DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

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Transcript:

Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, nel periodo compreso tra il 25.06.2014 ed il 30.06.2015. L agevolazione deve essere calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Per le imprese con periodo di attività inferiore a cinque anni la media va calcolata sugli investimenti realizzati nel periodo d imposta precedente a quello in corso al momento dell entrata in vigore del decreto in esame, mentre per le imprese costituite successivamente il credito d imposta si applica con riguardo agli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. Il credito non spetta in riferimento agli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Nel caso in cui venga accertata l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l importo fruito, l amministrazione finanziaria provvede a recuperare il relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni. PREMESSA Il legislatore, con il DL n. 91 del 24.06.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno, ha introdotto all articolo 19 un agevolazione a favore degli investimenti in macchinari. Si tratta, in particolare, di un credito d imposta a favore degli incrementi negli investimenti in macchinari da parte dei contribuenti, pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo. I costi dei beni strumentali ammessi all agevolazione sono, in particolare, quelli della categoria ATECO Divisione 28, eseguiti a partire dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina dell agevolazione ricordando che le disposizioni attualmente in vigore (il decreto legge è entrato in vigore lo scorso 25.06.2014) potrebbero essere modificate in sede di conversione. AMBITO DI APPLICAZIONE In riferimento all ambito di applicazione dell agevolazione si segnala che questa è riservata ai soggetti titolari di reddito d impresa: ne rimangono esclusi, quindi, i lavoratori autonomi. Sono ricompresi nell ambito di applicazione sia le attività già in esercizio alla data del 25.06.2014 (data di entrata in vigore del decreto), sia quelle costituite successivamente alla stessa data. I BENI INTERESSATI I beni interessati dall agevolazione (1) sono i beni strumentali (nuovi) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO(2) acquistati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al prossimo 30.06.2015. L Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento alla Tremonti-ter, aveva chiarito che, ai fini dell agevolazione, rileva esclusivamente l investimento in beni compresi nella divisione 28, essendo irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione (così circ. 44/2009). Ciò significa che è necessario verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Inoltre, considerando che la disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni "nuovi", restano esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati.

Il credito d imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. ULTERIORI CONDIZIONI Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell articolo 19, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del credito d imposta solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste dal DL n. 334/99.

L AGEVOLAZIONE IL CALCOLO Ai sensi dall art. 18 comma 2 del DL 91/2014, possono usufruire dell agevolazione anche: i soggetti in attività al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni; i soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. In riferimento al calcolo dell agevolazione si deve, dunque, distinguere le attività d impresa esercitate per un periodo di almeno 5 anni, le attività di impresa esercitate per un periodo inferiore a 5 anni e le attività d impresa avviate successivamente all entrata in vigore del DL n. 91/2014. SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA DI IMPRESA DA ALMENO 5 ANNI In riferimento alle attività d impresa esercitate da almeno 5 anni dall entrata in vigore del DL, l articolo 18, al comma 1, stabilisce che la base di calcolo dell agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella tabella) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore 3. SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA DI IMPRESA DA MENO DI 5 ANNI Per i soggetti che esercitano attività di impresa da un periodo inferiore a cinque anni la media degli investimenti in beni strumentali (compresi nella stessa divisione 28) è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Questo significa anche che le imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti solari si tratta del periodo d imposta 2013, anteriore al 2014), potranno godere dell agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati, proprio in virtù della possibilità di non considerare il periodo d imposta pregresso in questo caso, l unico caratterizzato dal più elevato livello di investimenti. IMPRESE COSTITUITE DOPO il DL Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del DL, il credito d imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta agevolato, con la possibilità, dunque, di fruire dell agevolazione anche in assenza di un periodo d imposta su cui operare il confronto.

BASE DI CALCOLO L aliquota applicabile ai fini del calcolo del credito d imposta è pari al 15% in tutti i casi di applicazione dell agevolazione. In altre parole, il credito d imposta è pari al 15% delle spese sostenute per beni di cui alla divisione 28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà, come già detto, di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore ( media variabile ).

L eccedenza dell investimento, pertanto, è pari a 750.000-150.000 = 600.000 euro. Il credito d imposta ammonta al 15%di tale somma, ovvero a 90.000 euro. MODALITA DI FRUIZIONE Il credito d imposta va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi d imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d imposta è utilizzabile solamente in compensazione e la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 01.01 del secondo periodo d imposta di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Viene stabilito che in riferimento a tale credito non si applica il limite di compensazione a 250.000 euro previsto dall articolo 1 comma 53 della legge n. 244/2007.

REVOCA DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è revocato in due ipotesi, ovvero se l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto, oppure se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro i termini di scadenza dell accertamento in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione. TERMINI DI ACCERTAMENTO Il credito d imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano le ipotesi indicate. Qualora a seguito di controlli sia accertata l indebita fruizione del credito (anche se parziale) per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla norma o a causa

dell inammissibilità dei costi l Agenzia provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.