Treviso, lì 11.03.2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 06/2015 Obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le P.A a partire dal 31.03.2015 A decorrere dal 31.03.2015, tutti i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare la procedura di fatturazione elettronica e la conseguente specifica modalità di conservazione elettronica: le fatture dovranno, pertanto, essere emesse, trasmesse, conservate ed archiviate esclusivamente in formato elettronico. Per l'individuazione dei destinatari che sono ricompresi nell'obbligo di fatturazione elettronica si può consultare l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito internet www.indice-pa.gov.it. A partire dai tre mesi successivi al 31.03.2015, le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino al ricevimento della fattura in forma elettronica. I N D I C E Premessa 1. Emissione della fattura elettronica pag. 02 2. Contabilizzazione e conservazione delle fatture elettroniche pag. 03 3. La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc) pag. 04 4. Allegati: tabelle riassuntive dei soggetti destinatari del nuovo obbligo e scadenze pag. 05 Circolare n. 06 dell 11.03.2015 Riproduzione vietata. pag. 1
Premessa Dal 6 giugno 2014 è stato reso operativo l obbligo, per coloro che cedono beni o prestano servizi a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza, di emettere fatture in formato elettronico, mentre dal 31 marzo 2015 l obbligo sarà esteso a tutta la Pubblica amministrazione. A decorrere da tale data, 31 marzo 2015 dunque, le Pubbliche amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità previste dagli allegati del Decreto 3 aprile 2013, n. 55. Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all invio delle fatture in formato elettronico La disposizione contenente l obbligo dell emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, è contenuta nell'art. 1 co. 209 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), che individua, quali destinatari del documento le Pubbliche Amministrazioni e le Autorità indipendenti 1 nonché le Amministrazioni autonome 2. E stata pubblicata la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/D del 9 marzo 2015 che ha fornito alcune precisazioni con riguardo alle classi di pubbliche amministrazioni interessate dall obbligo di fatturazione e le relative date di decorrenza 3. Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione, in estrema sintesi, prevede: - la predisposizione della fattura in formato XML; - l invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all ufficio destinatario dell Ente pubblico; - la conservazione sostitutiva della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Emissione della fattura elettronica Per fattura elettronica verso la PA si intende un documento in formato digitale la cui autenticità e integrità sono garantite dalla firma elettronica qualificata o digitale di chi emette la fattura stessa, nonché, dalla sua trasmissione tramite uno specifico Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall Agenzia delle Entrate. Più nel dettaglio, il processo di fatturazione elettronica verso le PA da parte dei fornitori (con sede in Italia) prevede: 1 Di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/2009. 2 Previste dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001. 3 Si rinvia alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente circolare. Circolare n. 06 dell 11.03.2015 Riproduzione vietata. pag. 2
- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA; - la firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; - l invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all ufficio destinatario della PA; - la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell esito della trasmissione della fattura; - la conservazione sostitutiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Di fondamentale importanza, in fase di compilazione della fattura, è l inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA 4 destinataria del documento, necessario alla trasmissione ed alla ricezione delle fatture. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l Indice delle PA (IPA). Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l assolvimento dell imposta di bollo devono riportare l annotazione dell assolvimento, ai sensi dell art.6 D.M. 17 giugno 2014. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture emesse durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24, con il codice tributo 2501 5. Contabilizzazione e conservazione delle fatture elettroniche Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modo sostitutivo (vale a dire in modalità elettronica) entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l invio telematico della dichiarazione annuale 6 (es. fatture elettroniche emesse nel corso del periodo di imposta 2014: il termine per la conservazione sostitutiva coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento, deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. Compresenza di fatture cartacee e di fatture elettroniche In presenza di emissione di fatture elettroniche (verso la PA) e di fatture cartacee (verso altri soggetti), la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture cartacee a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta 4 Di tipo alfanumerico univoco di sei caratteri. 5 Risoluzione n. 106/2014. 6 Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Circolare n. 06 dell 11.03.2015 Riproduzione vietata. pag. 3
serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche. La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc) Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un altra piattaforma predisposta dal Ministero dell Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali: - l invio della fattura da parte del creditore; - la ricezione della fattura da parte della P.A.; - la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.; - la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza; - il pagamento della fattura da parte della P.A. Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. La certificazione del credito consente all impresa creditrice di scegliere se: - attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione; - chiedere un anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato; - chiedere all Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 06 dell 11.03.2015 Riproduzione vietata. pag. 4
Tabella 1) Destinatari dell obbligo di fatturazione Tabella 2) Decorrenze dell obbligo di fatturazione Circolare n. 06 dell 11.03.2015 Riproduzione vietata. pag. 5
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