Contabilità in outsourcing all estero



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Contabilità in outsourcing all estero A cura di: Enrica Rivelli Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005

Introduzione L affidamento della gestione delle scritture contabili obbligatorie ad un soggetto estero non è, attualmente, proibita o soggetta a limitazioni dalla legge italiana. Contabilità soggetto ITA Soggetto non ITA Al fine di non incorrere nel rischio di essere sanzionati è comunque opportuno rispettare i requisiti di seguito esposti.

Normativa italiana civilistica ART. 2214 Codice Civile Le società sono OBBLIGATE a tenere: 3. Il libro giornale: deve contenere, in ordine cronologico, tutte le operazioni relative all esercizio (Art. 2216 Codice Civile) 4. Il libro inventari: : deve contenere l indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all impresa, nonché delle attività e delle passività estranee alla medesima. L inventario deve redigersi all inizio dell esercizio dell impresa e successivamente ogni anno ( Art. 2217 Codice Civile) 5. Le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, telegrammi e delle fatture spedite.

2. Il 3. Le Normativa italiana fiscale In base al D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/1972, le società sono OBBLIGATE a tenere: Il libro giornale e il libro degli inventari (Art. 14 D.P.R. 600/73); Le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (Art. 14 D.P.R. 600/73);

Normativa italiana fiscale (segue) 1. Le scritture ausiliarie di magazzino - se richieste dalla dimensione della società (Art. 14 D.P.R. 600/73); 2. Il registro dei beni ammortizzabili (Art. 16 D.P.R. 600/73); 3. Il registro delle vendite (Art. 23 D.P.R. 633/72); 4. Il registro degli acquisti (Art. 25 D.P.R.633/72); 5. Altri libri indicati dal D.P.R. 633/72 in base alle dimensioni delle società ed al compimento di operazioni particolari.

Contabilità automatizzata Contabilità soggetto ITA Il D.L. 10 giugno 1994 n. 357 disciplina la gestione dei registri contabili a mezzo dei sistemi informatici e meccanografici, disponendo che è considerata regolare.

Contabilità automatizzata (segue) In particolare: 2. Se la memorizzazione dei dati contabili (con l attuale tecnologia si realizza contestualmente alla digitazione dei dati stessi) avviene nei termini necessari per l osservanza degli obblighi di liquidazione periodica e di versamento previsti dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 633/72.

Contabilità automatizzata (segue) I termini da rispettare sono i seguenti: Contribuenti mensili: entro il giorno 15 del mese successivo; Contribuenti trimestrali: entro il giorno 15 del secondo mese successivo; Ai fini reddituali: entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Contribuenti mensili Contribuenti trimestrali Fini reddituali Ricevimento fattura 15 gg. Mese successivo 15 gg. Secondo mese successivo 60 gg. Effettuazione operazioni

Contabilità automatizzata (segue) 1. In difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni degli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. L art. 3 c. 4 L. 342/00 consente, infatti, di stampare i dati contabili memorizzati su supporti informatici entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuali.

Scritture contabili presso terzi I libri contabili devono essere tenuti presso la sede legale della società o, in alternativa, presso un soggetto terzo. 1 Ipotesi Sede della società 2 Ipotesi Soggetto terzo

Scritture contabili presso terzi (segue) ART. 52 D.P.R. 600/1973 Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l attestazione non è esibita e se il soggetto che l ha rilasciata si oppone all accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture, si applicano le disposizioni del comma 5, ossia i libri, registri, scritture e documenti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede contenziosa.

Scritture contabili presso terzi (segue) Se la gestione della contabilità meccanizzata avviene presso una società estera, come è possibile procedere? Occorre considerare l Articolo 52 comma 4 D.P.R. 633/1972: L ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.

Scritture contabili presso terzi (segue) Risoluzione Ministeriale n. 167/E 223227 del 9 novembre 2000 L inserimento e l elaborazione dei dati contabili tramite elaboratori ubicati presso una società estera e collegati ai terminali esistenti presso la società italiana tramite rete telefonica o via satellite è consentita dall Amministrazione Finanziaria sempre che:

Scritture contabili presso terzi (segue) 1. Venga rispettata la normativa vigente in materia di tenuta della contabilità; 2. In sede di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria, i libri, i registri ed i documenti contabili siano messi a disposizione contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi di controllo; 3. La registrazione e la stampa vengano effettuate entrambe in lingua italiana.

Scritture contabili presso terzi (segue) Circolare Agenzia Entrate Dir. Centrale Normativa e Contenzioso- 19 ottobre 2005 Oggetto: D. Lgs. 20 febbraio 2004, n.52 attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA In particolare l art. 2 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n.52, ha apportato consistenti modifiche all art. 39 del D.P.R. 633/1972 La circolare detta alcune norme di pratica applicazione ai fini degli obblighi di conservazione dei registri e dei documenti:

Scritture contabili presso terzi (segue) 1. L art.39 del D.p.R. 633/72 prevede che le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elet tron ica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il lu og o d i arch iviazi on e d ell e stes s e p uò es s ere situat o in un alt ro Stat o, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. 2. La circolare specifica che per i contribuenti che non optano per la conservazione elettronica dei documenti fiscali e che si avvalgono dei sistemi meccanografici sono confermate le disposizioni dei cui all art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994.

Conclusioni Comportamento consigliato in caso di fatturazione NON elettronica: Le fatture inviate e ricevute potrebbero essere inviate e ricevute direttamente dalla società estera (rispettando( i requisiti richiesti dalla normativa italiana); L inserimento dei dati contabili viene effettuato tramite elaboratori situati all estero (nel rispetto delle modalità previste dalla normativa italiana); Un terminale ubicato presso la società italiana permette in ogni momento la visualizzazione e/o stampa dei dati contabili registrati tramite l elaboratore situato all estero;

Conclusioni In tal modo, in caso di ispezioni e controlli dell Amministrazione Finanziaria non incorrerebbe alcun lasso di tempo tra la richiesta dei dati contabili da parte dei verificatori e la loro stampa in base al supporto magnetico; Le fatture inviate e ricevute, i libri ed i registri contabili devono essere conservate presso la società italiana per essere messi a disposizione degli organi di controllo contestualmente alla richiesta avanzata ; E necessaria la stipulazione di un Service Agreement fra la società italiana e la società estera. Per maggiori informazioni: info@ictdott.com