Guida alla compilazione dei moduli TFR contro lo scippo del trattamento di fine rapporto



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Transcript:

Guida alla compilazione dei moduli TFR contro lo scippo del trattamento di fine rapporto I moduli emanati dal Ministero del Lavoro si presentano, non a caso, molto complessi: ecco una breve guida alla compilazione per evitare lo scippo e mantenere il TFR. I moduli sono due, con diverse sezioni, a seconda delle diverse posizioni individuali, le principali differenze dipendono: 1. dalla data del primo rapporto di lavoro dipendente con regolari contributi INPS (iscrizione alla previdenza obbligatoria), nel dubbio controlla l estratto conto INPS; 2. dal CCNL e accordi di settore: se si prevedono (quasi sempre) o non si prevedono fondi pensione contrattuali (in tutte le categorie più importanti i sindacati concertativi hanno costituito un fondo negoziale, nel dubbio basta consultare il ccnl di settore e gli allegati); 3. se al 1 gennaio 2007, entrata in vigore delle norme, si è già assunti oppure se si è assunti successivamente PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (ES. INPS) PRIMA DEL 29 APRILE 1993 1 CASO SE nella tua azienda è previsto un fondo categoriale o aperto SE NON sei iscritto ad un fondo di previdenza complementare Devi compilare il modello TFR1 alla sezione 3 (SEGNARE LA PRIMA SCELTA) entro il 30 SE sei assunto dopo il 1 gennaio 2007 Devi compilare il modello TFR2 alla sezione 2 (SEGNARE LA PRIMA SCELTA) entro sei mesi dall'assunzione, e consegnarlo al datore di lavoro, ricevendo copia controfirmata per ricevuta. 2 CASO SE nella tua azienda non è presente un fondo categoriale o aperto (caso raro) SE non sei iscritto a un fondo privato Devi compilare il modello TFR1 alla sezione 4 (SEGNARE LA PRIMA SCELTA) entro il 30 SE sei assunto dopo il 1 gennaio 2007 Devi compilare il modello TFR2 alla sezione 3 (SEGNARE LA PRIMA SCELTA) entro sei mesi dall'assunzione, e consegnarlo al datore di lavoro, ricevendo copia controfirmata per ricevuta.

3 CASO SE sei già iscritto, purtroppo, ad un fondo di previdenza complementare Puoi decidere di NON destinare la quota rimanente del tuo TFR al fondo complementare Devi compilare il modello TFR1 alla sezione 2 (SEGNARE LA PRIMA SCELTA) entro il 30 PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (ES. INPS) DAL 29 APRILE 1993 1 CASO SE nella tua azienda è presente un fondo categoriale o aperto SE NON sei iscritto ad un fondo di previdenza complementare Devi compilare il modello TFR1 alla sezione 1 (SEGNARE LA SECONDA SCELTA) entro il 30 SE sei assunto per la prima volta dopo il 1 gennaio 2007 Devi compilare il modello TFR2 alla sezione 1 (SEGNARE LA SECONDA SCELTA) entro sei mesi dall'assunzione, e consegnarlo al datore di lavoro, ricevendo copia controfirmata per ricevuta. 2 CASO SE nella tua azienda è presente un fondo categoriale o aperto SE sei già iscritto a un fondo di previdenza complementare e versi già tutto il tuo TFR al Fondo Pensione NON avrai nessuna scelta da fare in questi sei mesi: il tuo TFR è già stato destinato al fondo. (per sicurezza devi controllare il tuo modulo di adesione al fondo pensione e la trattenuta di versamento in busta paga) -------------------------------------------------------------------- PER TUTTI: ATTENZIONE SE DECIDI DI MANTENERE ORA IL TFR IN SEGUITO POTRAI SEMPRE "RIPENSARCI" ED IN QUALSIASI SUCCESSIVO MOMENTO POTER DESTINARE IL TFR AL FONDO COMPLEMENTARE, MENTRE NON È POSSIBILE FARE IL CONTRARIO. QUINDI TI CONSIGLIAMO, SE HAI DEI DUBBI PER UNA SCELTA O PER UN ALTRA, DI CONSERVARE OGGI IL TUO TFR. -------------------------------------------------------------------- Qui di seguito ci sono i modelli TFR 1 e TFR 2 necessari per la compilazione:

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 TFR 1 Il/La sottoscritto/a......, nato/a a...il..., codice fiscale..., dipendente del....., SEZIONE 1 Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005 o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare........alla quale il sottoscritto ha aderito in data.../.../.; dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile. (1) complementare individuata ai sensi dell articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005. SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare o che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione..., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2) o che venga conferita al fondo pensione..., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente. complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile; (1) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del...% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data... /.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile; (2) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data.../.../... complementare individuata ai sensi dell articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005. SEZIONE 4 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR. dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice; (1) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del...% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data... /.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile; (2) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data /../.; complementare individuata ai sensi dell articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005. (1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall articolo 2120 codice civile. (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall articolo 2120 codice civile. (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%. Data ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- (firma leggibile) Una copia del presente modulo e controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006 TFR 2 Il/La sottoscritto/a......, nato/a a...il..., codice fiscale..., dipendente del....., In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005. Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene SEZIONE 1 Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare... alla quale il sottoscritto ha aderito in data.../.../...; dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile. (1) SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile;(1) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del..% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare......, alla quale il sottoscritto ha aderito in data.../.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile; (2) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data.. /.../.

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare. dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice; (1) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del..% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data.. /.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell articolo 2120 del codice civile; (2) o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data /../.; (1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall articolo 2120 codice civile. (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall articolo 2120 codice civile. (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%. Data ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- (firma leggibile) Una copia del presente modulo e controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta