Mercato Agricolo Villa d Almè disciplinare

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Articolo 1 (Finalità e impegni di carattere generale) Mercato Agricolo Villa d Almè disciplinare 1. Il presente disciplinare, che si ispira al disciplinare del mercato agricolo e non solo di Mercato & Cittadinanza regola lo svolgimento di vendita diretta all interno del mercato agricolo per 15 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019 escludendo i mesi di gennaio e agosto. 2. Ciascun imprenditore agricolo aderente è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto del presente disciplinare, condizioni necessarie per l accesso e la permanenza nel mercato nonché per la vendita diretta. 3. La partecipazione alla vendita avviene nell ambito del progetto Mercato Agricolo (di seguito MERCATO) ed è pertanto subordinata alla condivisione degli intenti del progetto stesso. Articolo 2 (Gestione del Mercato) 1. La gestione del Mercato, compresi i controlli del rispetto del disciplinare, spetta all Amministrazione Comunale 2. L Amministrazione Comunale ha la facoltà di escludere i soggetti che svolgano attività in palese contrasto con il progetto. Articolo 3 (Produttori agricoli ammessi al Mercato) 1. 1.Possono essere ammessi a partecipare al Mercato e ad esercitare la vendita diretta produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall articolo 2135 del c.c., che siano iscritti al Registro di Impresa di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. che possiedano il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi della Legge Regionale n. 7/2000 D.G.R. n. 20732 del 16.02.2005 D. Lgs. N. 99 del 29.03.2004, modificato con D. Lgs. n. 101 del 27.05.2005 o (1) la qualifica di Coltivatore Diretto rilasciata dall INPS. Gli imprenditori devono altresì disporre della comunicazione di inizio attività di cui all art. 4 del D. Lgs. n. 288 del 2001 e della DIAP/SCIA. Le aziende biologiche/biodinamiche/in permacoltura conformi alla regolamentazione comunitaria devono essere munite di certificazione biologica/biodinamica/in permacoltura rilasciata dall organismo preposto al controllo. Qualora il mercato sia regolato dal D.M. 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà oltre che ai sensi del presente disciplinare anche ai sensi della relativa disciplina. 2. Sono ammessi a partecipare produttori che rispettino le seguenti condizioni: che abbiano la sede aziendale e svolgano l attività agricola nell ambito della provincia di Bergamo. L Amministrazione Comunale valuterà caso per caso le produzioni in territori limitrofi e non reperibili in detto ambito territoriale locale; che vendano, direttamente e senza intermediari, prodotti agricoli della propria azienda. Dovrà essere esposta, in maniera chiara e ben leggibile, la targa indicante il nome dell azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato. 3. Tutti i produttori per poter accedere al Mercato devono ricevere l Accreditamento da parte dell Amministrazione Comunale. L Accreditamento è rilasciato sulla base della verifica del rispetto delle norme previste nel presente disciplinare. 1

4. La dichiarazione di idoneità al presente disciplinare avviene tramite autocertificazione da parte del produttore e attraverso il controllo diretto da parte dell Amministrazione Comunale. Strumento fondamentale di garanzia resta comunque la relazione diretta tra produttore e cittadinanza, costruita attraverso il racconto della storia del prodotto e del produttore e fondata su un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca. 5. L assegnazione degli Accreditamenti da parte dell Amministrazione Comunale viene periodicamente rivalutata sulla base di una graduatoria di punteggio di accesso stilata in base al rispetto dei punti e dei livelli di cui all Art. 4. Si potranno dunque periodicamente modificare gli accessi sostituendo i produttori secondo le precedenze acquisite in base al livello di rispetto dei criteri stessi. Articolo 4 (Principi di produzione, trasformazione e vendita) 1. Il rispetto dei seguenti principi è valutato analizzando tutto il ciclo di vita del bene, dalle materie prime impiegate fino allo smaltimento della materia post-consumo ed è imposto a tutta la filiera produttiva. 2. Non è ammessa la vendita di prodotti OGM o con ingredienti OGM. a. Il principio prevede che tutti i prodotti siano realizzati con ingredienti non OGM la cui filiera produttiva sia totalmente priva di OGM, dall'alimentazione animale al prodotto finito. Tuttavia, alla luce delle problematiche strutturali del territorio relative al reperimento di componenti non OGM negli alimenti di origine animale derivati da una filiera in cui si impieghino mangimi, sottoprodotti o materie prime derivate da coltivazioni di OGM. L Amministrazione Comunale ammette IN VIA TRANSITORIA, definendo caso per caso le tempistiche, la possibilità di utilizzare mangimi, sottoprodotti o materie prime non espressamente certificate come prive di OGM per l'alimentazione degli animali allevati per i processi produttivi. 3. Per ogni principio considerato viene assegnato un punteggio, secondo una graduatoria stabilita dall Amministrazione Comunale. Qualora il numero dei posti sia insufficiente rispetto alle domande di partecipazione, l Amministrazione Comunale deciderà, in base alle graduatorie, le eventuali esclusioni. 4. All interno del Mercato i produttori possono vendere prodotti di produzione propria, integri, manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle proprie aziende. 5. La filiera di produzione è valutata secondo i seguenti principi: a. Salvaguardia dell ambiente e della salute (totale 35 punti) Obiettivo: favorire i produttori che pongono come condizione irrinunciabile la salvaguardia dell ambiente e della salute del consumatore, aspetti fondamentali per un approccio lungimirante all esistenza dell uomo. L Amministrazione Comunale di ogni mercato valorizzerà tali aspetti tenendo conto della realtà locale Certificazione biologica, biodinamica Permacoltura Produzioni in attesa di certificazione (fase transitoria) Produzioni realizzate con sistemi di garanzia partecipativa PGS Sicurezza alimentare (es. sistemi di autocontrollo HACCP) Utilizzo di razze autoctone Modalità di allevamento degli animali 2

