Roma, 26 novembre 2013 n. 31



Documenti analoghi
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N /2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 23/05/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N /2010 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Art. 54 decreto legge

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

contro nei confronti di

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

23710/15. c. r. x REPUBBLICA ITALIANA. LA COR'l'E SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2012. Dott. FEDERICO ROSELLI Rel. Presidente - - d.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 30 Marzo 2012, n 5116 (Pres. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Licenziamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

N /2012REG.PROV.COLL. N /2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

Stato di malattia e occupazione presso altro datore di lavoro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

Le Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

A cura dell Avvocato Aldo Monea

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presso lo studio dell'avvocato GRISANTI FRANCESCO, rappresentata e

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 30/09/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 5130/2005 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8481/2005 SEZIONE LAVORO Composta dagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

LE NUOVE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n commento e testo

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

Indagini bancarie aperte a tutti.

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

Transcript:

Roma, 26 novembre 2013 n. 31 Da: Il Quotidiano IPSOA News Area Lavoro & Previdenza 22.11.13 Licenziamento, obbligo di repechage e onere della prova La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente per giustificato motivo oggettivo, dichiarato illegittimo, con violazione dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro: il datore deve provare che in ogni caso il lavoratore non poteva essere utilizzato in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. (A cura della redazione IPSOA) La vicenda che porta le parti dinnanzi alla Corte di Cassazione e' la seguente: con ricorso al Giudice del lavoro di Lucera, A.T. impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli in data 29.06.01 da M. s.p.a., chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che il giustificato motivo oggettivo andava ricercato nella insindacabile decisione imprenditoriale di sopprimere le mansioni assegnate al lavoratore (pulizia dei locali aziendali) e di esternalizzare il servizio dallo stesso prestato. Il lavoratore propone appello e la Corte d appello di Bari con sentenza del 12.03.09 accoglie l impugnazione e dichiara illegittimo il licenziamento, concedendo inoltre il risarcimento del danno. Rileva la Corte che il lavoratore aveva provato che, oltre le mansioni di addetto alle pulizie, egli svolgeva altri compiti rispondenti all inquadramento ricevuto, mentre il datore non aveva provato di non poter utilizzare il predetto in altre mansioni compatibili con il suo livello professionale. Risultava, inoltre, dal libro matricola che M. aveva assunto dopo il licenziamento un altro lavoratore, che era stato inquadrato nello stesso livello contrattuale di A. ed aveva il suo stesso livello professionale (operaio di secondo livello del ccnl degli addetti all industria metalmeccanica). Ritenendo violato l obbligo di repechage; la Corte riteneva illegittimo il licenziamento. Propone ricorso per cassazione il datore di lavoro M. s.p.a.; si difende con controricorso il lavoratore A.. I passaggi della sentenza della Corte di Cassazione che qui rilevano sono i seguenti: - in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, la giurisprudenza di legittimità ritiene che compete al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e non il sindacato della scelta dei criteri di gestione dell'impresa, che sono espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall art. 41 Cost. - in ordine al motivo addotto, il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell accertamento di un possibile repechage, mediante l allegazione dell esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti (Cass. 8.02.11 n. 3040 e 18.03.10 n. 6559). Cio' premesso, gli Ermellini ritengono che il giudice di merito ha proceduto sulla base di un giudizio di fatto congruamente motivato e pertanto incensurabile in sede di legittimità pervenendo alle seguenti due conclusioni: a) che, seppure a livello solo indiziario, esisteva la possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, pur dopo l esternalizzazione del servizio di pulizia locali; b) che il datore avrebbe dovuto provare che, nonostante tale possibilità, il lavoratore non avrebbe potuto comunque essere utilizzato in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Conclusioni che sono conformi al principio di diritto appena enunciato; Il ricorso del datore di lavoro viene rigettato. Copyright - Riproduzione riservata (Vedi allegata sentenza Cassazione 8/11/2013, n. 25197)

Allegato ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA Ud. 17/09/13 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 7215/2010 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni rel. Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - SENTENZA sul ricorso 7215-2010 proposto da: METALSIFA S.P.A. **, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320,presso lo studio dell avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata edifesa dall avvocato FARES MICHELE, giusta delega in atti; - ricorrente contro \A.T.\ *MDATMS56T11E716S*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell avvocato SARACINO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all avvocato GRASSO DONATO, giusta delega in atti; - controricorrente avverso la sentenza n. 907/2009 della CORTE D APPELLO di BARI, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 2250/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; udito l Avvocato SARACINO MARIA per delega GRASSO DONATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Lucera, \A.T.\ impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli in data 29.06.01 da Metalsifa s.p.a., chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno. 2.- Costituitosi il datore di lavoro, il Tribunale rigettava la domanda rilevando che il g.m.o. andava ricercato nella insindacabile decisione imprenditoriale di sopprimere le mansioni assegnate al lavoratore (pulizia dei locali aziendali) e di esternalizzare il servizio dallo stesso prestato.

