabilito, escludendo l'esistenza del possibile raggiro e che l'alterazione del contachilometri fosse da imputare all'officina e al suo socio, che anche in primo grado si erano definiti completamente estranei alla vicenda adducendo di aver venduto il veicolo in ottimo stato e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate. A qual punto l'acquirente si è rivolto lo ai giudici della suprema Corte che hanno accolto il ricorso spiegando che l'officina doveva per forza di cose "intuire" quale potesse essere la reale percorrenza del veicolo, ovvero 64.000 km a fronte dei 25.000 dichiarati, a motivo della competenza dei dipendenti e dal fatto che la vettura provenisse da una società di autonoleggio che non avrebbe certamente potuto effettuare cosi poca strada nell'arco di tempo in cui era stata utilizzata. Il "dolo", ai sensi dell' art. 1439 del codice civile, potenziale causa di annullamento del contratto, può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).

La Cassazione ha rinviato il caso ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà riesaminare le carte in base a quanto stabilito dalla Corte Suprema. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza n. 1480/2012 omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'officina Fratelli Melando ed Z.E., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l'officina fratelli Melandri, avente ad oggetto un'autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall'acquirente. S.G. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura) l'annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore. Si costituivano l'officina fratelli Melandri ed Z.E., eccependo di non aver mai taciuto o mentito sulla provenienza dell'auto, di aver consegnato l'originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l'acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d'uso e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate. Chiedevano che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005, accoglieva l'appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di Ravenna. Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti (consegna dopo pochi giorni dell'acquisto dell'originale carta di circolazione da cui risultava l'identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l'acquisto del veicolo, si limitò a

contestare l'esistenza dell'alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull'identità del proprietario del veicolo) escludeva l'esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l'alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l'automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto. La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria. La società fratelli Melandri di Berti Clemente e C. sas, e Z. E. hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. S. denuncia: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e 1429 c.c. nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all'acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l'autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un'autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l'attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso. b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1439 cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la

domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l'inganno subito in ordine all'informazione sul precedente proprietario dell'auto, che anzichè essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l'autoservizi Maggiore acquistò l'autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l'auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all'officina Melandri, se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l'autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti: Autoservizi Maggiore, sig. M. e sig. Z.. Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall'autoservizi Maggiore perchè, trattandosi di un'impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini. Allora quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli Melandri. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l'affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all'epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell'acquisto di un'autovettura usata. 1.1. Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 1.1.a). A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell'automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame, quell'alterazione integrasse gli

estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell'acquirente perchè: a) quell'alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall'autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all'epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso e avrebbe dovuto farlo di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l'autore dell'alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l'automobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la Maggiore spa. potesse dimettere un'autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un'autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa. E di più, la Corte bolognese non chiarisce e lo avrebbe dovuto fare le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l'ima abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all'altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure "grosso modo". 1.1.b). A sua volta, il "dolo" quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell'art. 1439 cod. civ.), può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell'autovettura e non l'avesse reso noto all'acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l'acquirente. In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012 Cassazione civile sez. II, 02 febbraio 2012, n. 1480 Andrea Proietti)