PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI



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Comune di Muravera Provincia di Cagliari PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, art. 41. Delibera G. R. 12/8 del 05/03/2013. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E GESTIONE Rev.4 del 18/03/2015 [In corsivo grassetto le aggiunte e in barrato le cancellature] Pagina 1 di 38

Indice Art. 1 Premesse e riferimenti normativi.... 3 Art. 2 Definizioni.... 5 Art. 3 Funzioni della Regione.... 11 Art. 4 Funzioni del Comune.... 12 Art. 5 Classificazione della valenza Turistica.... 13 Art. 6 Vigilanza di competenza Comunale.... 14 Art. 7 Vigilanza di competenza dell Autorità Marittima e Capitaneria di Porto.... 14 Art. 8 Autorizzazioni temporanee.... 15 Art. 9 Area da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo.... 16 Art. 10 Sub ingresso in vigenza del P.U.L.... 16 Art. 11 Nuove concessioni in vigenza del P.U.L.... 17 Art. 12 Indennizzi alla cessazione della concessione.... 17 Art. 13 Riposizionamento concessioni in regime di proroga.... 18 Art. 14 Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione.... 18 Art. 15 Perimetrazioni definite dal P.U.L.... 19 Art. 16 Tipologie di opere e manufatti consentiti.... 20 Art. 17 Titolo edilizio per montaggio e smontaggio degli stabilimenti balneari.... 29 Art. 18 Requisiti minimi degli stabilimenti balneari.... 33 Art. 19 Cura dell ambiente.... 35 Art. 20 Periodo di esercizio delle attività.... 36 Art. 21 Emissioni sonore.... 36 Art. 22 Emissioni luminose.... 36 Art. 23 Raccolta dei rifiuti.... 36 Art. 24 Sanzioni... 37 Art. 25 Tolleranze.... 37 Art. 26 Procedura di adozione e approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali.... 37 Pagina 2 di 38

Art. 1 Premesse e riferimenti normativi. 1.1 Gli arenili nella costa del Comune di Muravera, così come delimitati nella cartografia del Piano di Utilizzo dei Litorali, sono soggetti alle presenti norme, in attuazione delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 12/8 del 05/03/2013 e ss.mm. e ii. Il Piano di Utilizzo dei Litorali è lo strumento con cui il comune disciplina l utilizzazione del demanio marittimo nell esercizio delle funzioni conferitegli ai sensi dell art. 41 della L.R. 12 giugno 2006, n.9. Il P.U.L., oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, regolamentano l'organizzazione dei litorali comprensivi del territorio immediatamente contiguo, ivi compresa la regolamentazione dell accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23. Gli interventi disciplinati dal Piano di Utilizzo dei Litorali hanno carattere di precarietà ed amovibilità in modo da non provocare effetti significativi sull ambiente e sul patrimonio culturale. Non sono compresi nel Piano di Utilizzo dei Litorali gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e dell assetto costiero. Unitamente alle disposizioni della Delib. G.R. n 12/8 del 05/03/2013, sono da osservarsi le norme contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri. 1.2 Il Piano di Utilizzo dei Litorali è finalizzato a: a. garantire la conservazione e la tutela dell ecosistema costiero con particolare riguardo e riferimento agli habitat e le specie di interesse comunitario di cui alle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii.), recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo e per le zone costiere comprese nei siti Natura 2000 quanto previsto e disciplinato dai Piani di Gestione vigenti o in corso di approvazione dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale. b. armonizzare ed integrare le azioni sull ambiente per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo; Pagina 3 di 38

c. rapportare l organizzazione dell arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto; d. migliorare l accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia; e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale; f. regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse; g. favorire la qualità, l innovazione e la diversificazione dell offerta di servizi turistici; h. incentivare l autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture. 1.3 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme e al fine di garantire il perseguimento delle finalità del P.U.L. si applicano: i. le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione delle G.R. n.12/8 del 05/03/2013 e ss.mm. e ii.. j. l Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, e in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari; k. l Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalle Capitanerie di Porto di Cagliari e Arbatax, che danno disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplinano le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali; l. la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della R.A.S., con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, che disciplina le modalità di rimozione della Posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che possono essere stagionalmente provocati dagli interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge e attraverso l uso di mezzi meccanici; m. la Deliberazione n. 27/7 del 13/5/2008, con cui l Assessorato della Difesa dell Ambiente, di concerto con l Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera, che oltre agli aspetti Pagina 4 di 38

relativi alla pulizia delle spiagge, è finalizzata anche alla preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri temporanei, e alla preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia. 1.4 Elenco elaborati componenti il P.U.L. numero descrizione scala formato I Rapporto ambientale. - A4 II Valutazione d'incidenza. - A4 PUL.01.N.10K Analisi conoscitiva. Copertura vegetale e siti sensibili. 10000 A0 PUL.01.E.10K Analisi conoscitiva. Copertura vegetale e siti sensibili. 10000 A0 PUL.01.S.10K Analisi conoscitiva. Copertura vegetale e siti sensibili. 10000 A0 PUL.02.N.10K Analisi conoscitiva. Habitat e uso del suolo. 10000 A0 PUL.02.E.10K Analisi conoscitiva. Habitat e uso del suolo. 10000 A0 PUL.02.S.10K Analisi conoscitiva. Habitat e uso del suolo. 10000 A0 PUL.03.N.10K Analisi conoscitiva. Strumentazione urbanistica e infrastrutture. 10000 A0 PUL.03.E.10K Analisi conoscitiva. Strumentazione urbanistica e infrastrutture. 10000 A0 PUL.03.S.10K Analisi conoscitiva. Strumentazione urbanistica e infrastrutture. 10000 A0 PUL.04.01.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.02.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.03.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.04.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.05.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.06.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.07.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.04.08.2K Progetto. Sistema di fruizione spiagge. 2000 A0 PUL.05.01.100 Tipologie. Chioschi e torrino di avvistamento. 100 A0 PUL.05.02.100 Tipologie. Gazebi, servizi igienici, chiosco bar e ricovero attrezzature. 100 A0 PUL.05.03.200 Tipologie. Stabilimento balneare. 200 A3 PUL.R1.A Rapporto sullo stato attuale delle spiagge. varie A4 PUL.R2.A Rapporto sullo stato attuale delle concessioni demaniali. varie A4 PUL.R3.P Rapporto sullo stato di progetto delle spiagge. varie A4 Prescrizioni di progetto e di riposizionamento delle concessioni PUL.R4.P demaniali. varie A4 Quadro delle coordinate di progetto e di riposizionamento delle PUL.R5.P concessioni demaniali. varie A4 Individuazione delle aree eventi per manifestazioni di carattere temporaneo. varie A4 PUL.R6.P PUL.R7.P Relazione tecnica - A4 PUL.R8.P Norme tecniche di attuazione e gestione. - A4 Art. 2 Definizioni. Ai fini della regolamentazione del P.U.L. si intende per: 2.1 <<finalità turistico ricreative>> le attività indicate nell art. 1, comma 1, lettera dalla a) alla e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente: Pagina 5 di 38

a. gestione di stabilimenti balneari; b. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d. gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e. esercizi commerciali. 2.2 <<aree scoperte>> le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile. 2.3 <<opere ed impianti di facile rimozione>> quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti. Le opere ed impianti di facile rimozione dovranno in ogni caso essere realizzate in conformità alle specifiche indicate nelle presenti norme e negli elaborati grafici di Piano. 2.4 <<opere ed impianti di difficile rimozione>> quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanziarsi, ad esempio, in: - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; - costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; - opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di Pagina 6 di 38

costruzioni. - 2.5 <<pertinenze demaniali>> a termini dell articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio. 2.6 <<stabilimento balneare>> insieme di opere, strutture e servizi soggetti a concessione e ricadenti in una delle quattro definizioni che seguono. 2.7.1 <<Concessioni Demaniali Semplici (CDS)>> quelle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazioni di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi: - Sedie sdraio e lettini; - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Chiosco bar della tipologia indicata dal P.U.L. come chiosco 5,60 m x 4,20 m. 2.8 <<Concessioni Demaniali Complesse (CDC)>> quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: locali per la preparazione degli alimenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l esercizio delle attività in menzione; pertanto per le concessioni di categorie CDC sono ammesse tutte le tipologie indicate dal P.U.L.: - Sedie sdraio e lettini; - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; Pagina 7 di 38

- Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Strutture di facile rimozione a servizio della concessione nelle tipologie e dimensioni massime previste negli elaborati del P.U.L. comprese le strutture dedicate alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti (locali per la preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, spogliatoio dipendenti, locali di servizio, aree coperte e scoperte per posizionamento tavoli). 2.9.1 <<Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)>> quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali: - Sedie sdraio e lettini; - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Strutture di facile rimozione a servizio della concessione nelle tipologie e dimensioni massime previste negli elaborati del P.U.L. comprese le strutture dedicate alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti (locali per la preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, spogliatoio dipendenti, locali di servizio, aree coperte e scoperte per posizionamento tavoli). - Gavitelli e campi boa per l ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio; - Corsie di Lancio; - Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all imbarco e sbarco delle persone diversamente abili; - Aree attrezzate per l alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving; - Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona. Pagina 8 di 38

2.9.2 <<Concessioni Demaniali Multiple con corsia di lancio e ricovero attrezzature (CDM.A)>> quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate da alcune strutture e servizi previsti alla precedente categorie CDS e che possono essere dotate anche di ulteriori servizi normalmente previsti nelle CDM: - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Aree attrezzate per l alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving; - Corsie di Lancio; - Ricovero attrezzature di tipologia indicata dal P.U.L. della dimensione superficie massima ammissibile pari a 4,30 m x 4,30 m 20mq. 2.9.3 <<Concessioni Demaniali Multiple con corsia di lancio e chiosco bar medio (CDM.H)>> quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate da alcune strutture e servizi previsti alla precedente categorie CDS e che possono essere dotate anche di ulteriori servizi normalmente previsti nelle CDM: - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Aree attrezzate per l alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving; - Corsie di Lancio; - Chiosco bar della tipologia indicata dal P.U.L. della dimensione superficie massima ammissibile pari a 4,30 m x 4,30 m 15mq. Pagina 9 di 38

2.9.4 <<Concessioni Demaniali Multiple con corsia di lancio e chiosco bar grande (CDM.B)>> quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate da alcune strutture e servizi previsti alla precedente categorie CDS e che possono essere dotate anche di ulteriori servizi normalmente previsti nelle CDM: - Sedie sdraio e lettini; - Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti; - Piattaforma e passerella lignea per consentire l accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie; - Servizio igienico e docce; - Torretta d avvistamento e servizio di salvamento a mare; - Postazione d infermeria con servizio di pronto soccorso; - Corsie di Lancio; - Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona. - Chiosco bar della tipologia indicata dal P.U.L. come chiosco 5,60 m x 4,20 m avente superficie massima ammissibile di 25mq. 2.10 <<Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali>> quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a una o più delle categorie precedentemente descritte e il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all area della concessione. Sono caratterizzate dall offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura ricettiva o sanitaria. 2.11 <<litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani>> litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell utenza. 2.12 <<litorali integri>> litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale. 2.13 <<ambiti sensibili>> litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, Pagina 10 di 38

regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti. 2.14 <<piccoli natanti da spiaggia>> piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vela il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate. 2.15 <<scuola di vela>> qualsiasi scuola che abbia come scopo l istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela windsurf e kitesurf e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell attività di addestramento. 2.16 <<arenile fruibile>> zone perimetrate dal P.U.L. comprendenti quelle parti di arenile fruibili dai bagnanti ed estese sino alla linea di battigia, al piede dalle dune, al bordo delle zone umide e dagli specchi d acqua e al perimetro delle aree interessate da vegetazione. 2.17 <<spiaggia potenzialmente programmabile>> zone perimetrate dal P.U.L. comprendenti quelle parti di arenile idoneo al posizionamento di strutture amovibili. 2.18 <<corsie a mare>> specchi d acqua perimetrati dal P.U.L., di norma, antistanti le concessioni con funzione di corsia di lancio per l atterraggio, la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d acqua, canoe ecc. Art. 3 Funzioni della Regione. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di Pagina 11 di 38

difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto. Sono da ritenersi escluse dall ambito applicativo dall art. 41 della L. R. 9/06 e, pertanto, non oggetto di delega a favore dei comuni: a. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente; b. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto; c. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o nautica da diporto); d. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici; e. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile rimozione; f. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite-surf); g. l emanazione dell ordinanza balneare. Art. 4 Funzioni del Comune. Oltre alle competenze descritte dall art. 41 della L.R. 9/06, inerenti l elaborazione ed approvazione dei Piani comunali di Utilizzo dei Litorali, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte od aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, ivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 12 (autorizzazioni temporanee) e 13 (sub ingresso) delle LL.GG. allegate alla Delib. Giunta Regionale n 12/8 del 05/03/2013 e ss.mm. e ii, sono trasferite ai Comuni le funzioni inerenti: a. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e Pagina 12 di 38

condotte interrate o poggiate sul demanio marittimo, piscine); b. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione; c. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali; d. le funzioni di cui all art. 68 del codice della navigazione per quanto di competenza; e. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo; f. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell art. 54 del codice della navigazione, nonché di determinazione dell indennizzo, ai sensi dell art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l esercizio delle funzioni conferite (utilizzazione del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione. Art. 5 Classificazione della valenza Turistica. Ai sensi del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei del territorio regionale, sono da classificarsi secondo due categorie: A : alta valenza turistica, e B : normale valenza turistica. L accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alla Giunta regionale. Essa provvede con deliberazione da adottarsi tenendo conto della proposta dell amministrazione comunale. Pagina 13 di 38

Nelle more dell emanazione del provvedimento della Giunta regionale la categoria proposta e di riferimento per il territorio del Comune di Muravera (CA) è da intendersi la B di normale valenza turistica. Art. 6 Vigilanza di competenza Comunale. In virtù delle competenze conferite ai comuni dall art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico- ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa. Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione: a. uso dell area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio); b. realizzazione abusiva, all interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio; c. occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio; d. mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio; e. abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione; f. inadempienza agli obblighi fissati nell atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti; g. uso non continuato o cattivo uso della concessione; h. intralcio all accessibilità e alla visitabilità delle strutture. Art. 7 Vigilanza di competenza dell Autorità Marittima e Capitaneria di Porto. 7.1 Competono all Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi: a. incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso Pagina 14 di 38

del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso); b. gli eventuali abusi abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva di impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari; c. in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all integrità del demanio marittimo. 7.2 Competono alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni. Art. 8 Autorizzazioni temporanee. Il comune, può rilasciare autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione. Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose: a) Categoria 1) - occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri 500 e fino a mq 1000): - Polizza, per un massimale di Euro 1.500.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe; - Polizza per un massimale di Euro 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi; b) Categoria 2) - occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq 1000 e fino a mq 5.000) Pagina 15 di 38

- Polizza, per un massimale di Euro 2.000.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe; - Polizza, per un massimale di Euro 5.000.000,00, per responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell autorizzazione per l evento e l anno successivo alla data di conclusione dello stesso. Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone e del sovra canone eventualmente dovuto. Art. 9 Area da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo. Il P.U.L. individua le aree da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l installazione di sole strutture facilmente amovibili, e ricadenti esclusivamente su porzioni di spiaggia ricomprese all interno dei perimetri denominati spiaggia potenzialmente programmabile e perimetrati con la denominazione area eventi. Ai sensi dell art. 25 delle LL.GG. allegate alla Delib. Giunta Regionale n 12/8 del 05/03/2013 e ss.mm. e ii l amministrazione comunale, individua un unica area da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo, pertanto con provvedimento dell amministrazione comunale verrà stabilita l area per le manifestazioni di carattere temporaneo disponibile per una o più stagioni balneari, all interno dell elenco previsto dal P.U.L. Art. 10 Sub ingresso in vigenza del P.U.L. Ai sensi dell art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l autorizzazione all autorità concedente. Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa. Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione. Pagina 16 di 38

