[aprile 2010] Art. 30, co. 3, lett. a) lett. b) lett. c) lett. e) Circolare APRILE 2010 Pag. 1



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[aprile 2010] RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2010 Come noto, attraverso la presentazione del modello TR, i contribuenti potranno ottenere il rimborso ovvero procedere alla compensazione del credito IVA scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell anno in corso. I requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale Possono chiedere il rimborso e/o effettuare la compensazione in F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, i soggetti che presentano determinati requisiti e, come disposto dall art. 38 bis, comma 2, DPR n. 633/72, tale possibilità è riconosciuta a condizione che: il credito IVA maturato sia di importo superiore a euro 2.582,28; sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei requisiti di cui all art. 30, comma 3, lett. a), b) c) ed e), DPR n. 633/72, ossia: Art. 30, co. 3, lett. a) Art. 30, co. 3, lett. b) Art. 30, co. 3, lett. c) Art. 30, co. 3, lett. e) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8 bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Attenzione! Si ricorda che per effetto della soppressione dei commi 4 bis, 5 e 6, dell art. 40, DL n. 331/93, dal 2010 le prestazioni di servizi c.d. intracomunitarie non consentono di beneficiare della possibilità in esame. Tali prestazioni infatti sono ora considerate fuori campo IVA ex art. 7 ter, DPR n. 633/72. Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. A tal fine si ricorda che: l acquisizione di un bene ammortizzabile tramite leasing, non potendo annoverarsi tra i beni di proprietà di chi lo utilizza, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame; nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell IVA rimborsabile è necessario escludere l importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza. Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35 ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati. Pag. 1

Per richiedere il rimborso/compensazione del credito relativo al primo trimestre 2010 è necessario presentare un apposita istanza, da redigere utilizzando il modello IVA TR: esclusivamente in via telematica; entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto, con riferimento al credito IVA del primo trimestre 2010 il mod. IVA TR va presentato entro il 30 aprile 2010. Al fine di tenere conto delle recenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che ha recepito le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva, l Agenzia delle Entrate ha provveduto all aggiornamento delle istruzioni al modello TR lasciandone, nel contempo, invarata la struttura. In particolare, dalle nuove istruzioni si evince che nei quadri TA e TC non devono più essere riportate le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali a favore di committenti soggetti passivi UE, relativamente alle quali, grazie all abrogazione delle disposizioni di cui all art. 40, commi 4 bis, 5 e 6 D.Lgs. n. 331/93 ed alla riformulazione dell art. 7, DPR n. 633/72, la territorialità è ora individuata nello Stato UE del committente (ad esempio, prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie). A differenza del credito annuale, il modello TR non prevede l apposizione del visto di conformità da parte del professionista, anche se l importo da utilizzare in compensazione supera i 15.000 euro. Utilizzo in compensazione del credito infrannuale Relativamente all utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale è necessario tenere conto delle novità recentemente introdotte dal DL n. 78/2009. Le nuove istruzioni del mod. IVA TR, prevedono che, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale con altre imposte, contributi e premi può essere effettuato: Per importi superiori a 10.000 euro annui: a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; Pertanto, da quest anno l utilizzo del credito è subordinato alla presentazione dell istanza mentre, come si ricorderà, in precedenza lo stesso era consentito a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di maturazione; esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate. Ossia, l invio telematico dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all importo annuo di 10.000 euro va effettuato almeno 10 giorni dopo la presentazione dall istanza. Per importi pari o inferiori a 10.000 euro: In presenza di un utilizzo del credito IVA trimestrale di importo pari o inferiore a 10.000 euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Pertanto è possibile utilizzare in compensazione, il credito IVA trimestrale di importo inferiore alla suddetta soglia di 10.000 euro, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. In ogni caso però, l utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell istanza da cui lo stesso emerge. Di conseguenza, anche qualora l importo del credito utilizzato in compensazione sia di ammontare inferiore a 10.000 euro, è necessario, prima dell utilizzo, presentare l apposita Pag. 2

