Guida La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132) Procedimento La parte che intende promuovere l azione, per il tramite del suo avvocato invita l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Requisiti dell invito 1) Deve indicare l oggetto della controversia 2) Deve contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c. La parte invitata può, entro 30 g.g. dalla ricezione dell invito 1) Rifiutare l invito 2) Aderire all invito 3) Non aderire all invito Il rifiuto o la mancata risposta all invito, entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma c.p.c.
La Convenzione di negoziazione assistita - E l accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all albo La Convenzione di negoziazione deve precisare : 1. Il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a 1 mese, né superiore a 3, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti; 2. Oggetto della controversia ( che non può riguardare diritti indisponibili nè vertere in materia di lavoro ) Deve essere conclusa: - Con l assistenza di uno o più avvocati - In forma scritta a pena di nullità Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione
Art. 3 D.L. 132/2014 negoziazione assistita è condizione di nelle controversie in materia di 1. Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 2. Domande di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti 50.000,00, che non rientrino nell alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria Art. 5 co. I bis D.Lgs.28/2010 L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di nelle controversie in materia di 1. Condominio 2. Diritti reali 3. Divisione 4. Successione ereditaria 5. Patti di famiglia 6. Locazione 7. Comodato 8. Affitto d'azienda 9. Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria 10. Risarcimento danni da diffamazione 11. Contratti assicurativi 12. Contratti bancari 13. Contratti finanziari Per le controversie nelle materie richiamate dall art 5 co. 1 bis D.Lgs 28/2010 dovrà essere esperito il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dal valore delle stesse. La dizione dell art 3 del D.L. 12 settembre 2014, n.132 è molto chiara. Laddove, infatti, viene prevista la procedura di negoziazione assistita per le domande di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti 50.000,00, a pena di improcedibilità delle stesse, vengono fatti salvi i casi previsti dall art 5 co. I bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che contempla, per l appunto le fattispecie di mediazione obbligatoria. Ancora, il co. V del medesimo art. 3 citato, a fugar ogni dubbio, prevede che Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
negoziazione assistita non è condizione di - per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; - per le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente - nei procedimenti per ingiuzione, inclusa l opposizione; - nei procedimenti di CTU preventiva, ai sensi dell art. 696-bis c.p.c.; - nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; - nei procedimenti in camera di consiglio; - nell azione civile esercitata nel processo penale. mediazione non è condizione di - per le azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140 bis del Codice del Consumo - Nei procedimenti per ingiunzione in caso di opposizione, nelle materie di cui all art. 5 co Ibis D. Lgs 28/2010, al momento della pronuncia sulle istanze relative alla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità - Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto in caso di opposizione o di accertamento negativo dei presupposti per la pronuncia della convalida della licenza o dello sfratto, con il mutamento del rito il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità - nei procedimenti di CTU preventiva, ai sensi dell art. 696-bis c.p.c.; - nei procedimenti possessori nel caso in cui venga instaurato il giudizio di merito (art703 III co C.P.C.), terminata la fase sommaria il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale - nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; - nei procedimenti in camera di consiglio; - nell azione civile esercitata nel processo penale.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 D.L. 132/2014) Procedimento In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3, che consistono nella trasmissione, entro dieci giorni, a cura dell avvocato della parte, dell accordo stesso all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il Matrimonio fu iscritto o trascritto. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale quando ritiene che l accordo risponde all interesse dei figli, lo autorizza; L avvocato, dovrà, anche in tal caso, trasmettere entro dieci giorni all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il Matrimonio fu iscritto o trascritto, l accordo munito delle certificazioni di cui all art.5. quando ritiene che l accordo non risponde all interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All accordo autorizzato si applica il comma 3 relativo agli adempimenti di trasmissione. L accordo raggiunto in sede di negoziazione produce gli effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (sentenza od omologa)