Art. 11 Nuove concessioni in vigenza del P.U.L. In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle aree individuate dai Piani di Utilizzo dei Litorali devono essere rilasciate previo espletamento di una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Il titolo concessorio così rilasciato può avere una durata tale da consentire l ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione. In relazione all estensione delle aree, alle attività ammesse, alle attrezzature e ai manufatti utilizzati, l Amministrazione potrà richiedere la stipula di idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, e per la copertura delle spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino della zona demaniale oggetto di concessione. Nel caso in cui a seguito dell erosione della spiaggia si abbia un arretramento della linea di battigia e conseguentemente una riduzione delle aree per i servizi di spiaggia anche per osservare il rispetto della fascia di 5m dalla battigia, si potrà procedere al ricalcolo della superficie in concessione e dei relativi canoni mantenendo invariati i confini laterali, nel rispetto dei parametri dimensionali previsti dal P.U.L., fornendo le nuove coordinate dell area di concessione che comunque dovrà essere contenuta all interno dei perimetri individuati dal P.U.L. come spiaggia potenzialmente programmabile. Art. 12 Indennizzi alla cessazione della concessione. Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia conseguito l integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale Pagina 17 di 38

ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d asta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime. Art. 13 Riposizionamento concessioni in regime di proroga. A seguito dell approvazione definitiva del P.U.L. le concessioni, previgenti o in regime di proroga, incompatibili con il medesimo dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell art. 42 del Codice della Navigazione. Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli concessori, gli indennizzi di cui all articolo che precede, qualora non conseguano il rinnovo. Il P.U.L. relaziona lo stato di consistenza delle concessioni preesistenti, la loro dislocazione geografica e la disposizione di progetto prevista. Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti e provviste di di regolare concessione sono tenute ad conformarsi al P.U.L. entro la stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali e comunque non oltre sei mesi dalla medesima data. Art. 14 Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione. Il P.U.L. prevede che il fronte mare (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) di ciascuna area affidabile in concessione non ecceda i 50 metri, fanno eccezione i casi indicati dal P.U.L. con fronte mare sino a 75 metri relativamente alle Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali di cui all art 3 delle LL.GG allegate alla Delibera G. R. 12/8 del 05/03/2013 e ss. mm. ii. Il P.U.L. prevede spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree oggetto di concessione, pertanto la distanza libera tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m. Pagina 18 di 38

Art. 15 Perimetrazioni definite dal P.U.L. 15.1 Le parti dei litorale che il P.U.L. di Muravera ha definito ai fini del rilascio delle concessioni, sono perimetrate e denominate spiaggia potenzialmente programmabile al cui interno sono individuate puntualmente le aree assentibili, pertanto sono perimetrate le parti di spiaggia fruibile ai bagnati più estese rispetto alla precedente e che insistono anche su parti della spiaggia che non devono essere alterate e pertanto sono incompatibili con l insediamento di stabilimenti balneari. 15.2 Oltre alle zone di cui al comma precedente sono identificati e disciplinati i seguenti ambiti: a. Aree a pericolosità idraulica e geologica geotecnica e foci fluviali e bocche a mare di stagni e corsi d'acqua. Per le aree ricadenti all interno delle perimetrazioni di pericolosità individuate del P.A.I. e dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dagli studi di cui all art.8 delle N.T.A. del P.A.I., si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come definite dallo strumento urbanistico vigente e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Il P.U.L. è redatto in coerenza con le N.T.A. del P.A.I., che recepisce integralmente, e in particolare gli articoli 27, 28, 29, 30 che definiscono, rispettivamente, la disciplina della aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2), e moderata (Hi1); gli articoli 31, 32, 33, 34, che definiscono, rispettivamente la disciplina delle aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1). b. Aree riguardanti i Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale per le quali vigono le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e i rispettivi piani di gestione. c. Aree coincidenti con Beni Paesaggistici, in particolare siti archeologici e perimetri di cui alla ex L.1497/1939, per le quali oltre alle norme degli strumenti urbanistici vigenti si sovrappongono le prescrizione dei cui alle N.T.A. del P.P.R e del D.Lgs. 22.01.2004 n 4222/01/2004. Pagina 19 di 38

