C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 23 / INVIO TELEMATICO DI FATTURE E CORRISPETTIVI: APPROVATE LE REGOLE ATTUATIVE
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1 C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 23 / A: Clienti Studio Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 5 Data: 4 ottobre 2016 INVIO TELEMATICO DI FATTURE E CORRISPETTIVI: APPROVATE LE REGOLE ATTUATIVE Egregi Signori, ad inizio settembre ha trovato spazio in Gazzetta Ufficiale il DM 4 agosto 2016 attuativo della disciplina riguardante la comunicazione all amministrazione finanziaria di fatture e corrispettivi. Tale disciplina sarà del tutto OPZIONALE e si innescherà a partire dal 1 gennaio Tale novità normativa merita una particolare attenzione in quanto potrebbe diventare la normale gestione delle aziende. REGIME OPZIONALE DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI L articolo 9 della legge n. 23/2014 prevede l introduzione di norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il legislatore in questa prima fase ha lasciato la possibilità di scelta al contribuente: anziché imporre un obbligo si è preferito riconoscere ai contribuenti meccanismi incentivanti volti a rendere appetibile l adesione al nuovo sistema. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE Il decreto accorda ai soggetti passivi Iva, a partire dal 1 gennaio 2017, la facoltà di optare per la trasmissione in via telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. L opzione deve riferirsi a tutte le fatture e le note di variazione e quindi non solo a quelle emesse e ricevute in formato elettronico, ma anche a quelle emesse e ricevute in formato cartaceo.
2 L opzione per tale regime ha effetto per 5 anni, decorrenti dall inizio dell anno solare in cui essa è esercitata e, se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. Per chi si avvale dell invio telematico delle fatture vengono stabilite modalità semplificate dei controlli a distanza degli elementi acquisiti dall Agenzia delle entrate in modo da ridurre gli adempimenti e non ostacolare il normale svolgimento dell attività economica dei soggetti interessati, evitando duplicazioni di richieste. Il principio che sta alla base di tale ultima previsione è evidente: poiché le fatture del contribuente sono già nella disponibilità dell Amministrazione finanziaria, si ipotizza una riduzione dei gravami in sede di futura possibile verifica. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI I soggetti che effettuano le operazioni per cui non vi è obbligo di fatturazione possono optare (anche in questo caso si tratta di un regime non obbligatorio), a decorrere dal 1 gennaio 2017, per la memorizzazione telematica all Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. La memorizzazione avverrà mediante strumenti tecnologici che garantiscano la inalterabilità e la sicurezza dei dati. Come per la comunicazione delle fatture, anche l opposizione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha validità per 5 anni, decorrenti dall inizio dell anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente per un ulteriore quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi vanno a sostituire sia gli obblighi di registrazione ai sensi dell articolo 24 del dpr Iva sia gli obblighi di certificazione (di cui all articolo 12, L. 413/1991 e al dpr 696/1996): che si avvarrà di tale regime non avrà più, quindi, l obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale. L eventuale rilascio di documenti avrà una valenza meramente extra fiscale. Sul punto il decreto precisa che con decreto Mef, di concerto con il Mise, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. E auspicabile che tale sistema di certificazione possa essere riconducibile alla documentazione da cui risulta il pagamento; altrimenti sostituire una certificazione con altra forma alternativa, sarà un vantaggio piuttosto effimero. Resta comunque fermo l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente: tali soggetti, quindi, anche a seguito di opzione dovranno essere pronti a emettere la fattura, qualora venga pretesa dal cliente. 2
3 Tale regime andrà a sopprimere lo speciale regime di comunicazione telematica dei corrispettivi oggi esistente (di cui alla L. 311/2004), previsto per i soggetti che operano nella grande distribuzione, vista la previsione generale introdotta con il provvedimento in commento. I MECCANISMI PREMIALI Come già indicato, la spinta all utilizzo dei nuovi sistemi di comunicazione telematica dei dati viene fatta non introducendo un obbligo, ma offrendo un vantaggio a chi decida di servirsene. Al fine di spronare i contribuenti ad aderire a tali meccanismi di trasmissione telematica delle informazioni (si tratta, come detto, di regimi del tutto facoltativi), all articolo 3, Dlgs 127/2015 sono previsti determinati incentivi. Si tratta di concessioni che interessano chi effettua l opzione per l invio telematico delle fatture emesse e ricevute e, ricorrendone i requisiti, anche di quella relativa ai corrispettivi. Detti incentivi si traducono: 1) nel venire meno di taluni