Recupero di varietà vegetali locali resistenti uso di confezionamenti ecocompatibili sfruttamento di energie rinnovabili b. Lavoro e impegno sociale (totale 20 punti): Obiettivo: favorire i produttori che rispettano le norme di tutela dei diritti dei lavoratori e che assumono con contratti che garantiscano equità e giustizia. Particolare attenzione per i produttori il cui lavoro fornisce un supporto sociale (assunzione di soggetti "deboli", sostegno a realtà che operano nel campo del sociale). produzioni con rilevanza sociale tipologia dei contratti di lavoro c. Territorialità (totale 20 punti): Obiettivo: contribuire allo sviluppo delle aziende agricole locali che, generalmente, operano per il mantenimento dell ambiente e del paesaggio. Commercializzare i propri prodotti a km zero riduce le emissioni di CO2 in atmosfera con una certa ricaduta positiva sul sistema economico-lavorativo locale. Salvaguardia del territorio e del paesaggio (alpeggio, pascolo, agricoltura estensiva) Vicinanza rispetto al mercato Sede produttiva in parchi di interesse locale e non Filiera corta e materie prime reperite localmente Produzioni a cicli chiusi o semichiusi Produzioni eccellenti del territorio (presidi Slow Food, DOP, IGT e IGP etc.) d. Economia di relazione e socialità (totale 15 punti): Obiettivo: sviluppare un economia di relazione, perché consente di stabilire forme di solidarietà concreta tra produttori e consumatori. Vengono promosse attività che incentivano forme di scambio che danno sostegno alle economie e alle comunità locali di ogni parte del mondo e che sostengono l auto-produzione. Appartenenza a Cooperative, consorzi, reti Scambi commerciali all interno di reti e associazioni che promuovono stili di vita sostenibili ed incentivino la crescita di economie locali e che si ispirano ai criteri della Carta Per la Rete Italiana di Economia Solidale e. e.diffusione del messaggio (totale 10 punti): Obiettivo: coinvolgere produttori agricoli che diffondono positivamente i principi di merito con attenzione particolare all educazione dei giovani e alla partecipazione della cittadinanza Fattorie didattiche Collaborazione per la realizzazione delle iniziative del mercato 3

