L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE CEREALICOLO: RESPOSANBILITA E SANZIONI

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L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL SETTORE CEREALICOLO: RESPOSANBILITA E SANZIONI Torino, 27 marzo 2013 Avv. Neva Monari, Avvocati per l Impresa

RESPONSABILITA PENALE AMMINISTRATIVA

Art. 2 D.Lgs. 109/1992 2. Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari. 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

Art. 2 D.Lgs. 109/1992 (2) c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Contestazione amministrativa art. 2 D.Lgs. 109/92 ICQRF Napoli - Sez. Distaccata Campobasso si evidenziava l indicazione farine di qualità senza additivi, inducendo in errore l acquirente circa la natura, la qualità, la composizione e la conservazione del prodotto. Dì per se alcuna normativa specifica relativa alla produzione e commercio di farina di grano tenero tipo OO contempla l impiego di farine di qualità senza additivi [ ] Violazione art. 2. D.Lgs. 109/92 lett. c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche

Contestazione amministrativa art. 2 D.Lgs. 109/92 ICQRF Torino - Sez. Distaccata Genova si evidenziava l indicazione amaretto morbido arricchito con farina [ ] La farina di grano tenero di tipo OO non può essere considerata ingrediente caratterizzante [..] che non potrebbe attribuire caratteristiche innovative o valore aggiunto o un sapore particolare al prodotto. Violazione art. 4. comma 1 D.Lgs. 109/92 per aver commercializzato il prodotto con l erronea denominazione di vendita amaretto morbido arricchito con farina, anziché prodotto dolciario da forno.

ART 515 C.P. Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

ART. 515 C.P. Esempio imputazione perché consegnavano agli acquirenti prodotti alimentari diversi per origine e qualità da quelli dichiarati; ed in particolare una partita di riso Superfino Roma risultato essere alle analisi di prima istanza, confermate in sede di revisione, invece, riso appartenente ad altra varietà

GIURISPRUDENZA Concorso reati Il reato di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., si pone in relazione di concorso reale con la disposizione di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1962 n. 586, divieto di immissione al consumo di miscele di risi, sanzionata amministrativamente, atteso che quest'ultima è posta a garanzia della qualità dei prodotti e della salvaguardia della salute, mentre la disposizione codicistica tutela la correttezza e lealtà commerciale. (Cass. pen. Sez. III, 05-12-2006, n. 1356)

ART. 516 C.P. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

ART. 516 - Giurisprudenza Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, bensì anche quello formale fissato dal legislatore con l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare (fattispecie in tema di vendita di pane qualificato, ma contenente strutto). (Cass. Pen. 16-06-1980)

Avv. Neva Monari Avvocati per l Impresa Via Governolo, 34 Torino