Randazzo, 9 Novembre 2015 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO divenuto operativo con circolare n. 8 del 26 maggio 2015 1
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali. Sezione per le imprese femminili Sezione per l editoria Sezione autotrasporto (sospesa operatività con circolare 14/2015 del 21/09/2015) Sezione per il microcredito L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l'impresa di effettuare la prenotazione on line. 2
Alla sezione dedicata alla garanzia del microcredito il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l'anno in corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini. E' bene ribadire che tali risorse non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione attraverso la garanzia pubblica. Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014. 1. Chi sono i soggetti beneficiari 2. Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamenti 3. Cosa sono i servizi ausiliari 4. Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti 5. Tre passi per ottenere la garanzia 6. A chi rivolgersi per confermare la prenotazione della garanzia 7. Copertura massima della garanzia senza commissioni 3
Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni; Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro; Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro. Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci. L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato. 4
I soggetti che erogano un'operazione di microcredito sono tenuti a prestare, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati previsti dalla normativa. Tali servizi possono riguardare: il supporto alla definizione della strategia di sviluppo; la formazione sulle tecniche di amministrazione dell impresa; la formazione sull'uso di tecnologie avanzate; il supporto alla definizione di strategie di marketing; il supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi ; Il supporto all'individuazione di criticità dell implementazione del progetto finanziato. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni. 5
1. La prenotazione on line da parte del beneficiario o un soggetto terzo es. Professionista 2. La conferma della prenotazione dopo la disponibilità di un intermediario a concedere il finanziamento 3. La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo. Per la conferma della prenotazione l'impresa o il professionista può rivolgersi a una banca, a un intermediario finanziario vigilato o a un operatore di microcredito (ex art.111), abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo. La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all 80% dell ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all 80% dell importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l 80% del finanziamento (Controgaranzia). La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo. 6
I COSTI ED I TASSI DI INTERESSE SULL OPERAZIONE NON SONO STABILITI A PRIORI POICHE VARIANO IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DEL MERITO CREDITIZIO ED ALLE POLITICHE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI. 7