INVALIDITA' CIVILE Il cittadino portatore di invalidità civile, invalidità non derivante da lavoro, dal servizio o guerra o handicap, ha diritto ad aver riconosciuto questo status che permette di acquisire benefici a carattere sanitario (esenzione ticket), economico (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) e fiscale (detrazioni e deduzioni maggiorate).
Requisiti sanitari In genere si intendono : coloro che sono affetti da minorazioni psicofisiche di diverso tipo, congenito od acquisito I cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo (psichici, mentali, sensoriali, organico), che abbiano subito una riduzione permanente delle capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.
Requisiti sanitari I minori di 18 anni che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I cittadini ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ciechi, ciechi assoluti, ciechi parziali Sordomuti
Altri requisiti Reddituale per avere diritto alle prestazioni economiche l'invalido non deve superare annualmente determinati limiti di reddito richiesta dall'inps tramite autocertificazione. I requisiti reddituali si differenziano a secondo del tipo di prestazione connessa all'invalidità totale o parziale.
Requisito di età Alcune prestazioni si differenziano a seconda dell'età dei soggetti
Procedura per richiederla Dal 01/01/2010 il certificato medico digitale Rilasciato dal medico di base abilitato all'invio telematico del certificato medico; Rilasciato anche in cartaceo da presentare al Patronato unitamente ad un codice univoco che andrà inserito nella domanda.
Presentazione della Domanda Documenti: Carta identità Codice fiscale Tessera sanitaria I dati del coniuge Banca o posta Situazione reddituale
Trasmissione telematica del Patronato DOMANDA MINORENNE DOMANDA MAGGIORENNE ACCOMPAGNAMENTO L. 104 05/02/1992 ASSEGNO DI FREQUENZA
VEDIAMOLE
Accertamento dell'invalidità La commissione medica dell'asl, oggi presso INPS, fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se questo termine non viene rispettato si presenterà diffida all'assessorato alla sanità della Regione. Il richiedente si presenta a visita medica o, se per ragioni sanitarie fosse impossibilitato, può chiedere alla Commissione Medica di disporre una visita domiciliare
Durante la visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia. La commissione medica dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico legale.
Se la Commissione accerta l'invalidità Trasmette copia del verbale di visita completo alla commissione medica del Ministero dell'economia e delle finanze del territorio. La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica ASL può però non concordare e richiedere ulteriori accertamenti specialistici.
Infine terminata la procedura viene trasmessa all'interessato
Ricorsi Contro la decisione si può ricorrere entro 180 giorni alla Commissione Medica INPS.
Interpretiamo le decisioni
La domanda di aggravamento In caso di peggioramento delle condizioni di salute si può richiedere nuova visita per aggravamento per ottenere una valutazione maggiore di quella già riconosciuta-
REVERSIBILITA' LE PRESTAZIONI DI INVALIDITA' CIVILE NON SONO REVERSIBILI. GLI EREDI DEGLI INVALIDI CIVILI DECEDUTI POSSONO CHIEDERELA RISCOSSIONE DELLE RATE MATURATE E NON RISCOSSE.
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI ASSEGNO MENSILE LA PENSIONE DI INABILITA' L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO L'INDENNITA' DI FREQUENZA
LEGGE 104