Guida. La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt D.L. 12 settembre 2014, n. 132)

Documenti analoghi
Negoziazione assistita l.10/11/14 n Avv. Cristina Bellini Consigliera dell Ordine

Domande e risposte sulla mediazione. tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte)

Decreto Legge - 12/09/2014, n Gazzetta Uff. 12/09/2014, n.212

SINTESI DEL D.LGS 28/2010

Alternative Dispute Resolution

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)

Convenzione di negoziazione assistita. Accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

Il credito d imposta nella mediazione

La mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali.

La Negoziazione Assistita

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Procura della Repubblica di Lecce

Negoziazione assistita in materia di famiglia: i chiarimenti sul rilascio del certificato

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Giulio SPINA. Art. 6 comma 2 del D.L , convertito nella legge n. 162

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 settembre 2014, n [Preambolo]

La nuova mediazione civile L incontro preliminare

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LE MATERIE OBBLIGATORIE DELLA MEDIAZIONE: LA LOCAZIONE. Dott.ssa Elena Agudio.

SCATTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: PROCEDIMENTO ED AMBITO D APPLICAZIONE

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. 1. Ratio normativa della fase introduttiva della causa civile... 1

Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di. cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

(Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

Ulteriori novita` in tema di mediazione civile e commerciale

P17 - Vorrei informazioni sulla separazione e sul divorzio consensuale-rev.1 del

LE ALTERNE VICENDE DELLA CONCILIAZIONE IN ITALIA

SEZIONE I CONTESTO REGOLAMENTARE E QUADRO NORMATIVO

Tabelle indennità mediazione

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

LA MEDIAZIONE CIVILE

c) Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari normativi Avv. Rita Della Lena Avv. Francesca Bonavia

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

CONTRIBUTO UNIFICATO. Processo civile ordinario

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno Processo civile ordinario

COMUNE DI CURSI COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CLAUDIA TROISI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

Separazione e Divorzio. Avv. Francesca Romani

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Volume primo

Diritti dei cittadini e dei consumatori

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

Primo rapporto sullo stato dei conflitti nella città di Roma LA MAPPA DEI CONFLITTI. Conferenza stampa Roma, 28 marzo 2011

CITTÁ DI SORSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 029 del

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 16 settembre Processo civile ordinario (1)

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

STATISTICHE DEL 2016 MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010 INTERO PERIODO 1 GENNAIO 31 DICEMBRE

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

All Ufficiale dello Stato Civile del COMUNE DI MONDOVÌ (CN)

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014)

LA MEDIAZIONE NOVITA ED OPPORTUNITA Asti, 11 marzo 2011

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 novembre 2014

COMUNE DI ZAMBANA PROVINCIA DI TRENTO

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

Contributo unificato: la tabella aggiornata

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

In grassetto color nero le parti reintroddote dopo la sentenza della Consulta. In grassetto color rosso le novità apportate.

La riforma del Condominio al tempo della crisi

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia LA MEDIAZIONE CIVILE. Roma, 4 novembre 2010

a cura di Avv. Giuliana Barberi

1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione

PRIME QUESTIONI INTERPRETATIVE DEL D.LGS N.28 IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

d intento al cambio di regime :

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Vie alternative: possibili intese extra-giudiziali. TROVANO UN ACCORDO

INDICE SOMMARIO. ARBITRATODEFLATTIVO di ROSARIA GIORDANO PARTE PRIMA

DEPOSITA. copia dell'accordo concluso a seguito della convenzione di ncgoziazionc assistita:

Organismo di Mediazione Forense di Trento

MEDIAZIONE CIVILE EX D.L. 28/2010

ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI IN SEDE ARBITRALE di Cesare Trapuzzano

OGGETTO: La mediazione civile

E-Commerce e la nuova procedura conciliativa online

MODULO I COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENTE IN / SEDE IN VIA / PIAZZA N C. A. P. TEL CELL. / P. E. C.

Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 150

convenzione e trascrizione

Transcript:

Guida La procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2 11 D.L. 12 settembre 2014, n. 132) Procedimento La parte che intende promuovere l azione, per il tramite del suo avvocato invita l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Requisiti dell invito 1) Deve indicare l oggetto della controversia 2) Deve contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c. La parte invitata può, entro 30 g.g. dalla ricezione dell invito 1) Rifiutare l invito 2) Aderire all invito 3) Non aderire all invito Il rifiuto o la mancata risposta all invito, entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma c.p.c.

La Convenzione di negoziazione assistita - E l accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all albo La Convenzione di negoziazione deve precisare : 1. Il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a 1 mese, né superiore a 3, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti; 2. Oggetto della controversia ( che non può riguardare diritti indisponibili nè vertere in materia di lavoro ) Deve essere conclusa: - Con l assistenza di uno o più avvocati - In forma scritta a pena di nullità Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione

Art. 3 D.L. 132/2014 negoziazione assistita è condizione di nelle controversie in materia di 1. Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 2. Domande di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti 50.000,00, che non rientrino nell alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria Art. 5 co. I bis D.Lgs.28/2010 L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di nelle controversie in materia di 1. Condominio 2. Diritti reali 3. Divisione 4. Successione ereditaria 5. Patti di famiglia 6. Locazione 7. Comodato 8. Affitto d'azienda 9. Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria 10. Risarcimento danni da diffamazione 11. Contratti assicurativi 12. Contratti bancari 13. Contratti finanziari Per le controversie nelle materie richiamate dall art 5 co. 1 bis D.Lgs 28/2010 dovrà essere esperito il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dal valore delle stesse. La dizione dell art 3 del D.L. 12 settembre 2014, n.132 è molto chiara. Laddove, infatti, viene prevista la procedura di negoziazione assistita per le domande di pagamento a qualsiasi titolo non eccedenti 50.000,00, a pena di improcedibilità delle stesse, vengono fatti salvi i casi previsti dall art 5 co. I bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che contempla, per l appunto le fattispecie di mediazione obbligatoria. Ancora, il co. V del medesimo art. 3 citato, a fugar ogni dubbio, prevede che Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

negoziazione assistita non è condizione di - per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; - per le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente - nei procedimenti per ingiuzione, inclusa l opposizione; - nei procedimenti di CTU preventiva, ai sensi dell art. 696-bis c.p.c.; - nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; - nei procedimenti in camera di consiglio; - nell azione civile esercitata nel processo penale. mediazione non è condizione di - per le azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140 bis del Codice del Consumo - Nei procedimenti per ingiunzione in caso di opposizione, nelle materie di cui all art. 5 co Ibis D. Lgs 28/2010, al momento della pronuncia sulle istanze relative alla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità - Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto in caso di opposizione o di accertamento negativo dei presupposti per la pronuncia della convalida della licenza o dello sfratto, con il mutamento del rito il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità - nei procedimenti di CTU preventiva, ai sensi dell art. 696-bis c.p.c.; - nei procedimenti possessori nel caso in cui venga instaurato il giudizio di merito (art703 III co C.P.C.), terminata la fase sommaria il procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale - nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; - nei procedimenti in camera di consiglio; - nell azione civile esercitata nel processo penale.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 D.L. 132/2014) Procedimento In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti l accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3, che consistono nella trasmissione, entro dieci giorni, a cura dell avvocato della parte, dell accordo stesso all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il Matrimonio fu iscritto o trascritto. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti l accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale quando ritiene che l accordo risponde all interesse dei figli, lo autorizza; L avvocato, dovrà, anche in tal caso, trasmettere entro dieci giorni all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il Matrimonio fu iscritto o trascritto, l accordo munito delle certificazioni di cui all art.5. quando ritiene che l accordo non risponde all interesse dei figli lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All accordo autorizzato si applica il comma 3 relativo agli adempimenti di trasmissione. L accordo raggiunto in sede di negoziazione produce gli effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (sentenza od omologa)