3.- Proposto appello dal lavoratore, la Corte d appello di Bari con sentenza del 12.03.09 accoglieva l impugnazione e dichiarava illegittimo il licenziamento, concedendo inoltre il risarcimento del danno. Rilevava la Corte che il lavoratore aveva provato che, oltre le mansioni di addetto alle pulizie, egli svolgeva altri compiti rispondenti all inquadramento ricevuto, mentre il datore non aveva provato di non poter utilizzare il predetto in altre mansioni compatibili con il suo livello professionale. Risultava, inoltre, dal libro matricola che Metalsifa aveva assunto dopo il licenziamento un altro lavoratore, che era stato inquadrato nello stesso livello contrattuale di \A.\ ed aveva il suo stesso livello professionale (operaio di secondo livello del ceni degli addetti all industria metalmeccanica). Ritenendo violato l obbligo di repechage, la Corte riteneva illegittimo il licenziamento. 4.- Propone ricorso per cassazione Metalsifa s.p.a. Si difende con controricorso \A.\. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- La ricorrente societa con due motivi di ricorso deduce: 5.1.- Carenza di motivazione e violazione dell art. 414 c.p.c., avendo il giudice erroneamente ritenuto che il lavoratore fosse addetto con continuita anche ad altri compiti, oltre quelli di addetto alla pulizia dei locali, avendo l istruttoria dimostrato che le altre mansioni era solamente occasionali e temporalmente limitate. Lo stesso lavoratore, inoltre, aveva violato l onere di allegazione, non avendo indicato nel ricorso le mansioni alternative, compatibili con le sue capacita professionali, idonee a consentire un diverso impiego; pertanto, a carico del datore non era scattato l onere di provare che non esisteva nell azienda la possibilita di una diversa utilizzazione del dipendente. 5.2.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice nel valutare le dichiarazioni dei testimoni non avrebbe tenuto conto di due ulteriori circostanze e cioe : a) l \A.\ era persona appartenente a categoria protetta avviata obbligatoriamente al lavoro, priva di competenza specifica in relazione al tipo di produzione effettuato nell azienda, di modo che esternalizzato il servizio di pulizia era impossibile una sua adibizione ad altre mansioni di carattere produttivo; b) il secondo livello contrattuale, gia assegnato all \A.\, era stato erroneamente attribuito al lavoratore assunto dopo il licenziamento (tale \T. L.\), tanto e vero che nel libro matricola gia pochi mesi dopo lo stesso allo stesso risultava attribuito il terzo livello. 6.- Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, la giurisprudenza di legittimita ritiene che compete al giudice il controllo in ordine all effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e non il sindacato della scelta dei criteri di gestione dell impresa, che sono espressione della liberta di iniziativa economica tutelata dall art. 41 Cost.. In ordine al motivo addotto, il datore di lavoro ha l onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziati, l impossibilita di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell accertamento di un possibile repechage, mediante l allegazione dell esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l onere del datore di lavoro

di provare la non utilizzabilita nei posti predetti (Cass. 8.02.11 n. 3040 e 18.03.10 n. 6559). 7.- Il giudice di merito ha accertato, con giudizio di fatto congruamente motivato e pertanto incensurabile in sede di legittimita, che l \A.\ ha provato di aver svolto con continuita, assieme alle mansioni principali di addetto alle pulizie, anche compiti ulteriori all interno (confezionamento di scatole di cartone,rifornimento di carburante) e all esterno dell azienda (svolgimento di commissioni varie) di basso livello professionale, ma compatibili con il suo inquadramento (2^ livello del contratto collettivo dei metalmeccanici). Lo stesso giudice ha, inoltre, accertato che meno di tre mesi dopo il licenziamento il datore procedette all assunzione di altro dipendente (tale \T. L.\), inquadrandolo nella stessa posizione del lavoratore licenziato (il 2^ livello). Sulla base di questi elementi e pervenuto a due conclusioni: a) che, seppure a livello solo indiziario, esisteva la possibilita di diversa utilizzazione del lavoratore licenziato, pur dopo l esternalizzazione del servizio di pulizia locali; b) che il datore avrebbe dovuto provare che, nonostante tale possibilita, il lavoratore non avrebbe potuto comunque essere utilizzato in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. 8.- Tali conclusioni sono conformi al principio di diritto sopra enunziato. In particolare, la prova testimoniale espletata, avendo evidenziato l esistenza di mansioni assegnate aggiuntive (collaterali, ma continuative), esclude che nel processo il lavoratore avesse l onere di indicare gli altri posti di lavoro nei quali potesse essere utilmente ricollocato, atteso che l esistenza degli stessi e stata per altro verso acclarata. Conseguentemente, l unico onere era quello della prova di impossibile ricollocamento nascente a carico del datore, il quale, come gia visto, ad esso risulta aver fallito. 9.- Con il secondo motivo vengono dedotte alcune circostanze di fatto che si assumono non prese in considerazione dal giudice di merito, e cioe che \A.\ (assunto per avviamento obbligatorio) avesse svolto funzioni meramente marginali all interno dell azienda e che l inquadramento del nuovo assunto nello stesso livello del lavoratore licenziato fosse conseguenza di un errore di inquadramento compiuto dalla direzione aziendale. Mentre la pretesa "marginalita " e stata, come gia evidenziato, esclusa in fatto dal giudice, non risulta, sulla base degli atti che il Collegio puo prendere in esame, che sia stata precedentemente dedotta nel giudizio di merito la circostanza che l inquadramento del nuovo dipendente sia stata frutto di un errore. Quest ultima circostanza e da ritenere dunque inammissibilmente dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimita. 10.- In conclusione, infondati i due motivi, il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio. 11.- I compensi professionali vanno liquidati in Euro 2.500 sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione, decisione) ed allo scaglione del valore P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimita, che liquida in Euro 100 (cento) per esborsi ed in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre Iva e Cpa. Cosi deciso in Roma, il 17 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013