CONVEGNO FARMACIA E FISCO 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PA DUBBI E CRITICITA

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FATTURAZIONE ELETTRONICA La legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 1, commi da 209 a 214, introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA). A tal fine la medesima legge istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa. Il DM 3 aprile 2013 n. 55 definisce una serie di regole tecniche e individua, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica. 2

FATTURAZIONE ELETTRONICA CIRCOLARE N. 1 DEL 9 MARZO 2015 I soggetti destinatari dell obbligo di fatturazione elettronica sono tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall ISTAT, comprese: le Autorità indipendenti; le Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 3

FATTURAZIONE ELETTRONICA CIRCOLARE N. 1 DEL 9 MARZO 2015 Le Amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sono: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado; le istituzioni educative; le aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN); il CONI. 4

FATTURAZIONE ELETTRONICA CIRCOLARE N. 1 DEL 9 MARZO 2015 Per quanto riguarda la data di decorrenza dell obbligo di fatturazione elettronica le date di entrata in vigore sono: 6 dicembre 2013 per l'avvio volontario previo accordo con i fornitori; 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT; 31 marzo 2015 per tutte le altre amministrazioni. Nella Circolare n. 1 del 2015 viene chiarito che la data di decorrenza per le amministrazioni locali, in quanto da ricondursi alle amministrazioni inserite nell elenco ISTAT, è quella del 31 marzo 2015 nonostante vi sia una norma (comma 214 dell art. 1 della legge 244 del 2007) che richieda un decreto ministeriale per la fissazione della data in esame. 5

FATTURAZIONE ELETTRONICA Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono chiamate a inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L'IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it. Ciascuna pubblica amministrazione, una volta ottenuti dall'ipa i codici ufficio di destinazione delle fatture elettroniche, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti. I fornitori hanno l obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio. 6

FATTURAZIONE ELETTRONICA Le fatture elettroniche devono essere inoltrate alla piattaforma SdI che provvede a verificare il rispetto delle regole tecniche individuate tramite il Decreto n. 55/2013 e non possono, pertanto, essere inviate direttamente alla Pubblica Amministrazione debitrice. Proprio al fine di consentire un immediato smistamento delle fatture conformi alle specifiche tecniche richieste, è obbligatoriamente previsto che ciascuna fattura riporti il codice IPA attribuito alla specifica Pubblica Amministrazione. 7

FATTURAZIONE ELETTRONICA CIRCOLARE N. 1 DEL 31 MARZO 2014 Il DM 3 aprile 2013 n. 55 ha stabilito che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del DPR n. 633 del 1972, e ricevuta dalle Amministrazioni a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio. Nella circolare viene chiarito che la fattura elettronica può considerarsi emessa anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di Interscambio della notifica di mancata consegna. 8

FATTURAZIONE ELETTRONICA CIRCOLARE N. 1 DEL 31 MARZO 2014 Con riferimento al periodo transitorio nella circolare viene chiarito che: le fatture emesse dai fornitori in forma cartacea antecedentemente alla decorrenza dell obbligo di fatturazione elettronica e ricevute non oltre la scadenza del terzo mese successivo alla decorrenza dello stesso, possono essere processate e pagate dalla Pubblica Amministrazione; le fatture cartacee emesse oltre la decorrenza dell obbligo di fatturazione elettronica o sebbene emesse antecedentemente a tale termine, ricevute dalla Pubblica Amministrazione oltre il terzo mese dalla decorrenza del citato obbligo, non possono essere processate e pagate. 9

FATTURA ELETTRONICA - QUESITI FISCALI E CIVILISTICI SERVIZIO PROMOFARMA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 10

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA In merito alla modalità di conservazione delle fatture elettroniche trasmesse utilizzando il servizio di Promofarma si chiede di conoscere: se le indicazioni di Promofarma possono essere confermate ovvero vadano in tutto o in parte riviste; se vi siano particolari accorgimenti da rispettare nella compilazione dei modelli comunicazione AA7 e AA9, atteso che la comunicazione in questione, riguarda il luogo di conservazione soltanto delle fatture elettroniche e non di tutti gli altri documenti che, presumibilmente, restano presso la sede del proprio commercialista. 11

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Le indicazioni fornite da Promofarma appaiono corrette. In merito alla compilazione dei modelli AA7/AA9, si ricorda come questi, una volta iniziata l attività, siano da intendere come modelli di comunicazione delle variazioni che intervengono nell attività dell impresa. Pertanto, tale comunicazione di competenza della farmacia servirà a comunicare la variazione intervenuta e cioè il luogo di conservazione delle fatture elettroniche. 12

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DA PARTE SDI In taluni casi, il SdI non riesce a recapitare la fattura alla PA. Spesso tale circostanza è dovuta alla inerzia della PA destinataria della fattura stessa. Il SdI replica il tentativo di invio per 10 giorni e, in caso di esito negativo, trasmette una notifica di Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. Al ricevimento di tale notifica il mittente dovrà contattare la PA destinataria della fattura. Ciò vuol dire che la farmacia ha adempiuto correttamente ai propri obblighi. Ai fini amministrativi, l attestato certifica l ottemperanza alla norma, ma la fattura dovrà comunque essere recapitata con altro mezzo. 13

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DA PARTE SDI Qual è il comportamento conseguente della farmacia che la ponga nelle migliori condizioni di tutela? Deve trasmettere la fattura elettronica (file XML o file in formato pdf o tutti e due) e l Attestazione di impossibilità di recapito rilasciata dal SdI a un indirizzo PEC della PA? Può consegnare una copia cartacea di detti documenti alla PA? Altro? 14

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DA PARTE SDI Questa evenienza, come chiarito dalla circolare n. 1 del 31 marzo 2014 a cura dei Dipartimenti delle Finanze e della Funzione Pubblica, si può presentare se: pur essendo l Amministrazione presente in IPA, risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare; l Amministrazione non sia censita in IPA; non sia possibile trasmettere all Amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI. Nell ipotesi in cui a un fornitore non sia stato comunicato il codice IPA dell Ufficio della PA, ed egli non riesca a individuare sul sito dell Indice delle PPAA il relativo Ufficio destinatario, può indicare in luogo del codice IPA, il codice FE centrale, adottato per l Ufficio centrale della specifica Amministrazione a cui risulti riferibile il proprio committente/cessionario. Il sistema SdI, riscontrando l utilizzo di un codice FE centrale, provvede a effettuare un controllo, al fine di verificare se sia possibile o meno individuare un codice IPA. In caso positivo, la fattura verrà respinta e al fornitore verrà inviata una notifica di scarto che evidenzierà anche il codice IPA da utilizzare. Nel caso opposto, invece, la fattura verrà inviata all Ufficio centrale della Pubblica Amministrazione. Se una Pubblica Amministrazione non si iscrive all Indice delle Pubbliche Amministrazioni per ottenere i relativi codici identificativi IPA i fornitori possono indicare, in luogo del codice IPA, il valore di default individuato nelle specifiche tecniche dal Decreto n. 55/2013. 15

IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DA PARTE SDI Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SdI respinge la fattura, inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, afferenti alla stessa Amministrazione, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto" segnalando il Codice FE Centrale dell Amministrazione individuata. In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito". Nell ipotesi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l'inoltro all Amministrazione Committente, verrà inviata al fornitore una notifica di mancata consegna. Trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, se il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invierà al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito". In presenza dell Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, la fattura elettronica si considera emessa e il fornitore la potrà direttamente trasmettere all Amministrazione Committente, mediante, ad esempio, la posta elettronica. L Amministrazione è tenuta a procedere al pagamento. 16

FATTURE ELETTRONICHE RIFIUTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In alcuni casi, la PA ha rifiutato le fatture elettroniche trasmesse dalle farmacie, talvolta inserendo una motivazione, talvolta senza inserire alcuna indicazione circa il motivo del rifiuto. In tutti questi casi la farmacia è obbligata all emissione di una nuova fattura elettronica, ma come deve comportarsi? Prima di procedere all emissione di una nuova fattura corretta o completa dei dati richiesti, deve emettere una nota di credito relativamente alla precedente fattura emessa? (in merito si evidenzia che la PA ha rifiutato la fattura e, dunque, non l ha acquisita). Qualora sia il SdI a scartare la fattura, che quindi non viene consegnata alla PA, quale deve essere il comportamento della farmacia? a) Deve semplicemente riemettere la fattura con le necessarie correzioni? b) Deve redigere una nota a uso interno che registri l evento contestualmente alla emissione della nuova fattura? 17

FATTURE ELETTRONICHE RIFIUTATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE In caso di rifiuto da parte della PA di una fattura elettronica non si dovrà provvedere ad emettere una nuova fattura, bensì a riemettere la stessa fattura integrata con i dati e/o gli allegati mancanti. 18

FATTURE ELETTRONICHE NON RIFIUTATE E NON ACCETTATE ESPLICITAMENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Molto spesso la PA destinataria della fattura elettronica non fornisce alcuna indicazione circa l accettazione o il rifiuto della fattura stessa. In questo caso il SdI si limita a rilasciare una ricevuta nella quale viene indicato che è decorso il termine di 15gg entro il quale la Pubblica Amministrazione destinataria può accettare o rifiutare la fattura. Cosa deve fare la farmacia? E sufficiente questa ricevuta o deve effettuare qualche comunicazione per far maturare una sorta di silenzio assenso da parte della Pubblica Amministrazione? Decorso il termine di 15 gg. dal ricevimento della fattura, la PA ha comunque la possibilità di contestare nel merito la fattura o si realizza un qualche meccanismo di consolidamento del suo contenuto? 19

FATTURE ELETTRONICHE NON RIFIUTATE E NON ACCETTATE ESPLICITAMENTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La fattispecie indicata sembra in tutto riconducibile al caso già descritto di impossibilità tecnica da parte del SdI di recapitare la fattura elettronica al destinatario ancorché correttamente pervenuta allo stesso SdI e da questo valutata conforme agli standard previsti. 20

AZIONI PER MANCATO/TARDIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE - DOCUMENTAZIONE LEGALE Nella circolare 1/2014, diramata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF, sono riportati alcuni passaggi molto interessanti circa i termini di pagamento che vincolano la PA. In particolare (pag. 7) viene ricordato che il termine di pagamento delle fatture è normalmente fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di tardivo o mancato pagamento di fatture elettroniche, quale documentazione il farmacista deve proporre al proprio legale per escuterle in maniera forzosa? 21

AZIONI PER MANCATO/TARDIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE - DOCUMENTAZIONE LEGALE Precisato che il termine ordinario di pagamento delle fatture è di 30 giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali al creditore spettano gli interessi moratori senza che occorra la costituzione in mora, in caso si rendesse necessario documentare il tardivo o mancato pagamento, è esclusa la stampa di una fattura elettronica. Sarebbe infatti una contraddizione in quanto tale documento è un documento nativo digitale e come tale viene mantenuto per tutto il periodo di conservazione. Qualora emergesse la necessità di dover esibire in tribunale una copia occorrerà estrarne, per il tramite di un pubblico ufficiale, una copia conforme. Altrimenti si dovrà provvedere alla sua esibizione per il tramite di un interfaccia web. 22

RAPPORTI TRA SISTEMA DI INTERSCAMBIO E PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI Quali sono i rapporti tra il Sistema di Interscambio e la Piattaforma certificazione crediti? Quali sono i vantaggi ipotizzabili per le farmacie? 23

RAPPORTI TRA SISTEMA DI INTERSCAMBIO E PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI La Pcc (Piattaforma di certificazione dei crediti, ex art. 9 del decreto legge 185/2008) è stata implementata mediante un collegamento diretto con il SdI e l introduzione di nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva UE che determinano, come detto, l applicazione automatica degli interessi di mora. Il SdI alimenterà automaticamente la piattaforma con i dati delle fatture provenienti dai fornitori e dirette alla PA. Ne consegue che i dati contenuti nelle fatture elettroniche non dovranno più essere caricati sul sistema Pcc da parte dei creditori, o da parte delle PA debitrici, mentre sarà possibile un costante monitoraggio dello stato dei crediti commerciali (liquidazione, sospensione, ecc.). 24

ANTICIPAZIONI SULLA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: POSSIBILI EVOLUZIONI E VANTAGGI PER LE FARMACIE Sarebbe gradita una breve comunicazione circa il Decreto legislativo di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica) approvato il 20 aprile u.s. dal Consiglio dei Ministri, con riferimento agli eventuali vantaggi che deriverebbero alle farmacie e alla filiera del farmaco dall adozione volontaria della fatturazione elettronica tra privati. 25

ANTICIPAZIONI SULLA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: POSSIBILI EVOLUZIONI E VANTAGGI PER LE FARMACIE Nel presupposto che i soggetti IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche, nello schema di D.Lgs in parola al comma 3 dell art. 1, è prevista - per detti contribuenti - la facoltà di optare, a far data dal 1 gennaio 2017, per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate di tutte le fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori, anche mediante il Sistema di Interscambio. L opzione ha effetto per cinque anni e, se non revocata, si rinnova autonomamente per il quinquennio successivo. Analoga opzione temporale è prevista (art. 2, comma 1), per i soggetti di cui all art. 22 del DPR 633/72, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Rinviando, per un attimo, l indicazione dagli incentivi espressamente previsti, per valutare la convenienza di una simile scelta non si può, ragionevolmente, prescindere da un analisi di tipo organizzativo della struttura, nel caso interessata all opzione, e dal considerare la platea dei clienti e fornitori. 26

7. ANTICIPAZIONI SULLA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI: POSSIBILI EVOLUZIONI E VANTAGGI PER LE FARMACIE Sotto il profilo fiscale, per i soggetti che dovessero effettuare l opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi vengono meno gli obblighi di registrazione dei corrispettivi e delle comunicazioni: spesometro, black list ed elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni. I rimborsi IVA, inoltre, sono eseguiti nei loro confronti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche se non sono verificate le condizioni previste dall art. 30 del DPR 633/72. Da indiscrezioni, si dovrebbe prevedere anche la riduzione di un anno sui termini di accertamento a condizione che si garantisca la tracciabilità dei pagamenti. In tutti i casi, si deve tener presente che le disposizioni in discorso attendono ora il parere delle Commissioni di merito prima che il D.Lgs venga varato in via definitiva dal Governo. Per la completa operatività delle norme sono inoltre previsti provvedimenti attuativi del Direttore dell Agenzia. 27