Delibera n.18/2011/prev REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato presieduta dal Presidente della Corte Luigi GIAMPAOLINO; Presidente a latere Pietro DE FRANCISCIS. Formata dai Magistrati: Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Alberto GIACOMINI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni ZOTTA, Laura CAFASSO nell adunanza del 17 agosto 2011 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI in particolare l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l art. 27;
VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 20011 (in GU n.153 del 4 luglio 2011); VISTI i contratti stipulati tra l Università degli Studi di Napoli L Orientale e i dott.ri Gerardo BARBERA (Prot. C. d. c. 10092 del 23 maggio 2011) e Dorota Maria HARTMAN (Prot. C. d. c. 11045 del 30 maggio 2011); VISTI i fogli di rilievi nn. 0013065 e 0013072, entrambi del 16 giugno 2011, con i quali sono state mosse osservazioni ai predetti contratti; VISTE le controdeduzioni dell Università, formulate con note nn. 12297 e 12300, entrambe del 12 luglio 2011; VISTE le relazioni del Magistrato istruttore del competente Ufficio di controllo nn. 17146697 e 17148601 in data 8 agosto 2011; VISTE le note nn. 17146868 e 17148738 in pari data del Consigliere Delegato che, in adesione a quanto formulato dal Magistrato istruttore, non ritenendo esaustive le argomentazioni svolte dall Amministrazione, ha chiesto il deferimento delle questioni alla Sede collegiale; VISTA l Ordinanza Presidenziale, in data 8 agosto 2011, di convocazione per il giorno 11 agosto 2011 del Collegio della Sezione, poi rinviata al 17 agosto, con successiva Disposizione del Presidente della Corte in data 10 agosto 2011; 2
UDITO il relatore, Cons. Alberto GIACOMINI; Non presenti i rappresentanti dell Amministrazione; Con l assistenza del dr. Costantino De Santis, in qualità di Segretario verbalizzante; Ritenuto in F A T T O Con due distinti contratti (prot. C.C. 10092 del 23 maggio 2011 e 11045 del successivo 30 maggio) l Università degli Studi di Napoli L Orientale conviene, rispettivamente, con il dott. Gerardo BARBERA e la dott.ssa Dorota Maria HARTMAN lo svolgimento dei seguenti incarichi: con il primo soggetto, estraneo all amministrazione, l incarico occasionale avente ad oggetto la Stesura di una griglia semantica di 4700 voci in lingua inglese con i corrispondenti baloci tratti dal data base del dizionario etimologico baloci per la durata di quaranta giorni e per un compenso di millequattrocentosettanta euro; con il secondo, l incarico occasionale avente ad oggetto la Schedatura materiali lessicali greci o ebraici relativi ai cereali per la durata di trenta giorni e per un compenso di duemilaquattrocentocinquanta euro. L Ufficio di controllo, con fogli di rilievi nn. 0013065 e 0013072 in data 16 giugno 2011, ha contestato per entrambi i soggetti l assenza del requisito della provata competenza degli esperti richiesto dall art. 7, comma 6, lett. d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dell avvenuto espletamento di procedure selettive, finalizzate a 3
comprovare tale competenza, come richiesto dal comma 6 bis del medesimo articolo. Il citato Ateneo, con note del 13 luglio 2011, per entrambi gli interessati ha confermato il mancato espletamento di tale procedura selettiva in ragione della natura occasionale, temporanea e fiduciaria delle prestazioni, nonché della loro attinenza con specifici progetti di ricerca. Non ritenendo superato l insorto dissenso, il Consigliere Delegato in data 8 agosto 2011 ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale. Con Disposizione del Presidente della Corte in data 10 agosto 2011 è stato convocato il Collegio per l Adunanza del 17 agosto 2011. Considerato in DIRITTO Entrambe le questioni vanno riunite per connessione oggettiva. L art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive disposizioni ed integrazioni dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità. Il comma 6 bis, dispone, poi, che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi 4
di collaborazione. Orbene, quest ultima norma, nell imporre alle stesse amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi in questione, sottende la obbligatorietà dell espletamento delle procedure stesse quale mezzo necessario a dimostrare la competenza della controparte che dev essere, per l appunto, provata. La necessità dell espletamento della procedura concorsuale che tra l altro corrisponde al preciso parametro costituzionale (art. 97 Cost.) dell accesso ai pubblici impieghi tramite concorso e, nel caso di specie, se non procedura concorsuale quantomeno selettivocomparativa è stata già stabilita da questa Sezione, con deliberazioni n. 12/2011/PREV in data 14 luglio 2011, e n. 15/2011/PREV del 21 luglio 2011, con le quali - nel richiamare precedenti pronunzie in ordine al carattere di generalità delle disposizioni in questione da applicare a tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. deliberazioni nn. 1/2010/P e 25/2010/P) - è stato espressamente affermato che la normativa primaria in argomento non consente alcuna deroga alle procedure concorsuali, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente, venendo rimesse agli ordinamenti degli atenei le sole modalità e pubblicità delle procedure stesse. Per quanto sopra, il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale interpretazione e pertanto i contratti stipulati dall Università degli Studi di Napoli L Orientale con il dott. Gerardo BARBERA e la 5
dott.ssa Dorota Maria HARTMAN, senza la prescritta procedura concorsuale, devono ritenersi non conformi a legge P.Q.M. la Sezione ricusa il visto e la registrazione ai contratti specificati in epigrafe. Il Presidente della Corte dei conti (Luigi GIAMPAOLINO) L estensore (Alberto GIACOMINI) Depositata in Segreteria il 16 settembre 2011 IL DIRIGENTE Dott.ssa Paola Lo Giudice 6