Circolare n. 114 del 31 Luglio 2018

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Transcript:

Circolare n. 114 del 31 Luglio 2018 Imprese italiane che prestano servizi in svizzera: il punto Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che dal 1 gennaio 2018, tutte le imprese che effettuano prestazioni di servizi in Svizzera o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano cumulativamente in Svizzera e all estero una cifra d affari annua almeno pari a 100.000 franchi in relazione a prestazioni che non sono escluse dall imposta secondo la normativa svizzera (art.21 LIVA), dovranno obbligatoriamente assoggettare ad IVA le operazioni, dotandosi, di fatto, di una posizione IVA in Svizzera. L intervento normativo risulta particolarmente invasivo anche nei confronti di soggetti italiani che effettuano prestazioni di servivi territorialmente rilevanti in Svizzera e che complessivamente hanno un volume annuo complessivo, anche non solo nei confronti della Svizzera, superiore a circa 85 mila euro. Praticamente, quasi ogni impresa che effettua una prestazione di servizi rilevante in Svizzera, dovrà richiedere l assoggettamento all IVA svizzera, annunciandosi autonomamente all'afc (Amministrazione federale delle contribuzioni). L annuncio va effettuato online sul sito internet dell AFC (pagina principale -> imposta sul valore aggiunto -> servizi -> moduli-servizi online -> iscrizione all IVA). L'impresa estera è, comunque, sempre tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera. Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all'afc, l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti.

Premessa Dal 1 gennaio 2018, tutte le imprese che: effettuano prestazioni di servizi in Svizzera (o hanno la propria sede sul territorio svizzero); realizzano cumulativamente in Svizzera e all estero una cifra d affari annua almeno pari a 100.000 franchi in relazione a prestazioni che non sono escluse dall imposta secondo la normativa svizzera (art.21 LIVA), dovranno obbligatoriamente assoggettare ad IVA le operazioni, dotandosi, di fatto, di una posizione IVA in Svizzera. In buona sostanza, dal 1.01.2018 sono obbligatoriamente tenute a identificarsi ai fini IVA in Svizzera le imprese che, sebbene in Svizzera non raggiungano una cifra d affari superiore al minimo stabilito, comunque raggiungono complessivamente 100.000 CHF anche in relazione ad attività svolte all estero (1). L intervento normativo risulta particolarmente invasivo anche nei confronti di soggetti italiani che effettuano prestazioni di servivi territorialmente rilevanti in Svizzera e che complessivamente hanno un volume annuo complessivo, anche non solo nei confronti della Svizzera, superiore a circa 85 mila euro. Praticamente, quasi ogni impresa che effettua una prestazione di servizi rilevante in Svizzera, dovrà avere una partita Iva elvetica. Adempimenti per le imprese estere che intendono operare in svizzera In linea generale, come ricorda il sito dell Agenzia Entrate svizzera2: è assoggettato all'imposta chi esercita un'impresa, vale a dire chi svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in proprio nome nei confronti di terzi. Ciò vale anche per le imprese con sede all'estero che svolgono un'attività in territorio svizzero. Chi realizza una cifra d'affari annua inferiore a 100.000 franchi è esentato 1 G.Bertone in come cambia l iva in Svizzera dal 1 gennaio 2018 in Fisco e Tasse del 26/12/2017: Il raggiungimento del limite dovrà essere determinato secondo il diritto svizzero, e quindi sulla controprestazione, come se le prestazioni fossero state rese in Svizzera: ciò comporterà un maggiore onere per gli operatori esteri che dovranno rideterminare la loro operatività mondiale secondo la legislazione elvetica. 2 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuerpflicht/leistungendurch-auslaendische-unternehmen.html

dall'assoggettamento, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento e si iscriva su basa volontaria nel registro dei contribuenti. L'impresa che realizza le condizioni (art. 10) tali per cui deve richiedere l assoggettamento, deve annunciarsi3 autonomamente all'afc [Amministrazione federale delle contribuzioni]. L annuncio va effettuato online sul sito internet dell AFC (pagina principale -> imposta sul valore aggiunto -> servizi -> moduli-servizi online -> iscrizione all IVA). L'impresa estera è, comunque, sempre tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera. Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all'afc, l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti. Obbligo di presentare garanzia Dal 1 agosto 2017 è stato modificato il metodo di calcolo della garanzia citata. Al momento dell iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, i contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero che non sono iscritti nel registro di commercio devono fornire una garanzia. Di regola tale garanzia è prestata in contanti o sotto forma di garanzia emessa da una banca con sede in Svizzera. Dal 1 agosto 2017 la garanzia viene calcolata come segue: 3% dell ammontare atteso della cifra d affari imponibile realizzata sul territorio svizzero (esportazioni escluse) importo minimi: CHF 2000 importo massimo CHF 250.000 3 L espressione annunciarsi è contenuta nel sito.

Rappresentante fiscale in territorio svizzero Fintanto che svolge attività in territorio svizzero ed è assoggettata all'imposta (poiché ha realizzato un volume d affari superiore a 100.000 franchi svizzeri), un'impresa estera è tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante domiciliato in Svizzera. Viene riconosciuto come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. In quanto tale non deve necessariamente essere un soggetto appartenente a una determinata categoria professionale potendo essere anche una persona privata. Al momento dell iscrizione online all IVA, l impresa estera dovrà indicare obbligatoriamente il rappresentante fiscale svizzero. Non sarà possibile annunciarsi senza quest ultimo. Il rappresentante fiscale dovrà effettuare gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni svolte dal soggetto non residente, quali la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture. L assoggettamento ad IVA Per richiedere l assoggettamento ad Iva, è necessario compilare un apposito modulo direttamente online nel sito dell AFC4, dichiarando di essere un impresa non residente già dotata di un rappresentante fiscale. Come visto, l ottenimento della partita IVA in Svizzera passa attraverso la nomina di un rappresentante fiscale. L inizio dell assoggettamento si ha con l avvio dell attività imprenditoriale sul territorio svizzero e quindi nel momento in cui l impresa estera esegue per la prima volta una prestazione su detto 4 https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulareonline/anmeldung-bei-der-mwst/anmeldung-bei-der-mwst.html

territorio. L annunciazione va fatta entro trenta giorni dall inizio dell assoggettamento. Riportiamo nell immagine che segue un ritaglio di parte del modello on line che l impresa estera deve compilare per richiedere l assoggettamento. La chiusura della posizione IVA in Svizzera avviene sempre mediante compilazione di un modulo online dove è sufficiente indicare il motivo per cui si chiede la radiazione dall assoggettamento. Riportiamo nell immagine sotto un ritaglio di alcune domande cui il contribuente è tenuto a rispondere al fine di chiudere la posizione IVA in Svizzera.

Casi di applicazione dell IVA svizzera L applicazione degli obblighi IVA svizzeri si applica anche alle prestazioni eseguite dalle aziende italiane in Svizzera mediante contratti d appalto, in base ai quali il fornitore si impegna a eseguire un opera. Le norme si applicano anche quando, in assenza di una consegna in virtù di un contratto d appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Casi pratici di applicazione iva svizzera in presenza di un contratto di appalto ed al ricorrere delle condizioni per l assoggettamento Consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati; Consegna, dopo l installazione, di programmi per computer importati; Consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate Consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate; Consegna, dopo il montaggio, di porte importate; Consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati; Consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati; Consegna, dopo l esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati; Consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.