UNICO 2015: nel quadro RW anche IVIE e IVAFE Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano

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1 : nel quadro RW anche IVIE e IVAFE Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Il quadro RW deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all estero. Devono presentare il quadro RW anche i contribuenti che presentano il 730, compilando il frontespizio del Modello UNICO e il solo Quadro RW. Inoltre, nel Quadro RW il contribuente liquida anche l IVIE e l IVAFE dovute sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all estero. RIFERIMENTI " D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con la legge 4 agosto 1990, n. 227 Agenzia delle Entrate, circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2015 SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " Tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti fiscalmente in Italia che nel 2014 detenevano investimenti e attività finanziarie all estero dall anno 2013 sono obbligati a compilare il quadro RW non solo i possessori di detti investimenti e attività, ma anche i titolari effettivi degli stessi. Sono esonerati: le persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia, quando la loro residenza fiscale sia stabilita in base ad accordi internazionali ratificati i lavoratori frontalieri, con riferimento alle attività detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa Non vanno inoltre indicati gli attivi esteri detenuti per il tramite di intermediari residenti. SCADE " 30 settembre PROCEDURE " IVIE E IVAFE " CASI PARTICOLARI " Il contribuente deve indicare nel Quadro RW: gli investimenti di natura patrimoniale detenuti all estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dalla effettiva produzione di reddito le attività finanziarie estere Gli investimenti devono essere valorizzati secondo le medesime regole previste per l IVIE e l IVAFE. Nel Quadro RW il contribuente liquida anche l IVIE e l IVAFE dovute sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all estero. zione del quadro RW in caso di: 1) attività in comune o cointestate 2) più diritti reali sull investimento estero 3) delega al prelievo su un conto corrente estero 4) attività detenute per interposta persona Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo

2 ADEMPIMENTO " SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " SCADE " I contribuenti residenti in Italia che hanno detenuto nel corso del 2014 investimenti patrimoniali o attività finanziarie all estero, debbono indicarli nel quadro RW (art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167). Il Quadro RW è stato significativamente semplificato nella sua struttura a partire dall anno 2013 (UNICO 2014), grazie agli interventi della Legge Comunitaria 2013 (Legge n. 97/2013). Infatti, già da UNICO 2014 non sono più previste le sezioni relative ai trasferimenti dall Italia all estero, dall estero in Italia e estero su estero relativi agli investimenti e alle attività finanziarie oggetto di monitoraggio. Dovranno inoltre essere indicati gli investimenti e le attività estere oggetto di voluntary disclosure. Il Quadro deve essere compilato in ogni caso anche per la liquidazione dell IVIE e dell I- VAFE dovuta sulle attività estere. Tutti i contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio in Italia. Si tratta di persone fisiche (compresi i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali e società semplici ed equiparate che risiedono fiscalmente in Italia che detengono investimenti esteri e attività di natura finanziaria all estero. L obbligo di compilazione sussiste anche qualora tali soggetti al 31 dicembre 2014 non posseggano investimenti all estero, in quanto nel corso dell anno li hanno disinvestiti. Sono inoltre obbligati alla compilazione del Quadro RW: i soggetti sopra individuati che, pur non detenendo direttamente le attività estere, sono titolari effettivi dell investimento (si veda il paragrafo: casi particolari) i soggetti che, pur se esonerati dagli obblighi di monitoraggio, sono comunque tenuti al versamento di IVIE e IVAFE. Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio, oltre alle società di capitali e agli enti commerciali, alcune categorie di lavoratori che nel 2014 hanno svolto la propria attività all estero per almeno 183 giorni: le persone fisiche che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano, per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale le persone fisiche che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia, quando la loro residenza fiscale sia stabilita, in deroga alle disposizioni dell art. 2 del T.U.I.R., in base ad accordi internazionali ratificati, Tra le organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia vi sono ad esempio l ONU, la NATO, l Unione Europea e l OCSE (circolare n. 38/E/2013). Sono altresì esclusi i lavoratori frontalieri che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all estero in zone di frontiera o e in Paesi limitrofi. L esonero opera limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese dove viene svolta l attività lavorativa. Anche dopo il rientro in Italia dei lavoratori sopra indicati (sia i frontalieri, sia i dipendenti dello Stato o di altre organizzazioni internazionali) il contribuente può beneficiare dell esonero se entro 6 mesi dall interruzione del rapporto di lavoro non detiene più le attività all estero (perché le ha dismesse o perché le ha riportate in Italia). Non vanno inoltre indicati gli attivi esteri detenuti per il tramite di intermediari residenti che hanno in gestione o amministrazione le attività estere, o quando i relativi contratti siano conclusi mediante il loro intervento, alla condizione che gli intermediari residenti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli stessi. Il Modello RW può essere presentato come quadro del Modello o in forma autonoma, unitamente al frontespizio del Modello UNICO, se il contribuente presenta il modello 730. La scadenza è il 30 settembre Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo 2015