istanza (Mod. TR). Ai fini della compensazione sul modello F24 vanno riportati i seguenti codici tributo: 6036 CREDITO IVA MATURATO NEL 1 TRIMESTRE 6037 CREDITO IVA MATURATO NEL 2 TRIMESTRE 6038 CREDITO IVA MATURATO NEL 3 TRIMESTRE Qualora il contribuente disponga sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in due anni differenti, (ad esempio: annuale relativo all anno 2009 e infrannuali maturati nei trimestri 2010) potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno solare (2010), in quanto dispone di due plafond distinti a cui attingere, il primo riferito al credito annuale (2009) ed il secondo riferito ai crediti trimestrali (2010). Da ultimo, si ricorda che i crediti IVA trimestrali, sono soggetti al limite di 516.456,90 (elevato a 1.000.000 per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto) se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso. PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORI UE Modalità di integrazione della fattura (C.M. n. 12 del 12 marzo 2010) Come noto, dal primo gennaio di quest anno, il soggetto passivo italiano destinatario di una prestazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi del nuovo art. 7 ter del D.P.R. 633/72, e resa da un soggetto stabilito in un altro Stato, per la quale assume la veste di debitore d'imposta è tenuto ai relativi adempimenti. Infatti, la nuova regola base per la localizzazione delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi individua quale luogo dell'operazione il paese del committente e, pertanto, in tal caso l applicazione dell'iva, avviene secondo il meccanismo dell'inversione contabile, essendo gli obblighi d'imposta espressamente posti a carico del committente stesso, il quale, deve emettere autofattura. Tuttavia, per le prestazioni di servizi prestate da soggetti Ue a favore di committenti italiani soggetti passivi, l'obbligo di autofatturazione è apparso eccessivo e, in un ottica di semplificazione, pur in assenza di una specifica previsione normativa, l Agenzia delle entrate, nella risposta fornita nel corso di un forum organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 22 gennaio, successivamente ufficializzata con la C.M. n. 12 del 12 marzo 2010, tenuto conto che in ambito comunitario la prestazione continua ad essere documentata dalla fattura emessa dal fornitore (anche se si tratta di operazioni non rilevante territorialmente nel Paese del prestatore), ha precisato che il committente conserva la facoltà, in luogo dell emissione dell'autofattura, di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l'iva, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione. In altre parole, il committente italiano, ricevuta la fattura senza Iva dal soggetto Ue (ad esempio francese), dovrà, in applicazione del principio dell inversione contabile, regolarizzare tale operazione in quanto territorialmente rilevante in Italia e, tenuto conto dei chiarimenti dell Agenzia delle Entrate, in luogo dell emissione di un autofattura, potrà provvedere Pag. 3

all integrazione della fattura ricevuta dal prestatore francese. La fattura così integrata dovrà essere annotata sia sul registro degli acquisti che su quello delle fatture emesse; inoltre il contribuente italiano dovrà altresì presentare, con la dovuta periodicità, l elenco riepilogativo dei servizi ricevuti (mod. INTRA 2 quater). E bene precisare che in presenza di operazioni non imponibili o esenti, il committente italiano deve emettere l autofattura riportando sulla stessa gli estremi normativi in base ai quali l operazione è non imponibile o esente. Tale documento va annotato sia sul registro delle fatture emesse che su quello degli acquisti. Si ritiene che il suddetto chiarimento possa essere esteso anche qualora il committente nazionale provveda all integrazione della fattura emessa dal prestatore UE. Per i servizi resi da prestatori extra comunitari, al contrario, l imposta deve in ogni caso essere assolta in Italia attraverso l emissione dell autofattura, non essendo ammessa la procedura di integrazione sopra descritta. DECRETO INCENTIVI Decreto Legge n. 40 del 25/03/2010 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il c.d. Decreto incentivi che prevede un pacchetto di aiuti per favorire gli acquisti in diversi settori industriali in crisi, oltre ad una serie di misure di contrasto alle frodi fiscali internazionali, con particolare riguardo alle c.d. frodi carosello e cartiere, volte a coprire il Fondo degli incentivi. Di seguito si riporta in forma schematica una sintesi delle principali disposizioni introdotte. OGGETTO Contrasto alle frodi fiscali e finanziarie a livello internazionale e nazionale Bonus al consumo (fondo di 300 milioni di euro). Fruibili: dal 06.04 fino al 31.12.2010 o fino ad esaurimento del fondo DISPOSIZIONI Lotta alle frodi carosello e alla cartiere ; recupero imposte italiane all estero; semplificazione contenzioso tributario. Riconoscimento di uno sconto immediato sull acquisto di prodotti destinati a: famiglie (consumo per la casa e mobilità sostenibile); lavoro (consumi legati al miglioramento della sicurezza ed efficienza energetica). In particolare: Stanziamento di 300 milioni di euro a favore di una serie di settori produttivi al fine di sostenerne la domanda. Settori interessati: elettrodomestici (lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scalda acqua a pompe di calore, stufe, cucine componibili, motocicli (ad alimentazione tradizionale o elettrica), nuovi immobili ad alta efficienza, rimorchi e semi rimorchi, macchine agricole e movimento terra, gru a torre per edilizia, inverter e motori ad alta efficienza, nautica da diporto, Internet a banda larga per gli Pag. 4

