Accesso alla procedura in presenza di soggetti interposti e per i soggetti considerati «esterovestiti» Dott. Salvatore Sanna
POSSESSO DI ATTIVITÀ ESTERE PER INTERPOSTA PERSONA L adesione alla voluntary disclosure è subordinata all indicazione spontanea di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona. 2
POSSESSO DI ATTIVITÀ ESTERE PER INTERPOSTA PERSONA La circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2015 n. 10 è intervenuta sul tema dei soggetti interposti richiamando quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.12.2001 n. 99 ( 2.3). In tale sede, a titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio. 3
POSSESSO DI ATTIVITÀ ESTERE PER INTERPOSTA PERSONA Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2015 n. 10 si sostiene che, qualora venga utilizzato un veicolo per garantire l occultamento della reale disponibilità, il Paese di detenzione dell attività è quello in cui si trova la sede di quest ultimo. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell attività presso un Paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto. 4
POLIZZE VITA UNIT LINKED DI DIRITTO ESTERO Una struttura interpositoria può essere individuata anche nelle polizze vita unit linked di diritto estero, emesse e depositate all estero che, in presenza di determinati requisiti (insufficiente copertura del rischio, gestione non autonoma da parte della compagnia di assicurazione dei valori mobiliari sottostanti, soprattutto se in prevalenza costituiti da fondi chiusi o altri valori negoziati in mercati regolamentati) possono essere riqualificate come vere e proprie gestioni patrimoniali. Cfr. circ. Assonime 19.5.2015 n. 16, p. 26. 5
SOGGETTI ESTEROVESTITI Possono applicare la collaborazione volontaria anche i soggetti c.d. esterovestiti, ossia quei quegli enti considerati residenti in Italia ai sensi dell art. 73 co. 3 del TUIR. 6
TRUST ESTEROVESTITI Ai sensi dell art. 73 co. 3 del TUIR, si considera residente in Italia il trust costituito in Paesi di cui alla black list ex DM 21.11.2001: se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia; quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 7
FONDAZIONE DEL LIECHTENSTEIN Interposizione Nel caso in cui la costituzione di una fondazione di famiglia in Liechtenstein configuri un caso di interposizione, il beneficiario economico della stessa dovrà regolarizzare il valore del patrimonio esistente al termine di ogni anno interessato basandosi sul rendiconto della fondazione. 8
FONDAZIONE DEL LIECHTENSTEIN Esterovestizione Qualora la fondazione abbia caratteristiche analoghe al trust, sia stata istituita da almeno un soggetto residente in Italia ed abbia tra i beneficiari almeno un soggetto residente in Italia, alla stessa si applicherà la presunzione di residenza in Italia. 9
FONDAZIONE DEL LIECHTENSTEIN Esterovestizione Una volta stabilito che la fondazione è un soggetto residente in Italia si dovrà valutare se la stessa ha natura commerciale o non commerciale al fine di individuare il corretto trattamento impositivo dei redditi prodotti e gli adempimenti ai quali la stessa sarà tenuta. Conseguentemente, nel caso in cui la fondazione possa essere considerata un ente non commerciale, la stessa potrà presentare direttamente l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per le attività detenute all'estero. 10