adempimenti per i soggetti che aderiscono alla trasmissione telematica dei dati vengono meno gli obblighi di presentazione: - dell elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (intra acquisti beni); - dell elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi soggette alla regola base di territorialità dei rapporti B2B poste in essere da soggetti stabiliti in altri stati comunitari nei confronti di soggetti stabiliti in Italia (Intra acquisti servizi); - dello spesometro (art. 21 D.L. 78/2010); - della comunicazione black list (art. 1, comma 1, D.L. 40/2010); - dell obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, comma 12, dpr 605/1973); - dell obbligo di comunicazione delle operazioni di acquisto presso operatori sanmarinesi (art. 16, lettera c) D.M. 24 dicembre 1993; 2) nel più facile accesso ai rimborsi l adozione del meccanismo della trasmissione telematica dei dati garantisce all operatore non solo la possibilità di ottenere il rimborso in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), ma anche la possibilità di richiederlo in assenza dei requisiti di cui all articolo 30, comma 2, del dpr 3
4 633/1972. I soggetti che optano per la comunicazione telematica delle operazioni possono chiedere quindi il rimborso dell eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale anche qualora non si trovino nelle specifiche situazioni previste dalla disciplina Iva; 3) nella riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti che scelgono di trasmettere telematicamente fatture (e corrispettivi) sono ridotti di un anno i termini di decadenza previsti per l accertamento, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi. Tale beneficio risulta limitato ai redditi d impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi quindi con esclusione di ogni altra fattispecie reddituale. La richiamata riduzione al termine per l accertamento, comunque, è subordinata al rispetto della tracciabilità dei pagamenti. Anche su tale aspetto il decreto attuativo interviene: * all articolo 3, comma 1 viene previsto che, per fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi che abbiano prescelto il regime opzionale devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la causa di non trasferibilità. Pertanto la regola è che i pagamenti devono essere tracciati, ma non necessariamente con sistemi elettronici (è infatti prevista la possibilità di utilizzare l assegno); * al successivo comma 2 viene introdotta una deroga. E possibile effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all importo di 30 euro. Conseguentemente, per rispettare tale condizione, occorrerà rendere edotti i fornitori e (soprattutto) i clienti che tra le condizioni di vendita o di prestazione del servizio vi è l effettuazione del pagamento, se superiore alla soglia di 30 euro, in forma diversa dal contante. I contribuenti sono tenuti a comunicare, con riguardo a ciascun periodo d imposta, l esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. (infatti la mancata comunicazione comporta l inefficacia della riduzione dei termini di accertamento). REGIME PREMIALE PER CONTRIBUENTI MINORI La normativa prevede altresì dal 1 gennaio 2017 un regime di adempimenti ridotti anche a vantaggio di specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni. Tali soggetti sono stati individuati all articolo 5, comma 1 e si tratta degli esercenti arti e professioni (senza 4
5 alcun limite dimensionale) e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all articolo 18, dpr 600/1973. Sono altresì ammesse, limitatamente all anno di inizio dell attività e ai 2 anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi per poter fruire del regime di contabilità semplificata. SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Il D.Lgs 127/2015 si occupa anche di fatturazione elettronica. In particolare, nell articolo 1 è previsto quanto segue: - comma 1 a decorrere dal 1 luglio 2016, l Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Il servizio fatture e corrispettivi è accessibile dalla home page del sito web dell Agenzia delle entrate e può essere utilizzato gratuitamente da tutti i soggetti in possesso di partita Iva autenticati ai servizi telematici Entratel e Fisconline, in possesso di CNS o autenticati al Sistema pubblico di identità digitale. Possono avvalersi del servizio anche soggetti incaricati, ossia soggetti che dietro incarico ricevuto emettono le fatture elettroniche per conto dei soggetti passivi Iva. All atto della creazione della fattura elettronica, si deve scegliere il formato tra fattura Pa, fattura ordinaria e fattura semplificata. - comma 2 a decorrere dal 1 gennaio 2017 sarà messo a disposizione dei titolari di partita Iva il Sistema di interscambio ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello stato. Tale sistema diverrà disponibile (almeno in un primo momento) per le fatture tra operatori economici (B2B). * * * Lo studio risulta a disposizione per chiarimenti e per fornire prossime integrazioni o attuazioni della norma in commento. Distinti saluti 5
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