Diritto della previdenza sociale:



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Dipartimento di diritto privato e storia del diritto Diritto della previdenza sociale: la tutela per l invalidità, vecchiaia e superstiti Dipartimento di diritto privato e storia del diritto Università degli Studi di Milano Anno accademico 2014-2015

Il lavoratore da collocare in pensione beneficia dello stesso tenore di vita goduto in costanza del rapporto di lavoro? La previdenza pubblica incontra dei limiti sul livello delle prestazioni pensionistiche da erogare? 2

3 Diritto della previdenza sociale Le prestazioni erogate dai regimi previdenziali pubblici: tendono a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, 2 co., Cost.) sono commisurate soltanto a quei bisogni che il legislatore considera tipici della generalità degli assistiti

Le prestazioni pensionistiche definite obbligatorie svolgono la funzione di realizzare una delle libertà riconosciute all uomo: la libertà dallo stato di bisogno. Ciò comporta la disponibilità di risorse economiche specifiche iniziative rivolte a rimuovere le situazioni di bisogno «E prevalsa l idea che la spesa sociale rappresenti un costo a carico delle finanze statali ed un ostacolo alla competenza economica (G. Ludovico, 2013)» 4

Il livello delle pensioni pubbliche, sebbene determinato con riferimento alle retribuzioni e al reddito, non coincide con possibile ricorso alla mutualità volontaria per consentire più elevati livelli di protezione l ultima retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa ovvero a quella perequata al costo del costo della vita o alle retribuzioni 5

Dunque, allo scopo di vedere garantiti trattamenti pensionistici idonei, si è affermato un sistema previdenziale strutturato in tre pilastri: Previdenza complementare Previdenza individuale Nel disegno costituzionale la cd. liberazione del bisogno si articola in due sottosistemi da ritenersi, non senza contrasti, diversi quanto a funzioni e a regime (M. Persiani, 2006) Previdenza obbligatoria 6

Evoluzione del sistema previdenziale obbligatorio Società di mutuo soccorso (XVIII e XIX sec.) solidarietà spontanea modello assicurativo e teoria del rischio professionale Intervento dello Stato (L. n. 80 e n. 350 del 1898) Carattere privatistico delle assicurazioni sociali Sistema corporativo Estensione del rapporto assicurativo a rischi non collegati all attività lavorativa solidarietà corporativa solidarietà collettiva per coloro che si trovano in situazioni di bisogno Carta Costituzionale (artt. 1-4, 38 Cost.) 7

Il primo pilastro previdenziale art. 38, Cost. : Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. Concezione dualistica Concezione universale (previdenza e assistenza restano distinti) (ampiezza di tutela che è sempre garantita dall intervento pubblico che assume carattere unitario e universale) 8

Il primo pilastro previdenziale art. 38, Cost. : ( ) I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Tale previsione non esclude la possibilità di attuare la tutela previdenziale anche al di fuori del territorio nazionale superstiti Tale previsione non esclude la possibilità estendere la tutela previdenziale a favore dei: lavoratori parasubordinati associati in partecipazione lavoratori occasionali con un reddito superiore a cinquemila euro lavoratori occasionali accessori 9

Il primo pilastro previdenziale art. 38, Cost. : (..) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato intervento non solo limitato alla costituzione, alla disciplina dell organizzazione e dei rapporti ma deve tendere all effettiva realizzazione delle tutele dei soggetti protetti l erogazione è affidata ad enti cd. previdenziali i quali reperiscono i mezzi necessari per il loro fine istituzionale dalla contribuzione obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti dal concorso finanziario dello Stato 10

EVOLUZIONE DELLA TUTELA Regio Decreto n. 1827/1935 Regio Decreto Legge n. 636/1939 Cassa Nazionale di previdenza (L. n. 350/1898) Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali (D.Lgs. n. 603/1919) La tutela per l IVS non trova giustificazione nel principio del rischio professionale bensì nell interesse pubblico a che vengono garantiti a ogni cittadino i mezzi necessari per consentirne l effettivo godimento dei diritti civili e politici quando si verifichino situazioni di bisogno 11