Partecipazione alle iniziative di reti e associazioni che promuovono stili di vita sostenibili ed incentivino la crescita di economie locali e che si ispirano ai criteri della Carta Per la Rete Italiana di Economia Solidale Articolo 5 (Prezzi e trasparenza) 1. Tramite l'accorciamento della filiera e la promozione di modalità di acquisto consapevole, i prezzi devono garantire un'equa ripartizione del valore tra chi produce e chi consuma, con vantaggio per entrambi. È prioritaria la necessità di rendere il mercato accessibile a tutti i cittadini e non solo alle fasce più abbienti. 2. L equità e la trasparenza del prezzo sono ricercati come elemento del rapporto di solidarietà instaurato tra produttori e consumatori, e tra i produttori stessi. I prodotti offerti in vendita devono riportare l indicazione del prezzo del giorno, in maniera chiara e ben leggibile con relativa unità di misura utilizzata. 3. La trasparenza è garantita anche tramite un adeguata informativa, che riporti indicazioni sul luogo di allevamento, di coltivazione e di reperimento delle materie prime in linea con le normative vigenti in materia di rintracciabilità. Articolo 6 (Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti) 1. Al fine dell esercizio dell attività di vendita all interno del Mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta. 2. I prodotti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che essi stessi possano controllare l esattezza delle operazioni di pesatura. 3. In caso di impossibilità a partecipare all iniziativa l azienda dovrà darne immediata 3. Comunicazione all Amministrazione Comunale. Dopo ripetute assenze l Amministrazione Comunale si riserva di sostituire il produttore con un altro richiedente. 4. I soggetti sono tenuti a utilizzare imballaggi per il trasporto delle merci. 5. È vietato l'utilizzo o la cessione al pubblico di sacchetti di plastica nuovi non biodegradabili. Articolo 7 (Individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti) 1. L Amministrazione Comunale provvederà a rendere riconoscibile l'area e definirà il perimetro dello spazio del mercato. I soggetti ammessi dovranno posizionarsi all interno di tale perimetro nel luogo loro assegnato. 2. I soggetti ammessi nel mercato sono responsabili della conservazione e pulizia dell area loro assegnata. 3. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani i soggetti ammessi al mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta differenziata dei medesimi rifiuti da parte del competente personale. Ove l attività di raccolta non sia presente, ogni azienda dovrà provvedere a rimuovere e smaltire correttamente i propri rifiuti. Articolo 8 (altri soggetti ammessi al mercato) 4

In deroga a quanto previsto dal presente disciplinare in merito alla specificità dei produttori agricoli, sono altresì ammessi a partecipare al mercato realtà, proposte dall Amministrazione Comunale che si ispirano ai criteri della Carta Per la Rete Italiana di Economia Solidale. In particolare i soggetti partecipanti devono adottare i seguenti principi: nuove relazioni tra i soggetti economici basate sui principi di reciprocità e cooperazione sia in termini di sviluppo locale che di sviluppo di nuove relazioni sociali ed economiche su scala internazionale (Commercio equo e solidale, finanza etica, microcredito); giustizia e rispetto delle persone (condizioni di lavoro, salute, formazione, inclusione sociale, garanzia dei beni essenziali); rispetto dell ambiente (sostenibilità ecologica); partecipazione democratica (autogestione, partecipazione alle decisioni); impegno nell'economia locale e rapporto attivo con il territorio (partecipazione al "progetto locale"); disponibilità a entrare in relazione con le altre realtà dell'economia solidale condividendo un percorso comune. Possono quindi essere proposti: soggetti no-profit soggetti quali artigiani, trasformatori che commercializzano prodotti propri, proposti per la loro affinità con i principi del progetto Nel rispetto del generale principio di trasparenza, la motivazione dell ammissione dei soggetti di cui al presente articolo deve essere resa accessibile agli altri soggetti partecipanti. Articolo 9 (Organizzazione e regolamento del Mercato) Le norme di ogni Mercato (orari, quote, logistica, documentazione ecc.) sono specificate in apposito documento, il Regolamento del Mercato, redatto dall Amministrazione Comunale Articolo 10 (Rispetto delle disposizioni di legge e responsabilità dei produttori) I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono responsabili in via esclusiva, nell esercizio dell attività, del rispetto delle normative igienicosanitarie, ambientali nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile. Articolo 11 (Rispetto del disciplinare) 1. I soggetti ammessi all attività del Mercato sono tenuti al rispetto del presente disciplinare. 2. Qualora l Amministrazione Comunale verifichi delle incongruenze rispetto al presente disciplinare contesterà tale incongruenza al partecipante. In tal caso il partecipante è tenuto a rientrare nei parametri entro un tempo concordato con l Amministrazione Comunale, pena la sospensione dell accreditamento. 3. Eventuali deroghe al disciplinare saranno concesse su proposta dell Amministrazione Comunale. Al momento della selezione dei produttori partecipanti, il mancato o parziale rispetto di uno dei criteri di ammissione potrà non costituire una limitazione all accesso a patto che il produttore si impegni, entro un tempo stabilito, ad apportare le necessarie 5

modifiche alle proprie modalità di produzione così da rientrare nei parametri previsti dal presente disciplinare. 6