under 30. SETTORE RISORSE (In milioni di euro) CONTRIBUTI PRIVATI IMPRESE Motocicli 10 Motocicli elettrici/ibridi 2 Cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti Elettrodomestici di classe A (lavastoviglie, cucina da libera installazione, cappe, forni elettrici, scaldacqua a pompe di calore,stufe) Acquisto di nuovi immobili ad alta efficienza energetica (Classe A e B) Internet veloce per i giovani Rimorchi e semirimorchi Macchine per uso agricolo ed industriale (macchine agricole, movimento terra) Gru a torre per edilizia Inverter, motori ad alta efficienza, batterie per il rifasa mento, UPS Nautica da diporto (motori fuoribordo e stampi per scafi) 60 50 60 20 8 20 40 10 20 10% del prezzo di acquisto per motori fino a 70 kw e senza limiti di cilindrata. Contributo massimo 750 Euro 20% del prezzo di acquisto. Contributo massimo 1500 Euro 10% del prezzo di acquisto. Contributo massimo 1000 Euro 20% del prezzo di acquisto. Contributo massimo da 80 a 500 Euro a seconda del prodotto. Contributo per un importo pari a 116 al mq (con massimo di 7.000 Euro) per la classe A e 83 al mq (con massimo di 5000 ) per la classe B. Contributo per i giovani che acquistano nuovi pacchetti di Adsl. Contributo di 3000 per rimorchio con ABS e 4000 con ABS + ESP a fronte di radiazione. 10% del prezzo di acquisto legata a pari sconto da parte del concessionario. Per ragioni di sicurezza si sostituiscono macchinari con oltre 10 anni di età ed inquinanti. Il calo medio del fatturato del settore nel 2009 è stato dell ordine del 35%. 20% del prezzo di acquisto. Contributo massimo da 40 a 200 Euro a seconda del prodotto. Motori fuoribordo: 20% del prezzo di acquisto e contributo massimo 1000 Euro. Stampi per scafi non nocivi per la salute dei lavoratori: contributo massimo 200mila Euro Tempi: 6 aprile: pubblicazione in G.U. del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico e sua entrata in vigore. Da tale data, i rivenditori dovranno registrarsi in un apposito elenco chiamando il call center di Poste Italiane (numero verde 800.556.670). Per quanto riguarda gli abbonamenti ad Internet veloce, invece, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non anche i rivenditori), tramite l indirizzo mail contributi.bandalarga@postcert.it; 15 aprile: inizio dell applicazione degli sconti; 31 dicembre: scadenza dell incentivo, che verrà sospeso anticipatamente nel caso di esaurimento dei fondi disponibili. Sconti: l incentivo varia generalmente dal 10% al 20% di sconto e con un limite massimo; Soggetti che possono richiedere l incentivo all acquisto: sia persone fisiche che titolari di partita Iva, purché rispettino i requisiti richiesti ed evidenzino l effettivo sostenimento delle Pag. 5

Sostegno al settore tessile (fondo di 70 milioni di euro). In vigore dal 26 marzo, giorno di pubblicazione del Decreto in G.U. spese attraverso idonea documentazione. Modalità operative: i consumatori dovranno rivolgersi al rivenditore chiedendo di utilizzare l incentivo. Quest ultimo ne verificherà la disponibilità in via telematica o tramite telefonino in un tempo prestabilito e, qualora sia possibile, applicherà uno sconto diretto sul prezzo d acquisto. Per gli immobili, non basta il rilascio della certificazione di efficienza energetica, ma serve il parere dell Enea, alla quale bisognerà inviare l attestato di certificazione rilasciato dalla ditta che effettuerà i lavori o venderà l immobile. Modalità di rimborso: a seguito di una convenzione firmata con il Ministero dello Sviluppo economico, sarà Poste Italiane Spa a rimborsare le somme anticipate dai rivenditori che hanno applicato gli sconti mediante accredito su conto corrente bancario, postale o tramite Postagiro. Detassazione da Ires e da Irpef per spese sostenute dal 01.01 fino al 31.12.2010 per attività di ricerca industriale e sviluppo pre competitivo finalizzate alla realizzazione di campionari. Per tale scopo è stato stanziato un fondo di 70 milioni di Euro. La richiesta va presentata a partire dall 1 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011. La comunicazione deve essere presentata all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l apposito modello di comunicazione. Soggetti interessati: tutte le imprese nazionali, a prescindere dalla loro veste giuridica (ditte individuali e società), che svolgono le attività previste alle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco. TABELLA ATECO 13 INDUSTRIE TESSILI 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 13.20.00 Tessitura 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.99.10 Fabbricazione di ricami 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Pag. 6