Non fa capo ad unico ente previdenziale ma su è attribuita a più enti basato sulla tipologia del rapporto di lavoro effettuata Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (AGO) Regimi sostitutivi per i lavoratori dipendenti Fondi integrativi per i lavoratori dipendenti Le gestioni speciali dei lavoratori autonomi La Quarta gestion0 o Gestione Separata La gestione esclusiva Le casse professionali dei liberi professionisti Lavoratori subordinati settore privato Lavoratori subordinati settore privato (giornalisti, lavoratori dello spettacolo, ecc.) Lavoratori subordinati del settore privato iscritti all AGO che godono di una tutela previdenziale integrativa (minatori, aziende private del gas, esattorie e ricevitorie) Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli, commercianti) Titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori a progetto, incaricati vendita a domicilio, lavoratori occasionali, associati in part. Dipendenti pubblici (fino al 31 dicembre 2011 ex Gestione Inpdap) Lavoratori autonomi (medici, avvocati, consulenti del lavoro, in genieri, ecc.) INPS (ad eccezione della gestione di alcuni regimi sostituitivi: ad esempio, i giornalisti professionisti sono iscritti all I.N.P.G.I.) CASSE PROFESSIONALI 12

E il settore pubblico? Fino al 31 dicembre 1995 non esisteva nessuna Cassa (o gestione) previdenziale Lo Stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale. Dipendenti civili e militari dello Stato Magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare Avvocati dello Stato Dipendenti delle aziende autonome dello Stato 13

E il settore pubblico? Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole amministrazioni statali ad eccezione dei Postelegrafonici Affidate all IPOST, di recente soppresso e attribuito alla gestione INPS Ferrovieri Affidate al Fondo previdenza S.p.A., poi soppresso e assegnato alla gestione INPS Si trattava di forme di Gestione esclusiva le cui casse (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) erano amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di previdenza 14

L. n. 476/1994 istituisce l INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica) che succede alla predetta Direzione Generale degli Ist. di prev., all ENPAS, all INADEL e all ENPDEP Cassa pensione sanitari (CPS) Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti (CPUG) e, dal 1 gennaio 1996, la Cassa trattamenti pensionistici statali (CTPS) 15

ne sono esempi: Diritto della previdenza sociale Il regime generale dell IVS mantiene la sua competenza con carattere residuale sui diversi regimi esclusivi, speciali e sostitutivi dei lavoratori dipendenti da privati attraverso i seguenti istituti: 16

I soggetti assicurati all IVS dell AGO 17

L oggetto della tutela IVS dell AGO L invalidità L inabilità La vecchiaia L anzianità I superstiti Quando la capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente, a causa di difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 Quando, a causa di un difetto fisico o mentale, un lavoratore si trovi nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa Quando il lavoratore raggiunge un limite minimo di età che può presentarsi differenziato Quando il lavoratore raggiunge un numero minimo di anni di contribuzione e il limite minimo di età fissata dal legislatore Alla morte dell assicurato, qualora alla data del decesso abbia maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione, i familiari spetta un trattamento pensionistico 18

Il quadro normativo innalzamento età pensionabile (60 per le donne e 65 per gli uomini) aumento anzianità contributiva per le pensioni di vecchiaia introduzione nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni Introduzione della previdenza complementa re al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale sistema di calcolo delle pensioni: introduzione sistema di calcolo contributivo e misto età pensionabile pensioni di anzianità inasprimento dei requisiti di età aumento dell onere contributivo per i lavoratori autonomi Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive Introduzione di un incentivo al posticipo al pensionamento Introduzione di nuovi requisiti pensionistici (il cd. scalone) Delega per la riforma sulla previdenza complementare riforma applicabile ai soli dipendenti del settore privato individuazione nuovi requisiti di accesso per le prestazioni pensionistiche nuove decorrenze della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità abrogazione della costituzione della posizione assicurativa innalzamento età di pensionamento per le donne estensione sistema di calcolo contributivo innalzamento età pensionabile soppressione delle pensioni di anzianità Soppressione finestre di uscita 19

I requisiti di contribuzione e di assicurazione! 20

I requisiti di contribuzione e di assicurazione 21

I requisiti di contribuzione e di assicurazione 22

I criteri di calcolo delle pensioni previsti allo scopo di assicurare economicità alla gestione previdenziale Sistema retributivo (L. n. 153/1969, D.Lgs. n. 503/1992) (commisurazione della pensione tenendo presente le anzianità di servizio e le ultime retribuzioni percepite) Sistema contributivo (L. n. 335/1995) (l ammontare delle pensioni tiene conto dei contributi versati)! Passaggio, prima graduale e poi definitivo, dal sistema retributivo a quello contributivo 23