Art. 16 Tipologie di opere e manufatti consentiti. 16.1 Stabilimenti balneari. Il P.U.L. disciplina le attività turistico ricreative erogabili nelle aree del Demanio Marittimo e ricadenti nel territorio Comunale di Muravera, tali attività sono esercitabili esclusivamente con concessione demaniale all interno delle aree assentibili, così come perimetrate dal P.U.L. e secondo le categorie di stabilimenti concessionabili e individuati dalle LL.GG allegate alla Delibera G. R. 12/8 del 05/03/2013 e ss. mm. ii. : Concessioni Demaniali Semplici (CDS); Concessioni Demaniali Complesse (CDC); Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM); comprese le relative sottoclassi A, H e B; Strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali esercitate con una delle categorie sopraelencate. 16.2 Attività e servizi ammessi sul demanio marittimo. Le attività vietate e quelle ammissibili sul demanio marittimo sono periodicamente segnalate nelle ordinanze balneari emanate con scadenza annuale dalla Amministrazione Regionale, tuttavia a titolo esemplificativo il P.U.L. prevede come ammissibili le seguenti attività turistico ricreative: a. noleggio attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e simili); b. servizi primari di spiaggia (salvataggio, pronto soccorso, spogliatoi, bagni, docce.); c. noleggio e deposito natanti a remi, a vela e simili; d. attività ludiche, ginniche, sport sulla spiaggia, spazi per manifestazioni e spettacoli; e. somministrazione di alimenti e bevande; f. attività commerciali connesse agli usi turistici ricreativi. Il P.U.L. esclude la possibilità di insediare sull arenile nuove o trasformate attività e/o destinazioni d uso e/o mutamenti nonché ampliamenti di strutture esistenti, quali: a. alberghi; b. campeggi; c. strutture ad uso residenziale; d. capanni; Pagina 20 di 38

e. parco giochi acquatici; f. sale da gioco e da ballo; g. piscine, ed altri interventi comportanti scavi e/o impermeabilizzazione dei suoli; h. vasche per idromassaggio sull arenile. 16.3 Manufatti consentiti. Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni e tipologie previste dal P.U.L. e in base alle competenze comunali definite dalla Delibera G. R. 12/8 del 05/03/2013 e ss. mm. ii.. Le attrezzature e manufatti di supporto alla balneazione sono riferite ad un insieme di elementi che appartengono a tipologie differenti, come percorsi pedonali, componenti verticali e orizzontali, di calpestio e di copertura, pareti con o senza aperture, elementi frangisole, impianti box, chioschi, torrette, etc. e che svolgono le funzioni di servizio per l arenile in cui si collocano. Le dimensioni previste nelle tipologie individuate dal P.U.L. sono da intendersi come dimensioni massime, pertanto saranno ammissibili anche strutture con sviluppo in pianta non quadrangolare ma dotate di coerenza formale con le tipologie del P.U.L. nonché puntuale rispetto delle dimensioni massime indicate dal P.U.L.. Le soluzioni progettuali per le nuove opere devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l impatto visivo con particolare riguardo all altezza massima, che di norma dovrà essere contenuta entro i 4.50 metri. Le opere realizzate sul demanio per attività turistico ricreative devono essere, di norma, strutture di facile rimozione nonché realizzate nella zona più prossima all entroterra. I tratti di arenile dati in concessione devono essere di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda. Dovranno essere previsti percorsi pedonali di accesso alle strutture in concessione che dovranno essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari e saranno realizzati in maniera tale da garantire l accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie. Potranno essere installati solo sistemi costituiti da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. Pagina 21 di 38

