Vito Dulcamare ALTRE NOVITA FISCALI DI PERIODO



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Vito Dulcamare ALTRE NOVITA FISCALI DI PERIODO 5 febbraio 2015 1

INDICE COLLABORAZIONE VOLONTARIA RIENTRO CAPITALI COLLABORAZIONE VOLONTARIA NAZIONALE INTRODUZIONE REATO DI AUTORICICLAGGIO CERTIFICAZIONE UNICA RIDUZIONE TASSO INTERESSE LEGALE MILLEPROROGHE 2015: MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DELLE AGROENERGIE TERRITORIALITA IVA PARTICOLARI SERVIZI A PRIVATI U.E. MOSS NUOVO ISEE ABROGAZIONE F 23 PER REGISTRO SU LOCAZIONI 2

COLLABORAZIONE VOLONTARIA RIENTRO CAPITALI ALL ESTERO LEGGE 15/12/2014, N. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. NON E UN CONDONO IN QUANTO TUTTE LE IMPOSTE SONO COMUNQUE DOVUTE CONSENTE SOLO UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI (IN ALTERNATIVA POSSIBILE RAVVEDIMENTO) 3

IN REALTA SONO PREVISTE COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER PATRIMONI E REDDITI ESTERI COLLABORAZIONE VOLONTARIA NAZIONALE 4

CAPITALI E REDDITI ESTERI VIOLAZIONI OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RW OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE REDDITI PROVENIENTI DA ATTIVITA O PATRIMONI DETENUTI ALL ESTERO 5

COLLABORAZIONE VOLONTARIA RIENTRO CAPITALI ALL ESTERO PRESUPPOSTO PER ACCESSO MANCANZA DI FORMALE CONOSCENZA DELL ESISTENZA DI CONTROLLI AMMINISTRATIVI O PENALI ANCHE SE A CARICO DI SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI O CONCORRENTI NEL REATO 6

ADEMPIMENTI a) indicare spontaneamente all Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all estero, relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all invito di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modi azioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1 -bis del medesimo articolo per l adesione ai contenuti dell invito, ovvero le somme dovute in base all accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell atto, oltre alle somme dovute in base all atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modi ficazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. 7

COLLABORAZIONE VOLONTARIA RIENTRO CAPITALI ALL ESTERO PROCEDIMENTO 1. APPOSITA RICHIESTA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO 30/09/2015 CON INDICAZIONE E ALLEGAZIONE GIUSTIFICATIVI 2. INVITO DELL UFFICIO AL CONTRADDITTORIO 3. VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO ENTRO 15 GIORNI PRIMA DEL CONTRADDITTORIO OVVERO ENTRO 20 GIORNI DALL ADESIONE 8

COLLABORAZIONE VOLONTARIA RIENTRO CAPITALI ALL ESTERO VERSAMENTO SENZA POSSIBILITA DI COMPENSAZIONE UNICA RATA O 3 RATE MENSILI MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA COMPORTA DECADENZA 9

EFFETTI DELLA COLLABORAZIONE LIMITATAMENTE AGLI IMPONIBILI, IMPOSTE E RITENUTE OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA E ESCLUSA LA PUNIBILITA PENALE E ESCLUSA LA PUNIBILITA A TITOLO DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO RIDUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE 10

ANNUALITA INTERESSATE TUTTE LE ANNUALITA ANCORA APERTE RADDOPPIO DEI TERMINI PER PAESI BLACK LIST NON SI APPLICA RADDOPPIO DEI TERMINI SE PAESI BLACK LIST CON ACCORDO CERTI LUSSEMBURGO PROSSIMI SVIZZERA LICHTENSTEIN 11

CAPITALI E REDDITI ESTERI SANZIONI PREVISTE OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RW OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE REDDITI PROVENIENTI DA ATTIVITA O PATRIMONI DETENUTI ALL ESTERO 12

SANZIONI QUADRO RW SANZIONE PAESE ANNI ORDINARIA RIDOTTA CON TRASFERIMENTO IN ITALIA O WHITE LIST MEDIANTE INTERMEDIARIO ALTRI CASI WHITE LIST 2010-2013 3/15% 1,5% 2,25% BLACK LIST 2004-2007 5/25% 2,5% 3,75% 2008-2013 6/30% 3% 4,5% BLACK LIST CON ACCORDO 2004-2013 6/30% 1,5% 2,25% 13

SANZIONI REDDITI INFEDELI PAESE DI PRODUZIONE ANNI SANZIONE (RADDOPPIATA SE REDDITI OMESSI CON PROLUNGAMENTO DI 1 ANNO) ORDINARIA RIDOTTA RIDOTTA SUPERANDO LA PRESUNZIONE DI EVASIONE WHITE LIST 2010-2013 100/200% 75% BLACK LIST 2006-2007 133/266% 99,75% 2008-2013 240/480% 150% 99,75% BLACK LIST CON ACCORDO 2004-2013 133/266% 99,75% 14