Passaggio graduale del sistema retributivo a quello contributivo 24

Il computo delle pensioni Sistema retributivo (lavoratori in possesso al 31-12-1995 di almeno 18 anni di contributi) Retribuzione annua pensionabile (media delle retribuzioni percepite in determinato lasso temporale) Anzianità contributiva (numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria (effettiva e figurativa) o volontaria Aliquota di rendimento (percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni anno lavorativo alla retribuzione annua percepita) Sistema Contributivo (lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e che non siano in possesso di contribuzione nei periodi precedenti a tale data) Montante contributivo individuale costituito dalla somma rivalutata di tutti gli accantonamenti (ogni anno viene accantonato un importo di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile) Coefficiente di trasformazione che è connesso all età del lavoratore da collocare in pensione 25

Il computo delle pensioni Sistema Contributivo (lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e che non siano in possesso di contribuzione nei periodi precedenti a tale data) Montante contributivo individuale costituito dalla somma rivalutata di tutti gli accantonamenti (ogni anno viene accantonato un importo di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile) Coefficiente di trasformazione che è connesso all età del lavoratore da collocare in pensione 26

Il computo delle pensioni Sistema retributivo (lavoratori in possesso al 31-12-1995 di almeno 18 anni di contributi) Retribuzione annua pensionabile (media delle retribuzioni percepite in determinato lasso temporale) Anzianità contributiva (numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria (effettiva e figurativa) o volontaria Aliquota di rendimento (percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni anno lavorativo alla retribuzione annua percepita) 27

Il computo delle pensioni Sistema misto (lavoratori in possesso al 31-12-1995 di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni e lavoratori beneficiari del sistema di calcolo retributivo dal 1 gennaio 2012) Requisiti anagrafici, assicurativi, contributivi previsti per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo; Importo della pensione determinato di due quote, la prima calcolata sulle anzianità maturate anteriormente al 31-12-1995 (ovvero al 31/12/2011) con il sistema retributivo e laseconda calcolata sulle anzianità successive al 1 gennaio 1996 (ovvero dal 1 gennaio 2012) con il sistema contributivo. 28

I Trattamenti pensionistici: la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2012 29

I Trattamenti pensionistici: la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2012 30

I Trattamenti pensionistici la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2012: due eccezioni Presenza di due eccezioni introdotte dal D.L. n. 201/2011 a favore dei dipendenti del settore privato le cui pensioni vengono liquidate dall A.G.O. ovvero dalle forme sostitutive della stessa assicurazione (art. 24, comma 15 bis, D.L. 201 del 2011) : a) I lavoratori che abbiano maturato un anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero raggiunto prima dell entrata in vigore della riforma Fornero i requisiti con il sistema delle quote (quota 96 con 60 anni di età) possono conseguire la pensione di vecchiaia al conseguimento di un età anagrafica non inferiore a 64 anni b) Le lavoratrici possono conseguire la pensione di vecchiaia (con un età non inferiore a 64 anni ) a condizione che maturino entro il 31 dicembre 2012 un anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla stessa data abbiano un età non inferiore a 60 anni. 31

I trattamenti pensionistici: la pensione di vecchiaia contributiva (per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) fino al 31/12/2011 (prima della riforma Fornero) 32

La pensione di vecchiaia contributiva (per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) dal 1 gennaio 2012 (art. 24, comma 11, D.L. n. 201/2011)

I trattamenti pensionistici: la decorrenza della pensione di vecchiaia fino al 31/12/2011 34

I trattamenti pensionistici: la decorrenza della pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2012 Abolizione dal 1 gennaio 2012 delle cd. finestre (art. 24, comma 5, D.L. n. 201/2011): assorbimento nell ambito dei requisiti di accesso (la pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti) 35

I Trattamenti pensionistici: contributo di solidarietà (art. 24, comma 21, D.L. n. 201/2011) A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. 36

I Trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità fino al 31/12/2011 37

I Trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità fino al 31/12/2011 38

I Trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità fino al 31/12/2011 39

I Trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità dal 1 gennaio 2012 40

I trattamenti pensionistici: la decorrenza della pensione di anzianità fino al 31/12/2011 Le finestre sono 4: entro il 31 marzo - 1 luglio se di età pari o superiore a 57 entro il 30 giugno; entro il 30 giugno - 1 ottobre se di età pari o superiore a 57 entro il 30 settembre; entro il 30 settembre 1 gennaio dell anno successivo; entro il 31 dicembre 1 aprile dell anno successivo Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea in Organizzazione e Risorse Umane Prof. 41