Dovranno essere previsti scivoli a mare atti a garantire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie. Saranno costituiti da impalcati su struttura in legno semplicemente poggiati al suolo. In ogni caso le concessioni debbono e dovranno garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i cinque metri dalla battigia e dovranno essere vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l accesso alla spiaggia. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l esercizio delle attività turistico- ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dalla Delibera G. R. 12/8 del 05/03/2013 e ss. mm. ii. che riguardano in particolare le aree scoperte, le opere e impianti di facile rimozione, le opere ed impianti di difficile rimozione e le pertinenze demaniali. Per l esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel P.U.L. L organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l esercizio delle attività turistico-ricreative all interno dello aree assentibili a concessione, è consentito in coerenza agli elaborati del P.U.L.. Le attività ludiche, sportive nonché di noleggio di piccoli natanti da spiaggia dovranno essere svolte compatibilmente e in coerenza con i Piani di gestione dei S.I.C. e delle Z.P.S. 16.4 Attività di bar e servizi analoghi. Possono essere autorizzate nuove attività di "bar o analogo servizio" purché siano allocate all interno di perimetri concessionabili per i quali il P.U.L. prevede tale attività e risultino localizzate in aree in cui non sono preesistenti servizi assimilabili, in tale "area di influenza del servizio di bar o analoga attività" non saranno autorizzati ulteriori bar rispetto a quelli preesistenti. Si definisce come "area di influenza del servizio di bar o analoga attività" l'area delimitata dalla linea di battigia per un tratto pari al fronte spiaggia della concessione in esame estesa di 50 m su entrambi i due lati della concessione, parallelamente alla linea di battigia, ed estesa verso l'entroterra per 200 m oltre la linea di spiaggia potenzialmente Pagina 22 di 38

programmabile come definita dal precedente articolo 2 comma 17. 16.5 Per l espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, sono consentiti i seguenti manufatti, assimilabili esclusivamente alle tipologie di opere e impianti di facile rimozione e posizionati stagionalmente: a. Strutture per l igiene. Con riferimento ai servizi igienici di primaria importanza per tutelare l igiene e la salute pubblica nei litorali, nei quali sono localizzate aree assentibili, i servizi igienici sono garantiti dai concessionari anche utilizzando strutture poste nelle vicinanze delle aree in concessione. b. Materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti. I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti devono essere preferibilmente scelti tra quelli naturali, privilegiando l uso del legno (per le pedane e le superfici in elevazione), della tela (per le opere di ombreggio), del metallo e del legno per le strutture. Per le opere precarie è escluso l uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d opera. Tutte le concessioni saranno contraddistinte dalla modularità ed economicità delle strutture relazionate ai tempi di montaggio e di smontaggio. Non sarà consentita in alcun caso l installazione di nuove strutture di difficile rimozione. Gli specifici materiali prescritti per i diversi manufatti di servizio dalle presenti norme possono essere sostituiti da materiali aventi requisiti tecnici prestazionali equivalenti, oltreché identiche caratteristiche estetiche, solo previo assenso dell Amministrazione Comunale e acquisizione degli eventuali nullaosta previsti dalle normative di settore. c. Costruzioni di facile rimozione. Ad integrazione di quanto già definito, si precisa che devono essere preferite le soluzioni tecniche funzionali che garantiscono un sistema di organizzazione spaziale di più servizi con minore ingombro di litorale e l adattabilità ad usi e destinazioni turistico ricreative. Il requisito della precarietà delle opere si intende soddisfatto quando esse sono costituite da elementi assemblabili con giunzioni a secco e gli elementi stessi abbiano dimensioni e peso Pagina 23 di 38

tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l infissione di pali metallici o lignei. Se dalla relazione tecnica, allegata al progetto, si evidenzia che tale soluzione non offre sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno 30 cm sotto la quota definitiva di sistemazione dell arenile, dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento e da rimuovere a fine stagione. d. Colori. Le costruzioni e tutte le strutture devono avere colorazioni estremamente tenui o riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero impregnate con mordente dei colori sopraindicati. Le strutture in metallo cromato possono essere lasciate in vista, le strutture in alluminio devono essere elettrocolorate negli stessi colori. e. Segnaletica. Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l apposizione di cartelli che indichino: Comune di Muravera con logo comune e logo di promozione turistica istituzionale; nome località della spiaggia; denominazione concessione; attività svolta e superficie assentita con planimetria completa della concessione; numero di concessione e scadenza; tariffe; date e orari di esercizio; date e orario di eventuali attività di manutenzione e pulizia (es.: rastrellatura dell arenile o altre attività che stante la loro utilità possono arrecare disturbo alla fruizione della spiaggia) I cartelli delle concessioni devono essere apposti nelle seguenti posizioni e quantità: Pagina 24 di 38