COLLABORAZIONE VOLONTARIA NAZIONALE LE NORME SULLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER IL RIENTRO DEI CAPITALI SI APPLICA NO ANCHE AI REDDITI NON DICHIARATI CON LE STESSE PROCEDURE E TERMINI (DA VALUTARE NUOVO RAVVEDIMENTO) 15

COLLABORAZIONE VOLONTARIA NAZIONALE SANZIONI REDDITI INFEDELI PAESE DI PRODUZIONE ANNI SANZIONE (RADDOPPIATA SE REDDITI OMESSI CON PROLUNGAMENTO DI 1 ANNO) ORDINARIA RIDOTTA ITALIA 2006-2013 100/200% 75% 16

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO CIRC. MEF 09/01/2015 IMPONE RISPETTO ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ANCHE PER VOLONTARIA COLLABORAZIONE ADEGUATA VERIFICA IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO REGISTRAZIONE SEGNALAZIONE EVENTUALI OPERAZIONI SOSPETTE 17

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO ATTENZIONE SECONDO CNDCEC LA VIGENTE NORMATIVA (ART. 12 CO 2 D.LGS 231/2007) PREVEDE L ESCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, 18

REATO DI AUTORICICLAGGIO ART. 3 LEGGE 186/2014 INTRODUCE ART. 648-TER.1 AL C.P. AUTORICICLAGGIO PERTANTO 648-BIS = RICICLAGGIO 648-TER = IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 648-TER.1 = AUTORICICLAGGIO 19

REATO DI RICICLAGGIO ART. 648-BIS C.P. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 20

REATO DI UTILIZZO BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ART. 648-TER C.P. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 21

REATO DI AUTORICICLAGGIO ART. 648-TER.1 C.P Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 22

REATO DI AUTORICICLAGGIO PRESUPPOSTO.1 IL REATO NON SUSSISTE SE LE UTILITA PROVENIENTI DA DELITTO NON COLPOSO SONO UTILIZZATI A TITOLO PERSONALE QUINDI NON SONO REINVESTITE IN UNA ATTIVITA 23

REATO DI AUTORICICLAGGIO PRESUPPOSTO.2 IL REATO NON SUSSISTE SE L IMPIEGO DELLE RISORSE E EFFETTUATO IN MODO DA NON ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 24

PRESUPPOSTO.2 ESEMPI O 1 ESEMPI O 2 REATO PRESUPPOSTO REATO PRESUPPOSTO INVESTIMENTO RISORSE MEDIANTE VERSAMENTO IN BANCA IN ITALIA INVESTIMENTO RISORSE MEDIANTE VERSAMENTO ALL ESTERO IN PAESE NON COLLABORATIVO IL REATO NON DOVREBBE SUSSISTERE IL REATO SUSSISTE 25

REATO DI AUTORICICLAGGIO QUESTIONI 1. COSA DEVE INTENDERSI PER UTILIZZAZIONE O GODIMENTO PERSONALE? ACQUISTO DI BENI PERSONALI? ACQUISTO DI BENI FAMILIARI? 1. RIDUZIONE DELLA PENA PER I COMPORTAMENTI COLLABORATIVI? POSSIBILE CHE L EVASORE CONSERVI LA DOCUMENTAZIONE E LE PROVE E LE CONSEGNI AL CONTROLLORE? 1. PRESCRIZIONE? 8 ANNI DALL UTILIZZO/REIMPIEGO 26

REATO DI AUTORICICLAGGIO IN OGNI CASO CONSEGUENZE PER IL PROFESSIONISTA AUMENTANO I CASI DI OPERAZIONI SOSPETTE 27

CERTIFICAZIONE UNICA ART. 2 D.LGS 175/2014 LA CERTIFICAZIONE UNICA (ESTESO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI REDDITI SOGGETTI A RITENUTA) DOVRA ESSERE TRASMESSA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 7 MARZO DELL ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO 28

CERTIFICAZIONE UNICA 29

TIPO DI COMUNICAZIONE Annullamento Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella Annullamento posta nel frontespizio. Sostituzione Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella Sostituzione posta nel frontespizio. Si precisa che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all annullamento di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare. 30

CERTIFICAZIONE UNICA 31

CERTIFICAZIONE UNICA 32

CERTIFICAZIONE UNICA 33

ISTRUZIONI PER LAVORO AUTONOMO E ALTRE TIPOLOGIE REDDITUALI In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: totalizzare i vari importi e compilare un unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 34