I Trattamenti pensionistici: la pensione di anzianità dal 1 gennaio 2012 fissato, dall art. 24, D.L. n. 201/2011, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale i lavoratori potevano valere i predetti requisiti (anche coloro che maturano 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall età anagrafica Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea in Organizzazione e Risorse Umane Prof. 42

I Trattamenti pensionistici: la pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 (art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011) 43

I Trattamenti pensionistici: la pensione anticipata anche per i giovani 44

I Trattamenti pensionistici: Donne lavoratrici Opzione per il sistema di calcolo contributivo (57 anni + 35 anni di contributi) Raggiungimento dei 60 anni di età nel caso di diritto alla pensione di vecchiaia + 20 anni di contributi, entrambi perfezionati entro il 31/12/2011; Raggiungimento della quota 96 (60 anni + 36 di contributi) entro il 31/12/2011 ; Raggiungimento di 40 anni di contribuzione entro il 31/12/2011 ; Autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 3 dicembre 2011; Raggiungimento dei 61 anni entro il 31/12/2011 per le lavoratrici del settore pubblico + 20 anni di contributi; Raggiungimento dei 62 anni di età ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nell anno 2012 per le lavoratrici del settore privato; Raggiungimento dei 64 anni di età a favore delle donne che raggiungono in via eccezionale nel corso del 2012 i requisiti pensionistici validi nel 2011 Raggiungimento dei 66 anni di età per le lavoratrici del settore pubblico dal 1.1.2012 45

I Trattamenti pensionistici: la pensione di invalidità 46

I Trattamenti pensionistici: la pensione di invalidità 47

I Trattamenti pensionistici: la pensione di invalidità 48

I minimi e massimi di pensione Integrazione al trattamento minimo Le pensioni retributive non potevano essere inferiori a determinati importi. Dal 1 gennaio 1996 è stato abolito l integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo. Tale integrazione spetta: 1. a favore dei pensionati di età superiore o pari a 75 anni è stato disposto l incremento al trattamento pensionistico in godimento 2. a favore di coloro che beneficiano dell assegno sociale 3. a favore degli invalidi civili totali, ai sordomuti, ai ciechi assoluti, ai titolari di pensione di inabilità Pensione massima Le pensioni retributive non possono superare un importo massimo Tale limite è fissato in modo indiretto Per i lavoratori assunti a decorrere dal 1 gennaio 1996 e per coloro che decidono di optare per il nuovo sistema di calcolo contributivo la legge ha previsto un massimale di contribuzione e di pensione rivalutabile annualmente 49

Le agevolazioni per le prestazioni minime Maggiorazioni sociali E riservata ai soggetti ultrassessanticinquenni (L. n. 544/1988) una maggiorazione del minimo se sussistono alcune condizioni Nel 2010 l aumento del minimo maggiorato della maggiorazione raggiunge i 597, 41 euro al mese La quattordicesima mensilità L art. 5, l. n. 127/2007 viene corrisposta una somma aggiuntiva a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di un trattamento pensionistico a carico dell AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative determinata in funzione dell anzianità contributiva 50

Pensioni e situazioni di bisogno Assegno per il nucleo familiare (che assorbe e sostituisce tutti i trattamenti di famiglia) 1. Spetta per intero soltanto per le pensioni non eccedenti il triplo del trattamento minimo; 2. Spetta nella misura del 90% per gli importi da tre a cinque volta l importo del trattamento minimo; 3. Spetta nella misura del 75% per i trattamenti eccedenti il quintuplo dell importo minimo (sospesi per gli anni 2012 e 2013: D.L. n. 201/2011) 51

I Trattamenti pensionistici: la pensione di inabilità 52

I Trattamenti pensionistici: la pensione di inabilità 53

I Trattamenti pensionistici: la pensione di inabilità nel pubblico impiego 54

I Trattamenti pensionistici: la pensione ai superstiti 55

I Trattamenti pensionistici: la pensione ai superstiti 56

I Trattamenti pensionistici: la pensione ai superstiti 57

I Trattamenti pensionistici: la pensione ai superstiti 58

Il cumulo tra trattamenti pensionistici e reddito da lavoro 59

Il supplemento di pensione 60

L assegno sociale 61