Attività edilizia libera (disposizione contenuta nel ddl semplificazioni e introdotta nel DL Incentivi per accelerarne l applicazione). In vigore dal 26 marzo, giorno di pubblicazione del D.L. in G.U. Sostegno a settori innovativi (Fondo da 50 milioni di euro). In attesa di provvedimenti ad hoc. Ulteriori disposizioni Estensioni delle attività edilizie che possono essere esercitate senza la presentazione dell apposita DIA (Denuncia di Inizio Attività), ossia senza titolo abilitativo: interventi di manutenzione straordinaria; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Gli interventi non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti. La norma fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sostegno all innovazione al settore Aeronautico Prototipo innovativo di nave multiuso per le emergenze Emittenza televisiva locale Agenzia per la sicurezza nucleare Eliminazione retroattività per Polizze Vita dormienti; revoca del finanziamento statale per la costruzione della linea metropolitana nella città di Parma; istituzione di un fondo per le infrastrutture portuali. DISPONIBILITÀ ECONOMICA ASSEGNI BANCARI E BONIFICI ART. 2, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 102/2009 In occasione della c.d. Manovra estiva (art. 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009) il Legislatore è intervenuto in merito alla disciplina dei servizi bancari e finanziari apportando significative modifiche ai termini di valuta e disponibilità economica applicati all accredito di bonifici, assegni circolari e assegni bancari. Ritenendo tale argomento di interesse generale, in estrema sintesi si segnala che: Pag. 7

dal 1 aprile 2010 la data di disponibilità economica degli assegni bancari per il beneficiario non potrà mai superare i quattro giorni e non sarà ammessa nessuna pattuizione contraria; dal 1 marzo 2010, invece, è in vigore il Dl 11/2010 che regola l esecutività dei bonifici bancari e sostituisce interamente quanto disposto dalla manovra estiva (D.L. 78/2009) in merito ai bonifici bancari. Per le operazioni di bonifico i pagamenti devono essere accreditati entro un giorno dalla disposizione di pagamento da parte del debitore e le somme devono essere disponibili il giorno stesso in cui vengono accreditate sul conto del beneficiario. In pratica, le nuove PRESCRIZIONI possono essere così riassunte: NUOVE REGOLE SUI VERSAMENTI BANCARI Tipologia di versamento Dal 1/11/2009 BONIFICO max 1 gg lavorativo Data valuta ASSEGNO CIRCOLARE max 1 gg lavorativo ASSEGNO BANCARIO max 3 gg lavorativo BONIFICO max 4 gg lavorativo ASSEGNO CIRCOLARE max 4 gg lavorativo Data disponibilità economica dal 1.11.2009 dal ASSEGNO BANCARIO al 31.03.2010 max 5 gg lavorativi 01.04.2010 max 4 gg lavorativi Si tenga presente che per: data contabile si intende la data in cui i sistemi di ciascuna banca registrano l'operazione e, quindi, il momento in cui l operazione è effettivamente richiesta; data di valuta si intende la data a decorrere dalla quale maturano interessi per il cliente destinatario della somma; data di disponibilità economica si intende la data a decorrere dalla quale la banca consente al cliente destinatario della somma il materiale utilizzo dei fondi. Da ultimo si ricorda che resta valido quanto previsto dall art. 120, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993, il quale prevede che, in caso di versamenti presso una banca di: denaro; assegni circolari emessi dalla stessa banca; assegni bancari tratti sulla stessa filiale presso la quale viene effettuato il versamento, gli interessi vengono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2010 L Istat ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di FEBBRAIO 2010. L indice è risultato essere pari a 136,2=, segnando una variazione percentuale rispetto: al mese precedente di + 0,1; Pag. 8

allo stesso mese dell anno precedente di +1,3; allo stesso mese di due anni precedenti di +2,8. LO STUDIO Documento chiuso in redazione in data 13/04/2010 Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice. Pag. 9