ISTRUZIONI PER LAVORO AUTONOMO E ALTRE TIPOLOGIE REDDITUALI QUESTIONE COSA SUCCEDE PER LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI IMPRESA DICHIARATI PER COMPETENZA (ART. 22 TUIR)? 35

ISTRUZIONI: PREMESSA.1 Si precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d imposta devono essere inviate all Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. QUESTIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA ANCHE PER DICHIARARE I REDDITI DI CAPITALE? 36

ISTRUZIONI: PREMESSA.2 È data facoltà ai sostituti d imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 37

ISTRUZIONI: MODALITA 2.5 Operazioni straordinarie e successioni Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della certificazione unica, è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l estinzione o meno del sostituto d imposta. A tal fine si rimanda, laddove applicabili, alle istruzioni presenti nel modello di dichiarazione 770/2015 Semplificato al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie. Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto. In questo caso il sostituto d imposta cedente non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 9 marzo (il 7 marzo è sabato e l 8 marzo è domenica), la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. 38

ISTRUZIONI: INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE È facoltà del sostituto d imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d imposta l onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2015 in forma cartacea. 39

CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA ART. 2 D.LGS. 175/2014 E INTRODOTTA UNA SANZIONE DI 100 PER OGNI CERTIFICAZIONE OMESSA TARDIVA ERRATA NON E AMMESSO CUMULO GIURIDICO LA SANZIONE NON SI APPLICA SE LA COMUNICAZIONE CORRETTA E TRASMESSA ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA 40

CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA E RAVVEDIBILE? INOLTRE ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione unica dopo il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto. 41

CALENDARIO DICHIARAZIONI PRECOMPILATE SCADENZA ADEMPIMENTO 28-02 CONSEGNA CU AI CONTRIBUENTI 07-03 TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE DATI ALL AGENZIA 15-04 MESSA A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DA PARTE AGENZIA 31-05 TRASMISSIONE MODELLO 730 PRECOMPILATO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTI DI IMPOSTA CHE POSSANO FARE IL CONGUAGLIO 16 06 VERSAMENTO SALDO DA PARTE DEI PRECEDENTI CONTRIBUENTI 07 07 TRASMISSIONE DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 31 07 TRASMISSIONE MODELLO 770 10-11 TRASMISSIONE RETTIFICATIVA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA PER EVITARE SANZIONI A CARICO CAF E PROFESSIONISTI 42

RIDUZIONE TASSO INTERESSE LEGALE DECRETO MEF 11/12/2014 IL TASSO DI INTERESSE LEGALE EX ART. 1284 C.C. PASSA DA 1 A 0,5% DA 01/01/2015 APPLICAZIONI FISCALI DECRETO MEF 22/12/2014 NUOVI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DIRITTI USUFRUTTO RENDITE PENSIONI VITALIZIE ART. 45 TUI5 PRESUNZIONE INTERESSI FINANZIAMENTI ART. 13 D.LGS 472/1997 RAVVEDIMENTO OPEROSO IL NUOVO PROSPETTO SOSTITUISCE QUELLO ALLEGATO AL DPR 131/1986 PER GLI ATTI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE DA 01/01/2015 43

ESEMPIO CALCOLO USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA VALORE IMMOBILE 300.000 USUFRUTTUARIO ANNI 60 COEFFICIENTE DA TABELLA = 100 300.000 X 0,50% = 1.500 1.500 X 120 = 180.000 USUFRUTTO 300.000 180.000 = 120.000 NUDA PROPRIETA 44

ATTENZIONE IN CASO DI RATEAZIONI IN CORSO ALLA DATA DEL 31/12 (AVVISI BONARI, ECC.) GLI INTERESSI SONO SEMPRE QUELLI CALCOLATI ALL INIZIO DELLA RATEAZIONE 45

MILLEPROROGHE 2015 D.L. 31 DICEMBRE 2014 N. 192 INTRODUCE LE PROROGHE A NUMEROSI TERMINI PER LA PRIMA VOLTA IL PROVVEDIMENTO E RIPARTITO PER ARGOMENTI ART. 12 DEL DECRETO PREVEDE UNA PROROGA TASSAZIONE DELLE AGROENERGIE 46

TASSAZIONE AGROENERGIE PER AGRICOLTORI ART. 22 CO 1 DL 66/2014 A DECORRERE DAL 2016 (ERA 2015) LA CESSIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI E FOTOVOLTAICHE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NON E PIU CONSIDERATA ATTIVITA AGRICOLA CONNESSA (RIENTRANTE NEL REDDITO AGRARIO) MA DIVENTA TASSABILE CON FORFAIT AL 25% DEI CORRISPETTIVI SALVO OPZIONE PER DETERMINAZIONE ANALITICA SE NE TIENE CONTO GIA AI FINI DEGLI ACCONTI 2016 47