3 PROCEDURE " Gli investimenti patrimoniali esteri devono essere indicati nel Quadro RW indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi nel Con riferimento invece alle attività estere di natura finanziaria, esse vanno indicate sempre, in quanto di per sé atte a produrre redditi in Italia. Le attività patrimoniali e finanziarie detenute all estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. Nello Schema di sintesi sono riportate alcune esemplificazioni di investimenti e attività estere. SCHEMA DI SINTESI Investimenti esteri Attività estere di natura finanziaria immobili situati all estero o diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà) oggetti preziosi e opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, o che avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri) valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato metalli preziosi detenuti all estero diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l applicazione dell imposta sostitutiva e dell imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi stock option nei casi in cui, al termine del periodo d imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante (salvo che le azioni non sia ancora trascorso l eventuale vesting period di azioni non cedibili) Valorizzazione Gli importi in valuta devono essere convertiti al cambio indicato nel Provvedimento dell Agenzia delle Entrate relativo al 2014, ancora in fase di emanazione (quello relativo al 2013 è stato pubblicato il 10 aprile 2014). Per la valorizzazione delle attività estere devono essere applicate le regole previste per l IVIE e l IVAFE, riepilogate nello Schema di sintesi seguente. SCHEMA DI SINTESI Immobili valore catastale (se l immobile è situato in Paese white list), o costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, o in mancanza valore di mercato rilevabile al termine dell anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l immobile Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo

4 Immobili acquistati per successione o donazione Attività patrimoniali diverse dagli immobili valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; o in mancanza costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione) Attività finanziarie quotate valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione Attività finanziarie non quotate valore nominale o, in mancanza valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente In caso di cessione di attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, la Circolare n. 38/E/2013 e le Istruzioni al quadro RW, chiariscono che si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente (metodo LIFO). Titolare effettivo A partire dal 2013, sono soggetti agli obblighi di monitoraggio anche i titolari effettivi delle attività estere. SCHEMA DI SINTESI Società estere detenute non quotate in mercati regolamentati Titolare effettivo Persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale Attività da indicare in RW In caso di società estera residente in un Paese white list, il titolare effettivo dovrà indicare esclusivamente la società estera. Per le società estere residenti in Paesi Black List dovranno essere indicati, in luogo della partecipazione, il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all estero dalla società stessa, secondo un approccio look through, fino a quando nella catena partecipativa non si incontri una società white list. Entità giuridiche estere diverse dalle società (fondazioni, trust, etc) se i beneficiari sono individuati, se le persone fisiche beneficiari detengono più del 25% se i beneficiari non sono individuati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita l entità estera; le persone fisiche che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio dell ente. Si adotta l approccio look through anche se l ente estero è costituito in un Paese collaborativo. ESEMPIO 1 Partecipazione pari al 30% in una società non quotata residente in Austria con capitale sociale pari a Euro detenuta per l intero anno. Non si indicano le attività detenute dalla società estera perché white list (i.e. non si applica il look through approach). 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo 2015

5 ESEMPIO 2 Partecipazione pari al 30% in una società non quotata residente alle Cayman con capitale sociale pari a Euro , che detiene un immobile a New York con costo storico pari a Euro e un conto corrente con saldo iniziale e finale pari a Euro e giacenza massima pari a Euro Le istruzioni chiariscono che, per esigenze di semplificazione, il titolare effettivo indica il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali, predisponendo un prospetto riepilogativo da tenere a disposizione dell Agenzia delle Entrate. L IVAFE è dovuta solo sulla partecipazione detenuta direttamente, e non anche sulle attività detenute come titolare effettivo. Euro * 30% * 0.2% L IVIE potrebbe essere dovuta se la società estera fosse interposta fittiziamente. In tal caso l IVIE sarebbe pari a Euro * 0,76% = ESEMPIO 3 Conto deposito con obbligazioni quotate del valore complessivo iniziale di Euro e finale di Euro detenuto in Svizzera Le istruzioni chiariscono che per esigenze di semplificazioni in caso di attività finanziarie della medesima natura (stesso codice investimento) è possibile compilare un solo rigo, predisponendo un apposito prospetto di riconciliazione a disposizione dell Agenzia delle Entrate Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo

6 IVIE e IVAFE " ESEMPIO L imposta sulle attività finanziarie estere e sui conti correnti (IVAFE) è pari a: 0,20% del valore delle attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio misura fissa di euro 34,20 per i conti correnti e i libretti di risparmio con valore di giacenza medio superiore a Euro (sotto tale soglia, l IVAFE non è dovuta). In presenza di più conti correnti presso il medesimo intermediario, si calcola il valore medio complessivo. L IVAFE dovuta viene liquidata nel rigo RW6. IVAFE pari a Euro 30, con acconti versati per Euro 22 L imposta sugli immobili detenuti all estero (IVIE) è pari allo 0,76% del valore dell immobile, come indicato nel quadro RW. Se l immobile è adibito ad abitazione principale del contribuente, l aliquota è pari allo 0,4%. L IVIE dovuta viene liquidata nel rigo RW7. CASI PARTICOLARI " Elenchiamo di seguito alcuni casi particolari in cui è obbligatoria la compilazione del Quadro RW: 1) se le attività estere sono in comune o cointestate, ciascun intestatario, indicherà nel quadro l intero valore dell attività e la percentuale di possesso 2) in caso di più diritti reali sull investimento estero come ad esempio in caso di usufrutto e nuda proprietà, entrambi i titolari dei diritti 3) un soggetto residente con delega al prelievo su un conto corrente estero, salvo che non si tratti di mera delega ad operare, come nel caso di amministratore di società 4) i contribuenti che detengono le attività per il tramite di interposta persona, come nel caso di attività intestate a trust (delle quali il contribuente abbia l effettiva disponibilità) o fiduciarie estere, anche se le attività sono in Italia. 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 12 del 23 marzo 2015

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