TASSAZIONE AGROENERGIE PER IL 2014 ART. 22 CO 1-BIS DL 66/2014 PER IL 2014 /2015 (ERA SOLO 2014) LA NORMA CIRCOSCRIVE IL CARATTERE DI ATTIVITA AGRICOLA CONNESSA AI PRIMI 2.400.000 KWH ANNUI, SE PRODOTTA DA FONTI AGROFORESTALE AI PRIMI 2.600.000 KWH, SE PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO L ECCEDENZA E TASSABILE CON FORFAIT AL 25% SE NE TIENE CONTO GIA AI FINI DEGLI ACCONTI 2014 48

TERRITORIALITA IVA PARTICOLARI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI D IMPOSTA DOMICILIATI NELLA UE FINO AL 31/12/2014 DA 01/01/2015 DOMICILIO DEL PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO DOMICILIO DEL COMMITTENTE NON SOGGETTO PASSIVO (ART. 7-sexies lett. f) g) decreto IVA) DIRETTIVA 2008/8/CE 49

TERRITORIALITA IVA PARTICOLARI SERVIZI POICHE DAL 1 GENNAIO 2015 CAMBIA IL TRATTAMENTO DELLE PREDETTE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PRIVATI U.E IL PRESTATORE NAZIONALE DOVREBBE APRIRE UNA POSIZIONE IVA IN OGNI PAESE IN CUI EFFETTUA TALE PRESTAZIONE PER EVITARE PROBLEMI E STATO ISTITUITO IL MOSS 50

MINI SPORTELLO UNICO MOSS PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA PROT. 122854 DEL 30/09/2014 INTRODUCE MODALITA OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE AI REGIMI SPECIALI IVA OPZIONALI DENOMINATI MINI ONE STOP SHOP MOSS IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 51

MINI SPORTELLO UNICO MOSS LE MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO SONO DA RICERCARSI NELLA DIRETTIVA 2008/8/CE (DA ATTUARE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2015) CHE MODIFICA LA TERRITORIALITA IVA IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI D IMPOSTA DOMICILIATI NELLA UE 52

MINI SPORTELLO UNICO MOSS LA VARIAZIONE DELLA TERRITORIALITA IMPORREBBE AI PRESTATORI ITALIANI DI APRIRE PARTITE IVA IN TUTTI I PAESE DELL UE INVECE CON L ISCRIZIONE AL MOSS (ASSOLUTAMENTE FACOLTATIVA E SE FATTA ENTRO 31/12/2014) L IVA SARA DOVUTA PER INTERO IN ITALIA TRAMITE UNA PROCEDURA TELEMATICA IN BASE A DICHIARAZIONI TRIMESTRALI 53

MINI SPORTELLO UNICO MOSS ORIGINARIAMENTE PREVISTO COME OPZIONABILE SOLO FINO AL 31/12/2014 CON D.LGS. APPROVATO IL 24/12/2014 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI MA NON ANCORA IN GAZZETTA UFFICIALE E STATO PREVISTO A REGIME MA SERVE PROVVEDIMENTO ATTUATIVO 54

NUOVO ISEE DPCM 159/2013 HA ABROGATO PRECEDENTE DISCIPLINA E INTRODOTTO UNA NUOVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 (CON POSSIBILITA DI ISEE CORRENTE) D.M. 0707/2014 INPS CIRC. 171/2014 55

MODELLI DI DOMANDA SONO PREVISTI QUATTRO DIFFERENTI MODELLI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DSU MINI DSU MODULARE DSU CORRENTE MODULO INTEGRATIVO ISEE STANDARD ISEE PER PARTICOLARI BENEFICI ISEE IN CASO DI PERDITA DEL LAVORO NEL CORSO DELL ANNO PER MODIFICARE DATI ERRATI CONTENUTI IN BANCHE DATI 56

DSU MODULARE PER LA MAGGIOR PARTE DEI CASI SI FARA RIFERIMENTO AL MODELLO MINI E COMUNQUE OBBLIGATORIA LA DSU MODULARE NEI SEGUENTI CASI richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari 57

ABROGAZIONE F 23 PER REGISTRO SU LOCAZIONI PROVV. 554/2013 INTRODUCE F 24 EL.IDE. PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FINO AL 31/12/2014 DA 01/01/2015 COESISTENZA F 23 F 24 ELI.IDE SOLO F.24 EL.IDE PER VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO/TRIBUTI SPECIALI/SANZIONI/ECC. CONNESSE ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI RIS. 24/01/2014 N. 14/E PER CODICI TRIBUTO E MODALITA 58